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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41873/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/02/2022 del Tribunale di Trieste che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di 2.500,00 euro di ammenda. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 81 del 2008, e 42 cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che il fatto-reato riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato il 25/09/2019, non agli atti successivi (verbale di prescrizione del 12/11/2019 e successivo verbale di verifica della prescrizione impartita il 03/12/2019).

Il provvedimento del 25/09/2019 - aggiunge - non è mai stato notificato a mani proprie perché il locale era già chiuso per effetto di altro provvedimento amministrativo; l'atto è stato notificato a mezzo posta e per compiuta giacenza, con quanto ne consegue in termini di conoscibilità dell'ordine di cui si contesta la violazione.

Il riferimento effettuato dal Tribunale al principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, prosegue, è errato perché formulato in un caso di notifica del verbale di prescrizioni redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.11 ricorrente è stato condannato perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di ristorazione, non aveva ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività adottato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Trieste-Gorizia. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) il 07/09/2019 personale della squadra volante della Polizia di Stato aveva effettuato un accesso presso il locale del ricorrente; b) in quell'occasione era stata accertata la presenza di una donna che stava lavorando come banconiera ancorché sprovvista di qualsivoglia documento attestante la sua regolare assunzione; c) il fatto era stato segnalato al [OSCURATO:PERSONA] dell'Ispettorato del Lavoro che aveva proceduto, a sua volta, ad un successivo accesso finalizzato alla notifica del provvedimento di sospensione adottato a norma dell'articolo 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008; d) il locale, però, era stato trovato chiuso a seguito di ordine del Questore precedentemente adottato ai sensi dell'art. 100, T.U.L.P.S.; e) l'Ispettorato del Lavoro aveva così notificato il provvedimento di sospensione inviandolo a mezzo raccomandata all'indirizzo dell'odierno ricorrente; la notifica si era perfezionata (afferma il Tribunale) per compiuta giacenza; f) il 23/10/2019 i carabinieri del Nucleo CC dell'Ispettorato del Lavoro si erano nuovamente recati presso l'esercizio del ricorrente trovandovi il fratello di questi e, nuovamente, la medesima donna trovata dal personale della squadra volante che, anche in sede di nuovo accesso, stava lavorando dietro il bancone benché non ancora formalmente assunta; g) il 12/11/2019 era stato inviato al ricorrente il verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale che non era stato ritirato. 3.2.11 Tribunale ha stigmatizzato la mancata allegazione di prova contraria (in particolare della buona fede del ricorrente) ed ha sottolineato che il difensore non aveva mai dedotto la mancata conoscenza del provvedimento violato, avendo solo affermato che alla data del nuovo accesso non erano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione; ha quindi citato (ed applicato) il principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, Zinni, Rv. 270426 - 01, secondo il quale in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza. 3.3.11 ricorrente se ne duole ritenendo non estensibile al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, il principio affermato in relazione al diverso verbale di prescrizioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994; aggiunge che il provvedimento che si assume violato non è esecutorio, non essendo tale caratteristica espressamente prevista per legge (di qui la deduzione difensiva che alla data del fatto non erano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione). 4.1 rilievi difensivi sono manifestamente infondati. 4.1.L'art. 14, d.lgs. n. 81 del 2008, nella versione all'epoca vigente, così recitava (per quanto di interesse): «l.

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (...) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (...).

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (...)

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (....) 11-bis.

Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa.

In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi». 4.2.11 dato letterale non si presta ad equivoci circa la immediata esecutorietà del provvedimento di sospensione; non avrebbero altrimenti senso le disposizioni di cui ai comma 9 e 11-bis dell'art. 14, che sanzionano con la perdita di efficacia del provvedimento adottato l'omessa pronuncia sul ricorso amministrativo nel termine di 15 giorni dalla sua proposizione (comma 9) e stabiliscono lo slittamento dell'efficacia del provvedimento nelle ipotesi ivi contemplate (comma 11-bis, nessuna delle quali qui invocata).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non risulta (né egli lo deduce) aver impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di sospensione (provvedimento che, secondo le sue stesse deduzioni, alla data del fatto egli era ancora in termini per impugnare). 4.3.In ogni caso, l'imputato non fa buon governo delle norme che disciplinano l'efficacia e l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi. 4.4.L'efficacia degli atti atti amministrativi è disciplinata dall'art. 21-bis, legge n. 241 del 1990, a mente del quale «fill provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.

I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci». 4.5.L'esecutorietà è disciplinata dall'art. 21-ter, legge n. 241, cit., secondo il quale «1.

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.

Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.

Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato». 4.6.Ai sensi dell'art. 21-quater, legge n. 241 del 1990, «i.

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.

Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies». 4.7.L'esecutorietà presuppone l'obbligo di un "facere" nei confronti della pubblica amministrazione che può ottenere la prestazione in modo coattivo, senza la preventiva verifica giurisdizionale della pretesa (salva la possibilità del privato di ottenere la sospensione dell'esecuzione).4.8.In termini generali, l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati è subordinata alla loro comunicazione o notificazione (Cons.

St., Sez. 6, n. 9545 del 02/11/2022; Cons.

St.

Sez. 6, n. 3992 del 20/05/2022; Cons.

St., Sez. 3, n. 1971 del 19/03/2020); i provvedimenti in questione sono quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato è il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne è destinatario (Cons.

St., Sez. 5, n. 1978 del 02/05/2017). 4.9.Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, è limitativo della sfera giuridica del privato ed ha chiara natura sanzionatoria sicché è immediatamente efficace; ove si ritenga che abbia natura esecutoria, la sua immediata efficacia prescinde comunque dalla sua comunicazione/notificazione. 5.11 ricorrente pone l'ulteriore questione della conoscenza del provvedimento violato, questione che il Tribunale supera affermando, come detto, che il difensore non aveva mai allegato l'ignoranza dell'atto stesso. 5.1.In effetti il ricorrente non ha mai dedotto irregolarità procedurali nella comunicazione/notificazione dell'atto, essendosi limitato a escludere la applicazione al caso di specie del principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 2017, cit. 5.2.11 rilievo è infondato. 5.3.In realtà, il principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 2017, cit., ha valenza generale posto che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. civ., Sez.

U, n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01; nel senso che, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario - nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.

CAD - abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., cfr. Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8895 del 18/03/2022, Rv. 664307 - 01). 5.4.11 ricorrente, come detto, non contesta la regolarità della notificazione del provvedimento, né ha mai dedotto, in questa sede, di non esserne mai venuto a conoscenza.

Peraltro, trattandosi di contravvenzione, il reato è punibile anche a titolo di colpa.

Ne consegue che è addebitabile anche l'ignoranza del provvedimento dovuto ad atteggiamento non incolpevole. 5.5.L'imprenditore/datore di lavoro a carico del quale vengano accertati fatti che potenzialmente possono dar luogo alla sospensione della sua attività non può addurre l'ignoranza del provvedimento di sospensione dell'attività che sia stato regolarmente indirizzato alla sua residenza e che non abbia ritirato presso l'ufficio postale; l'essersi sottratto alla conoscenza del provvedimento non esclude certamente la colpa, costituendo esso stesso atteggiamento colposo. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/02/2022 del Tribunale di Trieste che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena di 2.500,00 euro di ammenda. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 81 del 2008, e 42 cod. pen., e il vizio di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il fatto-reato riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato il 25/09/2019, non agli atti successivi (verbale di prescrizione del 12/11/2019 e successivo verbale di verifica della prescrizione impartita il 03/12/2019). Il provvedimento del 25/09/2019 - aggiunge - non è mai stato notificato a mani proprie perché il locale era già chiuso per effetto di altro provvedimento amministrativo; l'atto è stato notificato a mezzo posta e per compiuta giacenza, con quanto ne consegue in termini di conoscibilità dell'ordine di cui si contesta la violazione. Il riferimento effettuato dal Tribunale al principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, prosegue, è errato perché formulato in un caso di notifica del verbale di prescrizioni redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.11 ricorrente è stato condannato perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di ristorazione, non aveva ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività adottato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Trieste-Gorizia. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) il 07/09/2019 personale della squadra volante della Polizia di Stato aveva effettuato un accesso presso il locale del ricorrente; b) in quell'occasione era stata accertata la presenza di una donna che stava lavorando come banconiera ancorché sprovvista di qualsivoglia documento attestante la sua regolare assunzione; c) il fatto era stato segnalato al [OSCURATO:PERSONA] dell'Ispettorato del Lavoro che aveva proceduto, a sua volta, ad un successivo accesso finalizzato alla notifica del provvedimento di sospensione adottato a norma dell'articolo 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008; d) il locale, però, era stato trovato chiuso a seguito di ordine del Questore precedentemente adottato ai sensi dell'art. 100, T.U.L.P.S.; e) l'Ispettorato del Lavoro aveva così notificato il provvedimento di sospensione inviandolo a mezzo raccomandata all'indirizzo dell'odierno ricorrente; la notifica si era perfezionata (afferma il Tribunale) per compiuta giacenza; f) il 23/10/2019 i carabinieri del Nucleo CC dell'Ispettorato del Lavoro si erano nuovamente recati presso l'esercizio del ricorrente trovandovi il fratello di questi e, nuovamente, la medesima donna trovata dal personale della squadra volante che, anche in sede di nuovo accesso, stava lavorando dietro il bancone benché non ancora formalmente assunta; g) il 12/11/2019 era stato inviato al ricorrente il verbale di accertamento e prescrizione in materia di lavoro e legislazione sociale che non era stato ritirato. 3.2.11 Tribunale ha stigmatizzato la mancata allegazione di prova contraria (in particolare della buona fede del ricorrente) ed ha sottolineato che il difensore non aveva mai dedotto la mancata conoscenza del provvedimento violato, avendo solo affermato che alla data del nuovo accesso non erano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione; ha quindi citato (ed applicato) il principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017, Zinni, Rv. 270426 - 01, secondo il quale in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza. 3.3.11 ricorrente se ne duole ritenendo non estensibile al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, il principio affermato in relazione al diverso verbale di prescrizioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994; aggiunge che il provvedimento che si assume violato non è esecutorio, non essendo tale caratteristica espressamente prevista per legge (di qui la deduzione difensiva che alla data del fatto non erano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione). 4.1 rilievi difensivi sono manifestamente infondati. 4.1.L'art. 14, d.lgs. n. 81 del 2008, nella versione all'epoca vigente, così recitava (per quanto di interesse): «l. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (...) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (...). 3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. 4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (...) 9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (....) 11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi». 4.2.11 dato letterale non si presta ad equivoci circa la immediata esecutorietà del provvedimento di sospensione; non avrebbero altrimenti senso le disposizioni di cui ai comma 9 e 11-bis dell'art. 14, che sanzionano con la perdita di efficacia del provvedimento adottato l'omessa pronuncia sul ricorso amministrativo nel termine di 15 giorni dalla sua proposizione (comma 9) e stabiliscono lo slittamento dell'efficacia del provvedimento nelle ipotesi ivi contemplate (comma 11-bis, nessuna delle quali qui invocata). Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non risulta (né egli lo deduce) aver impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di sospensione (provvedimento che, secondo le sue stesse deduzioni, alla data del fatto egli era ancora in termini per impugnare). 4.3.In ogni caso, l'imputato non fa buon governo delle norme che disciplinano l'efficacia e l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi. 4.4.L'efficacia degli atti atti amministrativi è disciplinata dall'art. 21-bis, legge n. 241 del 1990, a mente del quale «fill provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci». 4.5.L'esecutorietà è disciplinata dall'art. 21-ter, legge n. 241, cit., secondo il quale «1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato». 4.6.Ai sensi dell'art. 21-quater, legge n. 241 del 1990, «i. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies». 4.7.L'esecutorietà presuppone l'obbligo di un "facere" nei confronti della pubblica amministrazione che può ottenere la prestazione in modo coattivo, senza la preventiva verifica giurisdizionale della pretesa (salva la possibilità del privato di ottenere la sospensione dell'esecuzione).4.8.In termini generali, l'efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati è subordinata alla loro comunicazione o notificazione (Cons. St., Sez. 6, n. 9545 del 02/11/2022; Cons. St. Sez. 6, n. 3992 del 20/05/2022; Cons. St., Sez. 3, n. 1971 del 19/03/2020); i provvedimenti in questione sono quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato è il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne è destinatario (Cons. St., Sez. 5, n. 1978 del 02/05/2017). 4.9.Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, è limitativo della sfera giuridica del privato ed ha chiara natura sanzionatoria sicché è immediatamente efficace; ove si ritenga che abbia natura esecutoria, la sua immediata efficacia prescinde comunque dalla sua comunicazione/notificazione. 5.11 ricorrente pone l'ulteriore questione della conoscenza del provvedimento violato, questione che il Tribunale supera affermando, come detto, che il difensore non aveva mai allegato l'ignoranza dell'atto stesso. 5.1.In effetti il ricorrente non ha mai dedotto irregolarità procedurali nella comunicazione/notificazione dell'atto, essendosi limitato a escludere la applicazione al caso di specie del principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 2017, cit. 5.2.11 rilievo è infondato. 5.3.In realtà, il principio affermato da Sez. 3, n. 30176 del 2017, cit., ha valenza generale posto che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. civ., Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953 - 01; nel senso che, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario - nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD - abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., cfr. Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8895 del 18/03/2022, Rv. 664307 - 01). 5.4.11 ricorrente, come detto, non contesta la regolarità della notificazione del provvedimento, né ha mai dedotto, in questa sede, di non esserne mai venuto a conoscenza. Peraltro, trattandosi di contravvenzione, il reato è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che è addebitabile anche l'ignoranza del provvedimento dovuto ad atteggiamento non incolpevole. 5.5.L'imprenditore/datore di lavoro a carico del quale vengano accertati fatti che potenzialmente possono dar luogo alla sospensione della sua attività non può addurre l'ignoranza del provvedimento di sospensione dell'attività che sia stato regolarmente indirizzato alla sua residenza e che non abbia ritirato presso l'ufficio postale; l'essersi sottratto alla conoscenza del provvedimento non esclude certamente la colpa, costituendo esso stesso atteggiamento colposo. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 41873/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris