CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2023
Cassazione n. 27746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: FISICHELLA Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/3/1966, avverso la sentenza emessa in data 27/9/2021 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore in data 26 febbraio 2023, con le quali il difensore, nel rinunziare alla richiesta trattazione orale, ha esposto nuovamente i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. I [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito. 1. Le censure (motivi primo e secondo di natura processuale e terzo svolto sulla censura dei criteri divisati per l'accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, non ricorrendo ipotesi tipica di estorsione), per le denunziate violazioni di legge sostanziale, per la ritenuta inosservanza della legge processuale e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per la contestata estorsione,postulano una diversa lettura dei fatti processuali ed un differente accesso alle fonti di prova dichiarativa, ipotizzando un travisamento delle prove che non risponde al testo della motivazione ed alla logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito; la richiesta valutazione, anche quanto a differente qualificazione giuridica dei fatti contestati risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.II deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie la Corte di merito ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva delle vittime di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato; dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte(Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214) hanno anche indicato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie, ove anzi il disinteresse patrimoniale della persona offesa è rimasto dimostrato dalle opzioni processuali non perseguite. 1.2. Quanto ai primi due motivi di ricorso proposti in rito (errores in procedendo, inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità),deve qui ribadirsi che, quale che sia l'iter eletto (.4 nel processo per la notificazione all'imputato della citazione a giudizio e degli avvisi di fissazione della udienza preliminare e della udienza di appello, l'imputato (detenuto per altra ragione) ha rinunziato alla presenza personale in udienza preliminare, è stato presente nel corso del giudizio di primo grado e non ha manifestato consenso all'esame richiesto, né ha altrimenti richiesto di rendere spontanee dichiarazioni, ha rinunziato alla presenza personale nel giudizio di appello. La notificazione ha pertanto raggiunto lo scopo ed ha consentito all'imputato di conoscere del processo e presenziare in udienza o rinunziare (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Rv. 277932); non ha reso esame in primo grado per sua libera scelta. 1.3. Quanto ad accertamento del fatto tipico e sua qualificazione, il ricorrente ha reiterato, più o meno pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto di gravame nel merito e disattese dalla Corte di appello con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che valorizza, ai fini della qualificazione del fatto estorsivo, la volontà di agire, anche con violenza alla persona o con minaccia, al fine di conseguire un profitto contra ius (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027 - 02).La Corte di merito ha quindi valorizzato, in aderenza alle evidenze raccolte in giudizio, la evidente ingiustizia del profitto perseguito, non sostenuta da alcuna seria sostenibile pretesa giustiziabile. Mentre, sul piano più squisitamente materiale, ha dato atto dell'atteggiamento minatorio usato nel rivolgere la richiesta illecita esponendo la propria condizione di pregiudicato detenuto e asserendo di trovarsi in esecuzione della misura autocustodiale. Il che rappresenta il paradigma dell'atteggiamento chiaramente minaccioso atto ad integrare il tipo. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera