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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, 93-95 del d.P.R. 390 del 2001, è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi a rilevare la motivazione apparente situazione palesemente smentita dagli atti (si veda pag. 2-3 della sentenza impugnata).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, 93-95 del d.P.R. 390 del 2001, è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi a rilevare la motivazione apparente situazione palesemente smentita dagli atti (si veda pag. 2-3 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile
Sentenza Cassazione n. 19168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris