Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:715
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ALIA)
(causa T‑152/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALIA – Marchio comunitario figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19-20,
59)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4),
relativa ad una procedura di opposizione tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], SA.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 3 febbraio 2010 (procedimento R 924/2008-4) è annullata per la parte in cui la commissione di ricorso ha escluso
dalla sua analisi del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi i prodotti della classe 3, corrispondente alla descrizione
«profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici».
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA], SA, l’UAMI e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.