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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 1961

Cassazione n. 04790/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.1.1961, parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.10.1954, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 17.12.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ss [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria depositata in data 7.12.2021 e per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18.4.2018 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno del fratello Riccardo con riguardo alla somma di Euro 45.000 riscossi tramite assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato al deceduto padre Nello ed alla madre [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, e con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli altresì i benefici di legge; lo aveva inoltre condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede provvedendo in ogni caso per le spese;

2. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha invece assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste ed ha revocato le statuizioni civili;

3. ricorre per cassazione la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 110 cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato senza dar conto delle ragioni per le quali la condotta, come ricostruita nelle fasi di merito, non avrebbe integrato il delitto in esame in quanto, secondo la Corte, la costituita parte civile non avrebbe in realtà mai detenuto le somme in questione che risultavano depositate su un conto corrente a disposizione della madre ed al quale egli non aveva accesso; segnala che siffatta motivazione risulta incongrua atteso che, in tema di beni ereditari, l'art. 1146 cod. civ. stabilisce che l'erede succede nel possesso del suo dante causa essendo legittimato, dalla morte di costui, ad esercitare ogni azione a tutela dei beni facenti parte dell'asse; osserva che, perciò, con il decesso del padre egli aveva ricevuto il compossesso dei beni ereditari mentre l'imputato, con la consegna del titolo da parte della madre, aveva ottenuto una signoria immediata ed autonoma completando poi la interversione con la negoziazione ed il versamento dell'assegno sul conto della moglie; segnala, ancora, che anche qualora si dovesse accedere alla tesi della Corte di Appello, si dovrebbe comunque ritenere che la somma fosse nella immediata disponibilità della madre che, nell'emettere l'assegno sul conto comune, aveva senz'altro concorso nella condotta appropriativa dell'imputato; sottolinea come la appropriazione possa essere realizzata anche mediante la distrazione della somma di denaro o del bene dalla destinazione prevista; ribadisce infine la tempestività della querela in considerazione del momento della avvenuta conoscenza del fatto; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla rinnovazione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva quale la perizia grafica sull'assegno bancario anche ai fini della riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato: segnala che il dubbio sulla apocrifia della sottoscrizione dell'assegno è stato superato dalla Corte di Appello con il ricorso ad affermazioni del tutto apodittiche che hanno indotto ad escludere ogni ulteriore approfondimento anche di natura peritale;4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una ampia memoria difensiva in cui deduce: 4.1 l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile per inesistenza di legittimazione all'impugnazione: richiamati i termini della impugnazione della parte civile, rileva che essi attengono a profili di rilevanza esclusivamente penale concernenti la integrazione della contestata fattispecie incriminatrice che non sono suscettibili di essere rimessi in discussione qualora, come nel caso di specie, sia mancato l'appello del PM; sottolinea, perciò, come il ricorso proponga questioni estranee al novero di quelle consentite alla parte civile ai sensi dell'art.576 cod. proc. pen.; 4.2 inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen. per omessa indicazione delle richieste: rileva che dal tenore dell'impugnazione non si evince quali siano le richieste avanzate dalla parte civile ovvero se esse riguardino la riforma del provvedimento impugnato quanto alla penale responsabilità dell'imputato ovvero quanto agli affetti civili, con conseguente violazione del canone di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; 4.3 infondatezza del motivo n. 1: errato inquadramento del fatto nella nozione di "possesso": ribadisce, in primo luogo, la nozione di possesso quale definita dall'art. 1140 cod. civ. e l'erroneità della affermazione secondo cui l'imputato avrebbe avuto il possesso della somma in questione che risultava invece depositata sul conto corrente già intestato ai genitori comuni e che, alla morte del padre, era rimasto nella esclusiva disponibilità della madre; segnala perciò la improprietà, sotto questo profilo, del richiamo operato all'art. 1146 cod. civ.; 4.4 infondatezza del motivo n. 2: estraneità dell'art. 110 cod. pen. ai fatti oggetto di imputazione: rileva che la ipotesi di un concorso di persone risulta del tutto estranea al processo atteso che né il PM né i due giudici di merito hanno mai evocato la disciplina sul concorso di persone; 4.5 infondatezza del motivo n. 3: autenticità della firma: rileva che la Corte di Appello ha puntualmente e dettagliatamente motivato sul punto della autografia della firma apposta sul modulo di assegno peraltro riscontrata dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato e confortata da quelle apposte sulla carta di identità ed in occasione della apertura del libretto postale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di appropriazione indebita "perché, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], non attendendo le pratiche per la successione, si appropriava, tramite versamento di assegno bancario a firma verosimile di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 45.000,00 depositati sul conto corrente n. 2513.46 cointestato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena ag. 16". 1.2 II Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata tale prospettazione non solo in fatto ma anche in diritto e, perciò, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in cui favore aveva liquidato le spese. 1.3 Con l'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato, in primo luogo, la erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice quanto alla ritenuta falsità della firma apposta - a nome di [OSCURATO:PERSONA] - sull'assegno emesso sul conto cointestato ai propri genitori e, pacificamente, da lui incassato; con il quarto motivo, poi, aveva dedotto ed eccepito la tardività della querela sporta dal fratello Riccardo dal momento che l'assegno era stato incassato il 10.9.2010 mentre la querela era stata presentata il 6.6.2013 laddove già in data 14.3.2012 il querelante aveva inviato una missiva al fratello in cui aveva chiesto conto e ragione dell'incasso del titolo; aveva infine ribadito la propria versione dei fatti quanto alla "giustificazione" della somma elargitagli dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 La Corte di Appello ha riformato la decisione del Tribunale sul rilievo della genuinità della sottoscrizione dell'assegno affermata pur ritenendo non necessario il ricorso ad una perizia ma sostenendo che la tesi difensiva doveva ritenersi convincente e riscontrata dalle produzioni documentali e dalla dichiarazione della moglie dell'imputato, presente al momento in cui la suocera aveva sottoscritto il titolo.

In punto di diritto, inoltre, ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come furto commesso con mezzo fraudolento non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] avuto, ad alcun titolo, la disponibilità del denaro dei propri genitori che risultava depositato sul conto cointestato a costoro ed al quale egli non aveva accesso.

Sulla base di questo presupposto, la Corte di Appello, non mancando di affrontare la doglianza difensiva riguardante la eccepita tardività della querela, ha sostenuto che "... a nulla rileverebbe la tardività della querela (6 giugno 2013) rispetto al momento (14 marzo 2012) in cui [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza, per sua esplicita ammissione (v. lettera indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta dalla parte civile, rubricata sub lett. 1 della produzione documentale della difesa), dell'avvenuto incasso dell'importo di Euro 45.000 da part di suo fratello Daniele" (cfr., pag. 3 della sentenza); secondo la Corte, infatti, correttamente qualificato in termini di furto aggravato dal mezzo fraudolento, il reato sarebbe procedibile di ufficio.

2. Rileva dunque il collegio che la questione della tardività della querela è stata oggetto di appello e, come appena segnalato, è stata affrontata dalla Corte territoriale che ha condiviso la fondatezza dell'eccezione pur rilevando che "... non risultano ... elementi che depongano per la sussistenza del reato ..." in quanto "... la sottoscrizione presente sull'assegno non differisce, a vista, dalle altre sottoscrizioni della Damato presenti nel fascicolo, se non per una crescente incertezza del tratto, spiegabile con l'avanzamento dell'età della donna" mentre "... l'importo del titolo corrisponde, in parte, ai prelievi effettuati da Riccardo, di propria iniziativa, dal conto che aveva in comune con suo fratello e, per altra parte, agli esborsi sostenuti da Daniele in favore dei propri genitori" (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza).

Sul profilo della tardività della querela il ricorso della parte civile è meramente assertivo perché si limita a asserire che l'eccezione è smentita "... dalle risultanze processuali essendo emerso che la persona offesa venne compiutamente a conoscenza dei fatti solo al momento della ricezione di copia dell'assegno in parola da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, avvenuta a mezzo fax il 25.5.2013" (cfr., pagg. 5-6 del ricorso) ma non si confronta con la sentenza impugnata che, come si è visto, ha fatto risalire la conoscenza del fatto a data ben antecedente collegandola all'univoco contenuto della missiva a firma dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e risalente, come si è visto, al marzo dell'anno precedente.

Ed allora, indipendentemente dal reato ipotizzabile, si deve prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] è il fratello - non convivente - della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] sicché anche il furto, quand'anche aggravato e perciò in astratto procedibile di ufficio, sarebbe stato invece procedibile a querela ai sensi dell'art. 649 comma 2 cod. pen..

Né, per quanto detto, il prender atto, in questa sede, della tardività della querela può rappresentare, per la parte civile ricorrente, una "sorpresa" processuale dal momento che la questione era stata abbondantemente affrontata e trattata nel corso del processo.Il ricorso va perciò respinto pur dovendosi precisare, in tal senso correggendo la motivazione della sentenza impugnata, che la improcedibilità dell'azione penale avrebbe dovuto precludere ogni ulteriore valutazione in punto di merito anche ai fini del proscioglimento dell'imputato dall'addebito mossogli (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 43240 del 06/07/2016, 0., 267937; Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, PG in proc.

