CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20040/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Benassi e Gabriele D e Simone ; rappresenta ti e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di p rocura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] est. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CorbettaLorenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 6788/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA , depositata il 7 novembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. I medici indicati in epigrafe – premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazionesulla base di corsi frequentati tra il 198 2 e il 1991, senza peraltropercepire un adeguato compenso per l’attività prestata durante il periodo di formazione; che , invece, le d irettive [OSCURATO:PERSONA] est. europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE),riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimentodei relativi diplomi, nellostabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione , avevano previsto per i frequentanti il diritto a d una « adeguata remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilito che fosse attribuita, in favore dei mediciammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000, soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992; e che , successivamente , l’art.11 della leggen. 370 del 1999, con riguardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990 - 1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva di Lire 13.000.000 – convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somm a di Euro 11.103,82 ( L. 21.500.000)per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 c.c.; domandarono, altresì, l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie in materia, con conseguente condanna delle controparti al relativo risarcimento del danno. Il T ribunale di Roma rigettò le domande per intervenuta prescrizione del diritto.[OSCURATO:PERSONA] est. 2.La Corte di appello di Roma, con sentenza 7 novembre 2019, n. 6788,in parziale accoglimento dell ’impugnazione proposta dagli attori , condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a taluni di essi la somma di Euro 6.714,00per ciascun anno del corso frequentato. Rigettò le domande di altri appellanti perché i scritti ai rispettivi corsi prima dell’anno 1982. 3.Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto notificato il 10 luglio 2020, sulla base di duemotivi. Con distinto atto notificato il 5 febbraio 2021, anchegli altri medici indicati in epigrafe con capofilaPierluigi Acitelli ha nno proposto ricorso per la cassazione della stessa sentenza, sulla base di sei motivi. Ad entrambi i ricorsi hanno risposto le amministrazioni intimatecon distinti controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il ricorso successivo deve essere riunito al principale, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ.. 1.Il primo motivo di entrambi i ricorsi denu ncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie,ed in particolare degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363 e 93/16 ; de gli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257; dell’art. 11 della [OSCURATO:PERSONA] est. 370/99 – violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043e 2056 cod. civ.. Il primo motivo del ricorso principale denuncia altresì la violazione dell’art. 10 del Trattato CE nella versione consolidata del 2002 e dell’art.117, primo comma, Cost.. Il primo motivo del ricorso successivo denuncia anche la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000,degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., nonché omesso esame di u n fatto decisivo. Iricorrenti già parzialmente vittoriosi in appello l amentano che la Corte territorialeabbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 dellalegge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazionedelle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbedovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza , dettati dalla giurisprudenza comunitaria. Nel secondo ricorso, alla illustrazione della censura viene fat t a seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettivitàed adeguatezza del risarcimento del danno . Inoltre, con specifico riferimento alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce la sussistenza di statuizioni reciprocamente contraddittorie nella sentenza di merito, in ordine al rigetto o al parziale accoglimento della domanda da loro proposta.[OSCURATO:PERSONA] est. 2.Il secondo motivo di entrambi i ricorsi d enuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 cod. civ., dell’art. 11 della L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, Il secondo motivo del ricorsoprincipale denuncia altresì violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 2043 cod. civ., degli artt. 5 e 189 Trattato CE, dell’art.10 Trattato CE nella versione consolidata del 2002, degli artt. 13 e 16 della Direttiv a CEE 82/76, degli artt. 5 e 7 della Direttiva CEE 75/362, della Direttiva CEE 75/363 e dell’art. 117, primo comma, Cost.. Il secondo motivo del ricorso successivo denuncia anche omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Iricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativi, previa debita rivalutazione, nonostante il debito gravante a carico delle amministrazioni statali avesse natura di debitodi valore. 3.Il terzo motivo del ricorso successivo denuncia“violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 [OSCURATO:PERSONA] est. dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. I ricorrenti, con riferimento alle precedenti censure, deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancatapuntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, incompatibile con l’art. 1 , Prot ocollo 1 , della Convenzione EDU. 3.1.I tre motivi illustrati – da esaminare congiuntamente stante la loro connessione – sono inammissibili , ai sensi dell'art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ., poichéla Corte di appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 3.1.a.Questa Corte (a partire dall’arresto risalente a Cass. n. 1917 del 2012) ha reiteratamente affermato che le sommeda corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEEn. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, n on possono essere commisurateall’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare , secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medicispecializzandi.[OSCURATO:PERSONA] est. L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributivané può dar lu ogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolodella legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la pre s tazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazionianaloghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizionedei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però esserericompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991. Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di G iustizia dell’Unione Europea , ha compiuto una aestimatio del danno da ritar data attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio damancata percezione della remunerazione adeguata da parte dellospecializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diplomadi specializzazione a l riconoscimento negli altri Stati membri, e al suominor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso aiprofili professionali. il parametro di cui al citato art. 11della legge n. 370 del 1999 è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento dellegislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanze divers e da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della [OSCURATO:PERSONA] est. maturazione dellepreclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901). 3.1.b. Q uanto alle specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sualiquidazione equitativa – da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. ) dalla data in cui l’ obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già la citata Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014,n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass. 24/01/2020, n. 1641). È poi evidente chela rilevata insussistenza del diritto vantato dai ricorrenti rende manifestamente infondata la doglianza circa l’ingiustificata ingerenza dello Stato nel diritto della persona al rispetto dei propri beni, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione EDU. 3.1.c. Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia dell’Unione Europea. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una [OSCURATO:PERSONA] est. scelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agl i Stati membri. Pertanto, nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione del diritto euro unitario, il quale non si occupa del la quantificazionedella remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520 ; Cass. 28/06/2018 , n. 17051;Cass. 10/12/2018 , n. 31922). 3.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che sisono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che lehanno frequentate in precedenza. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell ’ iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni ( quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti suiprimi. 3.1.e.Deve infine evidenziarsi, reiterando un rilievo già formulato e recentemente ribadito da questa Corte ( tra le altre, Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sar ebbe stato poi stabilito dalla legge n. 370 del 19 99 . L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della già evidenziata circostanza che la quantificazione della remunerazione [OSCURATO:PERSONA] est. dovuta ai frequentanti i corsi dispecializzazione in medicina costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario. 3.1.f. Quanto alla specifica posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] va rilevato che essa è contemplata due volte nel dispositivo della sentenza di appello ( sia con una statuizione di accoglimento della domanda, sia conuna statuizione di rigetto) mentre nel la motivazione si argomentanel senso dell’accoglimento; quest’ultimo rilievo induce , dunque, a ritenere che la statuizione di rigetto – la seconda che la riguarda –contenuta nel dispositivo costituisca un errore materiale. Analogamente, quanto alla specifica posizione dell a ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il contrasto tra dispositivoe motivazione va risolto a favore della seconda, qualificandosi come errore materiale la statuizionedi rigetto contenuta nel primo. Valgono pertanto anche nei confronti di Sim onetta Casile e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti parzialmente vittoriose in appello , le argomentazioni sopra svolte in ordine agli illustrati motivi di ricorso, dirette a sanzionarne l’ inammissibilità ex art.360 - bis n. 1 cod. proc. civ.. 4. Il quarto motivo del ricorso successivo denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3, 10 e 97 Cost; dell’art.6 d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art.11 legge n. 370 del 1999; viol azione e falsa applicazione [OSCURATO:PERSONA] est. dell’art.112 c.p.c. , nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. I ricorrenti totalmente soccombenti in appello lamentano che le loro domande sono state rigettate per essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione prima dell’anno 1982. 4.1.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare, con riguardo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.a. Si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ”, cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziando nel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983. La questione era stata già affrontata in sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò, in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.[OSCURATO:PERSONA] est. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano rinviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990, deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione [OSCURATO:PERSONA] est. della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». 4.1.b. La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, cc.dd. “a cavallo”, che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, dunque, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo art. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20). Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed [OSCURATO:PERSONA] est. amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. 4.1.c. In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da [OSCURATO:PERSONA] est. liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – va riconosciuto anche a i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla circostanza che essi hanno iniziato la specializzazione nell’anno 1981 o, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], nel 1980, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982. 4.1.d. I l motivo in esame deve essere accolto, con specifico riferimento alla censura di omessa pronuncia, anche per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo essi indicati come appellanti nella sentenza di merito ed essendo i loro nomi riportati nella tabella in essa contenuta (pp.12 e 13 della sentenza impugnata) unitamente all’indicazione del relativo corso di specializzazione, senza che sulla loro domanda sia stata emessa alcuna statuizione. 4.1.e. Con specifico rigu ardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l’accoglimento riguarda esclusivamente il corso di specializzazione in chirurgia generale (recte: chirurgia d’urgenza e pronto soccorso) indicato in ricorso, non anche quello in scienza dell’alimentazione, pure indicato nella predetta tabella. 4.2.Il quarto motivo del ricorso successivo è, invece inammissibile con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda, come si è sopra evidenziato, non è stata rigettata dal giudice del merito. Il motivo in esame è altresì inammissibile con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], atteso che la stessa ricorrente deduce che l’accertamento contenuto nella sentenza di appello (ove si indica come anno di iscrizione al corso di specializzazione in psichiatria il 1981 e come anno [OSCURATO:PERSONA] est. di conseguimento del titolo il 1986) sarebbeerroneo e contrasterebbe con la documentazione e la dichiarazione sottoscritta depositate, da cui invece risulterebbe che l’iscrizione è avvenuta nell’anno academico 1990/1991 e che il diploma è stato conseguito nell’anno accademico 1994/1995. 