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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:715
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ALIA) (causa T‑152/10) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19-20, 59) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4) è annullata per la parte in cui la commissione di ricorso ha escluso dalla sua analisi del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi i prodotti della classe 3, corrispondente alla descrizione «profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici». 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], SA, l’UAMI e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ALIA) (causa T‑152/10) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19-20, 59) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4), relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4) è annullata per la parte in cui la commissione di ricorso ha escluso dalla sua analisi del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi i prodotti della classe 3, corrispondente alla descrizione «profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici». 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], SA, l’UAMI e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.