Rizzo ed altri, Rv. 248386; Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 08/05/1992, Piccione, Rv. 191430).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.1.1961, parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.10.1954, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma 17.12.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ss [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria depositata in data 7.12.2021 e per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18.4.2018 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di appropriazione indebita in danno del fratello Riccardo con riguardo alla somma di Euro 45.000 riscossi tramite assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato al deceduto padre Nello ed alla madre [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, e con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli altresì i benefici di legge; lo aveva inoltre condannato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile la cui liquidazione aveva rimesso ad altra sede provvedendo in ogni caso per le spese; 2. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha invece assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste ed ha revocato le statuizioni civili; 3. ricorre per cassazione la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 110 cod. pen.: rileva che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato senza dar conto delle ragioni per le quali la condotta, come ricostruita nelle fasi di merito, non avrebbe integrato il delitto in esame in quanto, secondo la Corte, la costituita parte civile non avrebbe in realtà mai detenuto le somme in questione che risultavano depositate su un conto corrente a disposizione della madre ed al quale egli non aveva accesso; segnala che siffatta motivazione risulta incongrua atteso che, in tema di beni ereditari, l'art. 1146 cod. civ. stabilisce che l'erede succede nel possesso del suo dante causa essendo legittimato, dalla morte di costui, ad esercitare ogni azione a tutela dei beni facenti parte dell'asse; osserva che, perciò, con il decesso del padre egli aveva ricevuto il compossesso dei beni ereditari mentre l'imputato, con la consegna del titolo da parte della madre, aveva ottenuto una signoria immediata ed autonoma completando poi la interversione con la negoziazione ed il versamento dell'assegno sul conto della moglie; segnala, ancora, che anche qualora si dovesse accedere alla tesi della Corte di Appello, si dovrebbe comunque ritenere che la somma fosse nella immediata disponibilità della madre che, nell'emettere l'assegno sul conto comune, aveva senz'altro concorso nella condotta appropriativa dell'imputato; sottolinea come la appropriazione possa essere realizzata anche mediante la distrazione della somma di denaro o del bene dalla destinazione prevista; ribadisce infine la tempestività della querela in considerazione del momento della avvenuta conoscenza del fatto; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla rinnovazione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva quale la perizia grafica sull'assegno bancario anche ai fini della riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato: segnala che il dubbio sulla apocrifia della sottoscrizione dell'assegno è stato superato dalla Corte di Appello con il ricorso ad affermazioni del tutto apodittiche che hanno indotto ad escludere ogni ulteriore approfondimento anche di natura peritale;4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una ampia memoria difensiva in cui deduce: 4.1 l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile per inesistenza di legittimazione all'impugnazione: richiamati i termini della impugnazione della parte civile, rileva che essi attengono a profili di rilevanza esclusivamente penale concernenti la integrazione della contestata fattispecie incriminatrice che non sono suscettibili di essere rimessi in discussione qualora, come nel caso di specie, sia mancato l'appello del PM; sottolinea, perciò, come il ricorso proponga questioni estranee al novero di quelle consentite alla parte civile ai sensi dell'art.576 cod. proc. pen.; 4.2 inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen. per omessa indicazione delle richieste: rileva che dal tenore dell'impugnazione non si evince quali siano le richieste avanzate dalla parte civile ovvero se esse riguardino la riforma del provvedimento impugnato quanto alla penale responsabilità dell'imputato ovvero quanto agli affetti civili, con conseguente violazione del canone di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; 4.3 infondatezza del motivo n. 1: errato inquadramento del fatto nella nozione di "possesso": ribadisce, in primo luogo, la nozione di possesso quale definita dall'art. 1140 cod. civ. e l'erroneità della affermazione secondo cui l'imputato avrebbe avuto il possesso della somma in questione che risultava invece depositata sul conto corrente già intestato ai genitori comuni e che, alla morte del padre, era rimasto nella esclusiva disponibilità della madre; segnala perciò la improprietà, sotto questo profilo, del richiamo operato all'art. 1146 cod. civ.; 4.4 infondatezza del motivo n. 2: estraneità dell'art. 110 cod. pen. ai fatti oggetto di imputazione: rileva che la ipotesi di un concorso di persone risulta del tutto estranea al processo atteso che né il PM né i due giudici di merito hanno mai evocato la disciplina sul concorso di persone; 4.5 infondatezza del motivo n. 3: autenticità della firma: rileva che la Corte di Appello ha puntualmente e dettagliatamente motivato sul punto della autografia della firma apposta sul modulo di assegno peraltro riscontrata dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato e confortata da quelle apposte sulla carta di identità ed in occasione della apertura del libretto postale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato citato a giudizio per rispondere del delitto di appropriazione indebita "perché, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], non attendendo le pratiche per la successione, si appropriava, tramite versamento di assegno bancario a firma verosimile di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 45.000,00 depositati sul conto corrente n. 2513.46 cointestato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena ag. 16". 1.2 II Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata tale prospettazione non solo in fatto ma anche in diritto e, perciò, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in cui favore aveva liquidato le spese. 1.3 Con l'atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato, in primo luogo, la erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice quanto alla ritenuta falsità della firma apposta - a nome di [OSCURATO:PERSONA] - sull'assegno emesso sul conto cointestato ai propri genitori e, pacificamente, da lui incassato; con il quarto motivo, poi, aveva dedotto ed eccepito la tardività della querela sporta dal fratello Riccardo dal momento che l'assegno era stato incassato il 10.9.2010 mentre la querela era stata presentata il 6.6.2013 laddove già in data 14.3.2012 il querelante aveva inviato una missiva al fratello in cui aveva chiesto conto e ragione dell'incasso del titolo; aveva infine ribadito la propria versione dei fatti quanto alla "giustificazione" della somma elargitagli dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. 1.4 La Corte di Appello ha riformato la decisione del Tribunale sul rilievo della genuinità della sottoscrizione dell'assegno affermata pur ritenendo non necessario il ricorso ad una perizia ma sostenendo che la tesi difensiva doveva ritenersi convincente e riscontrata dalle produzioni documentali e dalla dichiarazione della moglie dell'imputato, presente al momento in cui la suocera aveva sottoscritto il titolo. In punto di diritto, inoltre, ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere più correttamente qualificato come furto commesso con mezzo fraudolento non avendo mai [OSCURATO:PERSONA] avuto, ad alcun titolo, la disponibilità del denaro dei propri genitori che risultava depositato sul conto cointestato a costoro ed al quale egli non aveva accesso. Sulla base di questo presupposto, la Corte di Appello, non mancando di affrontare la doglianza difensiva riguardante la eccepita tardività della querela, ha sostenuto che "... a nulla rileverebbe la tardività della querela (6 giugno 2013) rispetto al momento (14 marzo 2012) in cui [OSCURATO:PERSONA] venne a conoscenza, per sua esplicita ammissione (v. lettera indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e sottoscritta dalla parte civile, rubricata sub lett. 1 della produzione documentale della difesa), dell'avvenuto incasso dell'importo di Euro 45.000 da part di suo fratello Daniele" (cfr., pag. 3 della sentenza); secondo la Corte, infatti, correttamente qualificato in termini di furto aggravato dal mezzo fraudolento, il reato sarebbe procedibile di ufficio. 2. Rileva dunque il collegio che la questione della tardività della querela è stata oggetto di appello e, come appena segnalato, è stata affrontata dalla Corte territoriale che ha condiviso la fondatezza dell'eccezione pur rilevando che "... non risultano ... elementi che depongano per la sussistenza del reato ..." in quanto "... la sottoscrizione presente sull'assegno non differisce, a vista, dalle altre sottoscrizioni della Damato presenti nel fascicolo, se non per una crescente incertezza del tratto, spiegabile con l'avanzamento dell'età della donna" mentre "... l'importo del titolo corrisponde, in parte, ai prelievi effettuati da Riccardo, di propria iniziativa, dal conto che aveva in comune con suo fratello e, per altra parte, agli esborsi sostenuti da Daniele in favore dei propri genitori" (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza). Sul profilo della tardività della querela il ricorso della parte civile è meramente assertivo perché si limita a asserire che l'eccezione è smentita "... dalle risultanze processuali essendo emerso che la persona offesa venne compiutamente a conoscenza dei fatti solo al momento della ricezione di copia dell'assegno in parola da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, avvenuta a mezzo fax il 25.5.2013" (cfr., pagg. 5-6 del ricorso) ma non si confronta con la sentenza impugnata che, come si è visto, ha fatto risalire la conoscenza del fatto a data ben antecedente collegandola all'univoco contenuto della missiva a firma dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e risalente, come si è visto, al marzo dell'anno precedente. Ed allora, indipendentemente dal reato ipotizzabile, si deve prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] è il fratello - non convivente - della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] sicché anche il furto, quand'anche aggravato e perciò in astratto procedibile di ufficio, sarebbe stato invece procedibile a querela ai sensi dell'art. 649 comma 2 cod. pen.. Né, per quanto detto, il prender atto, in questa sede, della tardività della querela può rappresentare, per la parte civile ricorrente, una "sorpresa" processuale dal momento che la questione era stata abbondantemente affrontata e trattata nel corso del processo.Il ricorso va perciò respinto pur dovendosi precisare, in tal senso correggendo la motivazione della sentenza impugnata, che la improcedibilità dell'azione penale avrebbe dovuto precludere ogni ulteriore valutazione in punto di merito anche ai fini del proscioglimento dell'imputato dall'addebito mossogli (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 43240 del 06/07/2016, 0., 267937; Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, PG in proc. Rizzo ed altri, Rv. 248386; Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 08/05/1992, Piccione, Rv. 191430). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 04790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris