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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Padova con la sentenza emessa in data 20 gennaio 2020, ha dichiarato ZGONDA Lovay responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5ter D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 129/2011 perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova del 13/03/19, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data, regolarmente notificato all'interessato. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, condannato ZGONDA alla pena di C 10.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello ZGONDA Louay, atto qualificato in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.593 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglíanze esclusivamente in fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Padova con la sentenza emessa in data 20 gennaio 2020, ha dichiarato ZGONDA Lovay responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5ter D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 129/2011 perché, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Padova del 13/03/19, successivo al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della medesima città in pari data, regolarmente notificato all'interessato. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, condannato ZGONDA alla pena di C 10.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello ZGONDA Louay, atto qualificato in ricorso per cassazione ai sensi dell'art.593 cod.proc.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglíanze esclusivamente in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 26514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris