CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Greco;-controricorrente-nonché controDe [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 61/2024 depositatail 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. intratteneva rapporticreditizi con la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in personadel socio amministratore signor [OSCURATO:PERSONA], consistenti in uncontratto di conto corrente e in plurimi finanziamenti chirografari.A garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell’istitutodi credito il [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva fideiussioni omnibus in data 14marzo 2007 e 4 gennaio 2008, nonché una fideiussione specifica in data 4agosto 2011.Per i crediti derivanti dai suddetti rapporti, l’istituto bancario ottenevadecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della societàdebitrice e del fideiussore il [OSCURATO:PERSONA], per l’importo complessivo di euro86.879,00, oltre accessori.In data 18 luglio 2013, il [OSCURATO:PERSONA] alienava alla sorella [OSCURATO:PERSONA] quota di comproprietà pari alla metà dell’immobile sito in Genova, viadelle Gavette n. 29, da lui detenuta, immobile che risultava già cointestatotra i due fratelli sin dall’acquisto avvenuto nel 2008.Nel frattempo, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era stata incorporatain Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale agiva in giudizio nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] e della signora [OSCURATO:PERSONA] proponendoazione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere ladeclaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto di compravenditadel 18 luglio 2013.Numero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026Nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace;mentre la [OSCURATO:PERSONA] si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, lacarenza di legittimazione passiva, assumendo che la formalecointestazione dell’immobile al fratello fosse avvenuta in esecuzione di unpatto fiduciario, con conseguente insussistenza dei presupposti dell’azionerevocatoria, e proponeva nei confronti del fratello una domanda cd.trasversale diretta all’accertamento del dedotto rapporto fiduciario.Con sentenza n. 1257 del 31 maggio 2021 il Tribunale di Genovadichiarava l’inefficacia dell’atto dispositivo del 18 luglio 2013 nei confrontidella banca attrice, rigettando la domanda spiegata dalla Silvia DeSimone.2. Avverso tale decisione interponeva gravame la [OSCURATO:PERSONA],deducendo, tra l’altro, l’erroneità della sentenza di primo grado in ordinealla valutazione della prova del patto fiduciario e alla sussistenza deipresupposti dell’azione revocatoria; si costituiva nel giudizio di appelloanche [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità delle notifiche degli attiintroduttivi del giudizio di primo grado e il conseguente difetto dicontraddittorio.2.1. Con sentenza n. 61 del 10 gennaio 2024, la Corte d’Appello diGenova rigettava l’impugnazione, confermando, con diversa motivazione,la decisione di primo grado e respingendo altresì le eccezioni sollevate dalDomenico [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla dedotta nullità delle notificazioni.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Domenico DeSimone propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo,illustrato da memoria.3.1. Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del giudizio diNumero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026merito per violazione degli artt. 143, 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art.111 Cost.Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto legittime le notificazionidell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e della domandariconvenzionale proposte nei suoi confronti ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Ilricorrente assume che, al momento delle notifiche, egli non versasse inuna situazione di irreperibilità, risultando ancora anagraficamenteresidente in Genova, e che l’ufficiale giudiziario non avrebbe svoltoricerche idonee secondo l’ordinaria diligenza, avendo fatto ricorso allanotificazione all’irreperibile sulla base di mere informazioni sommarie e didichiarazioni di stile dei difensori di controparte. Lamenta altresì che laCorte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi compiutamente sulleeccezioni sollevate e avrebbe fornito una motivazione apparente econtraddittoria, così precludendo il pieno rispetto del principio delcontraddittorio e del giusto processo.5. Il motivo è inammissibile.La notificazione ex art. 143 c.p.c. ha natura eccezionale e presupponel’impossibilità, non superabile con l’ordinaria diligenza, di individuare laresidenza, dimora o domicilio del destinatario, dovendo tale impossibilitàrisultare da ricerche adeguate secondo criteri di normalità e buona fede(Cass., sez. VI, ord. 12 febbraio 2019, n. 4116).Il ricorso a tale modalità è legittimo solo ove il notificante dimostri l’esitonegativo di dette ricerche; in caso contrario, la notificazione è nulla e noninesistente, in quanto comunque riconducibile allo schema legale,gravando sulla parte che deduca la mancata conoscenza l’onere di provareche il vizio abbia impedito l’esercizio del diritto di difesa (Cass., sez. I,ord. 24 marzo 2023, n. 8538).Sulla base di tali principi, la corte territoriale ha accertato in fatto che,previamente alla notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., l’ufficialegiudiziario aveva svolto ricerche presso l’ultima residenza del destinatario,Numero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026acquisendo informazioni in loco e riscontri anagrafici attestanti altresìl’avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità; accertamentoche integra una valutazione di merito circa l’adeguatezza delle indaginiesperite, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nella specie non correttamente dedotto.Sotto tale profilo, le censure del ricorrente, pur formalmente prospettatecome violazione di legge, si risolvono nella sollecitazione di una diversavalutazione delle risultanze istruttorie e dell’idoneità delle ricerche svolte,preclusa in sede di legittimità.Va d’altro canto posto in rilievo che non ricorre omessa pronuncia ove ilgiudice decida nel merito senza esaminare espressamente l’eccezione dinullità della notificazione, dovendo la stessa ritenersi implicitamentedisattesa (Cass., sez. III, 30 luglio 2018, n. 20170; Cass., sez. II, 13settembre 2022, n. 26850; Cass., sez. III, 10 marzo 2021, n. 6762;Cass., sez. II, 21 aprile 2015, n. 8107).Orbene, nella specie la corte d’appello, pur in assenza di una statuizioneespressa sull’eccezione di nullità della notificazione, ha deciso lacontroversia nel merito, adottando una decisione logicamenteincompatibile con l’accoglimento dell’eccezione preliminare, con ciòdeterminandone il rigetto implicito. Non è pertanto configurabile il vizio diomessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.In ogni caso, non è configurabile il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. inpresenza di una motivazione, ancorché inadeguata, sussistendoincompatibilità tra omessa pronuncia e vizio motivazionale (Cass., Sez.Un., 10 dicembre 2001, n. 15607; Cass., sez. lav., ord. 24 settembre2024, n. 25545; Cass., sez. III, ord. 2 settembre 2024, n. 23471).Solo ove la motivazione sia meramente apparente, scendendo al di sottodel minimo costituzionale, è configurabile la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. (Cass., sez.VI, ord. 20 gennaio 2023, n. 1868; Cass., sez. V, ord. 16 dicembre 2024,Numero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026n. 32877; Cass., sez. II, ord. 29 dicembre 2023, n. 36459; Cass., sez. VI,ord. 20 maggio 2021, n. 13742).Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si colloca al di sotto delminimo costituzionale, avendo il giudice di appello espressamenteesaminato la questione della ritualità delle notificazioni, richiamando iprincipi di legittimità in materia e dando conto, sia pure sinteticamente,delle ragioni per le quali ha ritenuto adeguate le ricerche svolte e legittimoil ricorso alla notificazione ex art. 143 c.p.c.; ne consegue che la censurasi risolve nella critica alla sufficienza e persuasività della motivazione,estranea al perimetro del vizio denunciato.Infine, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento adomande ed eccezioni di merito, e non per questioni meramenteprocessuali (Cass., sez. lav., ord. 24 dicembre 2025, n. 33981; Cass., sez.lav., ord. 23 dicembre 2025, n. 33783; Cass., sez. lav., ord. 24 settembre2024, n. 25545; Cass., sez. lav., 27 settembre 2018, n. 23347; Cass.,sez. I, 27 aprile 2017, n. 10441).Neppure è ravvisabile un error in procedendo, atteso che, alla lucedell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa l’effettivoespletamento di ricerche conformi ai parametri dell’ordinaria diligenza,non emerge alcuna violazione delle norme che disciplinano lanotificazione, risolvendosi ancora una volta le doglianze nella richiesta diuna rivalutazione del merito.6. All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 15958/2024Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 21652/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]