5. I l qu into motivo del ricorso successivo – riguardante i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – denun cia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omessoe/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3, 10 , 97 Cost; dell’art.6 d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art.11 legge n. 370 del 1999; violazione e falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ.(…), violazione dell’art.112 c.p.c. tra chiesto e pronunciato per omessa pronuncia in relazione ai nn. 3, 4 e5 dell’art.360 cod. proc. civ.”. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata per omessa pronuncia, in quanto la sentenza di merito avrebbe accolto le loro domande ris p etto ad uno solo dei due corsi frequentati(e perla cui remunerazione avevano agito ingiudizio), senza statuire alcunché sul secondo . Anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano omessa pronuncia sulle rispettive domande.[OSCURATO:PERSONA] est. 5.1.Il motivo è fondato limitatamente alle posizioni dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] (la Corte territoriale ha pronunciato solo sulla domanda relativa alla specializzazione in fisiopatologia, non anche su quella relativa alla specializzazione in ginecologia); [OSCURATO:PERSONA] (la Corte territoriale ha pronunciato solo sulla domanda relativa alla specializzazione in otorinolaringoiatria, non anche su quella relativa alla specializzazione in foniatria); [OSCURATO:PERSONA] (omessa pronuncia sulla domanda relativa alla specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio) e [OSCURATO:PERSONA] (omessa pronuncia sulla domanda relativa alla specializzazione in ginecologia e ostetricia). 5.2.Il motivo è privo di fondamento rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poiché non si configura alcuna omessa pronuncia, avendo la Corte di merito espressamente circoscritto il riconoscimentodel diritto alla sola seconda specializzazione (p. 14 della sentenza impugnata), ovverosia quella indicata in tabella come igiene e medicina preventiva (p.11 della sentenza medesima). 5.3.Il quinto motivo, infine, va disatteso, stante l’accoglimento del quarto, anche rispetto alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.Il sesto motivo – riguardante esclusivamente i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost; dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e dell’art. 11 della legge 370799; violazione e/o falsa applicazione [OSCURATO:PERSONA] est. dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia in ultra-petizione, nonché artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e per omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360”. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’accertamento contenuto nellasentenza impugnata (p.13) in ordine all’anno della sua iscrizione al corso di specializzazione in psichiatria (individuato nel 1981),nonché all’anno di conseguimento del titolo (individuato nel 1986) , contrasterebbe con le allegazioni di fatto poste a fondamento della domanda e provate mediante la documentazione tempestivamente depositata unitamente alle memorie istruttorie durante il processo di primo grado, da cui risultava, invece, che l’ iscrizione al corso in psichiatria era avvenuta nell’anno academi co 1990/1991 e che il diploma erastato conseguito nell’anno accademico 1994/1995. Sulla base di tale erroneo accertamento, la Corte di merito avrebbe erroneamente sussuntola sua posizione in quella degli specializzandi cc.dd. “a cavallo”,assoggettandola al relativo regime, con conseguente rigetto della domanda da lei proposta con riferimento alla specializzazione in psichiatria. La predetta posizione, però, avrebbe dovuto essere invece ricondotta a quella degli specializzandi immatricolatisi dopo il 31 gennaio 1982, con le conseguenze proprie del diverso regime applicabile. Analogamente, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di merito abbia statuito sulla sua domanda , attribuendogli una remunerazione ridotta, sull’erroneo presupposto che il corso di specializzazione in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, da lui frequentato, fosse iniziato nell’anno 1982 (tabella a pag. 11 della sentenza impugnata), anziché nell’anno accademico 1983/1984.[OSCURATO:PERSONA] est. 6.1. Il motivo è fondato per entrambi i ricorrenti, venendo in considerazione, non già un errore di fatto sul contenuto del materiale probatorio, ma un erroredi diritto sulla ricostruzione della fattispecie, essendosi indebitamente attribuito alle posizioni dei due medici un regime giuridico diverso rispetto a quello da cui avrebbero dovuto essere regolate. In sede di rinvio, il giudice del merito dovrà quindi rinnovare la statuizione sulla domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] con esclusivo riferimento al corso di specializzazione in psichiatria, iniziato nel 1990, nonché su quella formulata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al corso di specializzazione in Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorioiniziato nel 1983. 7. In definitiva , dev ono essere dichiarat i inammissibil i il ricorso principale e i primi tre motivi del ricorso successivo. Il quarto motivodel ricorso successivo va accolto, nei termini sopra precisati, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; va invece dichiarato inammissibile per lericorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo va accolto per i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; va inve ce rigettato nei confronti dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA]. Il sesto motivo va accolto per entrambi i ricorrenti proponenti , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnatava cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione , che [OSCURATO:PERSONA] est. provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità in ordine ai rapporti processuali oggetto di cassazione. 8.Le spese del giudizio di legittimità relative ai rapporti processuali facenti capo ai ricorrenti del ricorso principale, nonché ai ricorrenti del ricorso successivo non oggetto di cassazione, seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo. 9. Con rigu ardo al ricorso principale, s ussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi: - dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; - d ichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso successivo ; - a ccoglie , per quanto di ragione, il quar to motivo del ricorso successivo per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; lo dichiara [OSCURATO:PERSONA] est. inammissibile nei confronti delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - a ccoglie il quinto motivo del ricorso successivo per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; lo rigetta nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] i, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - a ccoglie il sesto motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - c assa la sentenza impugnata in