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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12639/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minaccia grave - così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 2 - e truffa, di cui ai capi 3, 4 e

5. [OSCURATO:PERSONA] più grave il reato sub capo 4, ritenuta altresì la continuazione e la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., l'imputato è stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con un unico motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 99, terzo comma, cod. pen.

Alla pena base - correttamente determinata in mesi nove ed euro 300 di multa, in relazione al reato più grave, di cui al capo 4 della rubrica - doveva applicarsi un aumento per la ritenuta recidiva, specifica ed infra-quinquennale, pari alla metà della pena base, dunque, di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, anziché in un solo mese di reclusione ed euro 150 di multa, come determinato dal giudice.

3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.

Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica, avendo il giudice applicato all'imputato una pena illegale, come si procede a illustrare.

2. Si osserva, in primo luogo, che né il Tribunale né il ricorrente hanno considerato il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen., che, nel regolare l'aumento di pena per effetto della recidiva, prevede che, in nessun caso, detto aumento possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione di un nuovo delitto non colposo.

Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale risulta, nel periodo precedente rispetto ai delitti oggetto del presente procedimento (commessi, 1secondo i capi di imputazione, a partire dal 2019 e nei mesi di settembre e ottobre 2018, senza specificazione dei giorni), un unico reato, commesso in data 23 settembre 2018.

Dunque, la recidiva, specifica e infra-quinquennale, è stata correttamente contestata e ritenuta, attesa la ricorrenza di una precedente condanna per reato (minaccia) della medesima specie di quello oggi contestato al capo 2, commesso a ridosso dei delitti per cui è procedimento.

Tuttavia, in virtù dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., ai fini della determinazione del quantum di pena applicabile per la recidiva, occorreva guardare alle condanne in concreto inflitte prima dei reati attualmente in contestazione.

Per il precedente delitto (minaccia) del 23 settembre 2018, era stata inflitta la pena di euro 400 di multa.

Ebbene, ove si consideri che l'aumento per la recidiva, come determinato nella gravata sentenza, è pari a un mese ed euro 150 di multa, deve ritenersi ampiamente superato il limite massimo indicato dal citato sesto comma dell'art. 99 cod. pen.

A fortiori erronea, per eccesso, è l'entità dell'aumento per la recidiva indicata dal ricorrente (mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa).

Ne consegue che l'aumento per la recidiva individuato, nel caso in scrutinio, dal Tribunale si è tradotto nella determinazione di una pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, La, Rv. 284716 - 01: «costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto»).

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minaccia grave - così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 2 - e truffa, di cui ai capi 3, 4 e 5. [OSCURATO:PERSONA] più grave il reato sub capo 4, ritenuta altresì la continuazione e la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., l'imputato è stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 99, terzo comma, cod. pen. Alla pena base - correttamente determinata in mesi nove ed euro 300 di multa, in relazione al reato più grave, di cui al capo 4 della rubrica - doveva applicarsi un aumento per la ritenuta recidiva, specifica ed infra-quinquennale, pari alla metà della pena base, dunque, di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, anziché in un solo mese di reclusione ed euro 150 di multa, come determinato dal giudice. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica, avendo il giudice applicato all'imputato una pena illegale, come si procede a illustrare. 2. Si osserva, in primo luogo, che né il Tribunale né il ricorrente hanno considerato il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen., che, nel regolare l'aumento di pena per effetto della recidiva, prevede che, in nessun caso, detto aumento possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione di un nuovo delitto non colposo. Nel caso di specie, dal certificato del casellario giudiziale risulta, nel periodo precedente rispetto ai delitti oggetto del presente procedimento (commessi, 1secondo i capi di imputazione, a partire dal 2019 e nei mesi di settembre e ottobre 2018, senza specificazione dei giorni), un unico reato, commesso in data 23 settembre 2018. Dunque, la recidiva, specifica e infra-quinquennale, è stata correttamente contestata e ritenuta, attesa la ricorrenza di una precedente condanna per reato (minaccia) della medesima specie di quello oggi contestato al capo 2, commesso a ridosso dei delitti per cui è procedimento. Tuttavia, in virtù dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., ai fini della determinazione del quantum di pena applicabile per la recidiva, occorreva guardare alle condanne in concreto inflitte prima dei reati attualmente in contestazione. Per il precedente delitto (minaccia) del 23 settembre 2018, era stata inflitta la pena di euro 400 di multa. Ebbene, ove si consideri che l'aumento per la recidiva, come determinato nella gravata sentenza, è pari a un mese ed euro 150 di multa, deve ritenersi ampiamente superato il limite massimo indicato dal citato sesto comma dell'art. 99 cod. pen. A fortiori erronea, per eccesso, è l'entità dell'aumento per la recidiva indicata dal ricorrente (mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa). Ne consegue che l'aumento per la recidiva individuato, nel caso in scrutinio, dal Tribunale si è tradotto nella determinazione di una pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, La, Rv. 284716 - 01: «costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto»). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. P.Q P.Q.M
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