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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44810/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste, con conclusioni scritte per l'accoglimento dei ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare.

Non veniva accolta, per Frasillo, la richiesta di applicazione di applicazione di sanzioni sostitutive.

Il reato contestato veniva ritenuto "permanente"; e la data di cessazione della permanenza veniva individuata in quella della pronuncia della sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge: la permanenza del reato contestato che aveva influito sulla determinazione della sanzione non emergerebbe dal capo di imputazione. 3.Nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui negava la concessione delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.La doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, relativa alla natura permanente del reato contestato non supera la soglia di ammissibilità.

La censura si profila tardiva, in quanto l'affermazione relativa alla natura permanente del reato risulta contenuta già nella sentenza di primo grado (pag. 4), ma non specificamente contestata.

Nonostante il Tribunale abbia espressamente affermato che la contestazione in "forma aperta" fosse idonea a legittimare la valutazione della permanenza dell'occupazione sino alla data della sentenza di primo grado, tale punto della decisione non risulta specificamente contestato con l'atto di appello, che si limita a rilevare, genericamente, che il capo di imputazione faceva riferimento alla data di "accertamento" del reato (pag. 4 dell'atto di appello).

La genericità dell'atto di appello ha prodotto l'interruzione della catena devolutiva in ordine al tema della natura permanente dell'occupazione, che osta all'ammissibilità della doglianza, tardivamente proposta in Cassazione.

Sul punto si riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022,Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

1.2. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo di ricorso proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive.Contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna contraddizione nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello, che ha persuasivamente ritenuto che «il curriculum criminale dell'istante, sintomatico di spiccata capacità a delinquere, manifesta l'inidoneità delle pene sostitutive a consentirne la rieducazione ed a formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento, emergendo che trattasi di soggetto incapace di una revisione critica del proprio vissuto e delle proprie precedenti condotte delittuose» (pag. 10 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dekoricors‘consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei, ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste, con conclusioni scritte per l'accoglimento dei ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare. Non veniva accolta, per Frasillo, la richiesta di applicazione di applicazione di sanzioni sostitutive. Il reato contestato veniva ritenuto "permanente"; e la data di cessazione della permanenza veniva individuata in quella della pronuncia della sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge: la permanenza del reato contestato che aveva influito sulla determinazione della sanzione non emergerebbe dal capo di imputazione. 3.Nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva che la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui negava la concessione delle pene sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.La doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, relativa alla natura permanente del reato contestato non supera la soglia di ammissibilità. La censura si profila tardiva, in quanto l'affermazione relativa alla natura permanente del reato risulta contenuta già nella sentenza di primo grado (pag. 4), ma non specificamente contestata. Nonostante il Tribunale abbia espressamente affermato che la contestazione in "forma aperta" fosse idonea a legittimare la valutazione della permanenza dell'occupazione sino alla data della sentenza di primo grado, tale punto della decisione non risulta specificamente contestato con l'atto di appello, che si limita a rilevare, genericamente, che il capo di imputazione faceva riferimento alla data di "accertamento" del reato (pag. 4 dell'atto di appello). La genericità dell'atto di appello ha prodotto l'interruzione della catena devolutiva in ordine al tema della natura permanente dell'occupazione, che osta all'ammissibilità della doglianza, tardivamente proposta in Cassazione. Sul punto si riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022,Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 1.2. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo di ricorso proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive.Contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna contraddizione nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello, che ha persuasivamente ritenuto che «il curriculum criminale dell'istante, sintomatico di spiccata capacità a delinquere, manifesta l'inidoneità delle pene sostitutive a consentirne la rieducazione ed a formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento, emergendo che trattasi di soggetto incapace di una revisione critica del proprio vissuto e delle proprie precedenti condotte delittuose» (pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dekoricors‘consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei, ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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