CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12713/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Panama n. 95, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale rilasciata a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Sardegnan. 378/01/15, depositata il 17.11 .201 5. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell ’udienza pubblica del 2 0 dicembre 20 22 , tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per definizione della pendenza tributaria; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla CTP di Cagliari che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso quattro avvisi di accertamento, con cui era stata recuperata maggiore IVA in relazione a diversi anni di imposta. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. La contribuente resistevacon controricorso. Con successiva memoria l’Agenzia chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel sostenereche l’Ufficio doveva notificare un altro PVC per le ulteriori annualità in cui era accertata la medesima violazione tributaria, rispetto a quella per la quale era stato redatto. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che eventuali errori commessi dalle imprese appaltatrici, che avevano cedutobeni e prestato servizi in favore della contribuente, nell’individuazione della corretta aliquota IVA, non potessero ricadere sulla committente.3. Con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto, a seguito dell’intervenuta autotutela parziale degli avvisi di accertamento impugnati, la contribuente aveva provveduto alla definizione ex art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modifiche, nella l. n. 656 del 1994, versando integralmente e tempestivamente gli importi ancora dovuti, come risulta dalla allegata nota della [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate della Sardegna. 4. Alla luce di quanto indicato dall’Agenzia ricorrente il processo va dichiarato estinto per cessata materia del contendere. 5. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1-sexies del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modificazioni in l. n. 656 del 1994. 6. Poichè il giudizio è stato promosso dall’Agenzia delle Entrate e tenuto conto del suo esito, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deci