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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 1985

Cassazione n. 03082/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 dal Tribunale di Benevento, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314, comma 1, cod. pen. e condannata a pena di giustizia perché, quale titolare della ditta individuale "Stot di [OSCURATO:PERSONA]", gestore di apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, del TULPS, incaricata dal Concessionario di Stato "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", quindi incaricato di pubblico servizio, in forza dell'accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate con il Concessionario, datato 08.07.2014, in concorso con il compagno [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di fatto della citata ditta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo per ragioni di tale servizio la diponibilità della somma di euro 21.113,80, se ne appropriavano non riversandola al Concessionario, nonostante i numerosi solleciti e diffide.

Fatti commessi in epoca antecedente e prossima al 19.10.2015 (data dell'ultima diffida).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo errata qualificazione del reato in quanto, in relazione alla posizione del gestore quanto affermato da S.U. n. 6087 del 24/9/2020, lascia dubbi in quanto il gestore sicuramente non riveste in proprio il ruolo di agente contabile, risultando la sua opera, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli nella convenzione con il concessionario meramente materiale, dovendosi ritenere che la condotta giuridica del mancato pagamento non può essere qualificata quale peculato, bensì quale illecito amministrativo-tributario di omesso versamento con conseguenze penali riconducibili alla fattispecie appropriativa non di denaro pubblico e con la conseguente configurabilità della appropriazione indebita o, al limite, della truffa ai danni dello Stato.

2.2. Con il secondo motivo error in judicando e vizio cumulativo della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

La sentenza delle Sezioni unite richiamata fa riferimento, a sostegno della tesi adottata, a decisioni di legittimità tutte successive alla data di commissione del reato e, precisamente, la n. 49070/2017 Corsino, la n. 15860/2018 Cilli e la n. 4937/2019 te Fraia, sicché rileva il mutamento giurisprudenziale verificatosi ai fini dell'elemento soggettivo del reato.Inoltre, la Corte di appello, quanto alla questione proposta in ordine all'elemento soggettivo del reato, cade nel travisamento della prova, nella parte in cui afferma che risulta pacificamente che «l'imputato ricevette la pec», nonostante sia di cartolare evidenza che la pec, in considerazione di quanto esposto nei motivi di appello, fu inviata a indirizzo diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quello indicato in sede di contratto ([OSCURATO:EMAIL]).

A fronte di tali emergenze, tenuto conto che trattasi di soggetto non avvezzo a questioni nonnofilattiche, rileva l'art. 5 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risultando l'affermazione del danno "comunque considerevole" in contrasto con la casistica giudiziaria e con le somme milionarie rimesse allo Stato nell'ambito del gioco dallo stesso gestito. 3.11 Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza - nel riconoscere la qualifica pubblicistica alla imputata ricorrente - si è conformata all'autorevole orientamento secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez.

U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), essendo stato spiegato in motivazione che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario.

La decisione delle Sezioni unite Rubbo non rappresenta affatto un imprevedibile mutamento di giurisprudenza in quanto, come si evince dalla stessa decisione (v. pg. 15 della sentenza), già le sentenze Sez. 6, n. 35373 del 28/05/2008, Bellebono, non mass., e Sez. 2, n. 18909 del 10/04/2013, Torregrossa, non mass., avevano confermato la configurabilità del reato di peculato nei confronti del gestore che si appropria delle somme destinate a PREU ravvisando la originaria proprietà pubblica degli incassi scaturendo il contrasto da un'unica decisione - rappresentata da Sez. 6, n. 21318 del 05/04/2018, Poggianti, Rv. 272951.

3. Il secondo motivo, in relazione al preteso travisamento della prova, è genericamente proposto rispetto alla conoscenza dell'omesso versamento desunto dall'accordo raggiunto con il concessionario circa il successivo piano di rientro che, con evidenza, presupponeva il pregresso inadempimento.

4. Il terzo motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione del considerevole danno correttamente valutato non solo con riferimento ai Monopoli di Stato ma anche al concessionario.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/10/1985 avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 dal Tribunale di Benevento, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314, comma 1, cod. pen. e condannata a pena di giustizia perché, quale titolare della ditta individuale "Stot di [OSCURATO:PERSONA]", gestore di apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, del TULPS, incaricata dal Concessionario di Stato "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", quindi incaricato di pubblico servizio, in forza dell'accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate con il Concessionario, datato 08.07.2014, in concorso con il compagno [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di fatto della citata ditta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo per ragioni di tale servizio la diponibilità della somma di euro 21.113,80, se ne appropriavano non riversandola al Concessionario, nonostante i numerosi solleciti e diffide. Fatti commessi in epoca antecedente e prossima al 19.10.2015 (data dell'ultima diffida). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo errata qualificazione del reato in quanto, in relazione alla posizione del gestore quanto affermato da S.U. n. 6087 del 24/9/2020, lascia dubbi in quanto il gestore sicuramente non riveste in proprio il ruolo di agente contabile, risultando la sua opera, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli nella convenzione con il concessionario meramente materiale, dovendosi ritenere che la condotta giuridica del mancato pagamento non può essere qualificata quale peculato, bensì quale illecito amministrativo-tributario di omesso versamento con conseguenze penali riconducibili alla fattispecie appropriativa non di denaro pubblico e con la conseguente configurabilità della appropriazione indebita o, al limite, della truffa ai danni dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo error in judicando e vizio cumulativo della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La sentenza delle Sezioni unite richiamata fa riferimento, a sostegno della tesi adottata, a decisioni di legittimità tutte successive alla data di commissione del reato e, precisamente, la n. 49070/2017 Corsino, la n. 15860/2018 Cilli e la n. 4937/2019 te Fraia, sicché rileva il mutamento giurisprudenziale verificatosi ai fini dell'elemento soggettivo del reato.Inoltre, la Corte di appello, quanto alla questione proposta in ordine all'elemento soggettivo del reato, cade nel travisamento della prova, nella parte in cui afferma che risulta pacificamente che «l'imputato ricevette la pec», nonostante sia di cartolare evidenza che la pec, in considerazione di quanto esposto nei motivi di appello, fu inviata a indirizzo diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quello indicato in sede di contratto ([OSCURATO:EMAIL]). A fronte di tali emergenze, tenuto conto che trattasi di soggetto non avvezzo a questioni nonnofilattiche, rileva l'art. 5 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. risultando l'affermazione del danno "comunque considerevole" in contrasto con la casistica giudiziaria e con le somme milionarie rimesse allo Stato nell'ambito del gioco dallo stesso gestito. 3.11 Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza - nel riconoscere la qualifica pubblicistica alla imputata ricorrente - si è conformata all'autorevole orientamento secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573), essendo stato spiegato in motivazione che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario. La decisione delle Sezioni unite Rubbo non rappresenta affatto un imprevedibile mutamento di giurisprudenza in quanto, come si evince dalla stessa decisione (v. pg. 15 della sentenza), già le sentenze Sez. 6, n. 35373 del 28/05/2008, Bellebono, non mass., e Sez. 2, n. 18909 del 10/04/2013, Torregrossa, non mass., avevano confermato la configurabilità del reato di peculato nei confronti del gestore che si appropria delle somme destinate a PREU ravvisando la originaria proprietà pubblica degli incassi scaturendo il contrasto da un'unica decisione - rappresentata da Sez. 6, n. 21318 del 05/04/2018, Poggianti, Rv. 272951. 3. Il secondo motivo, in relazione al preteso travisamento della prova, è genericamente proposto rispetto alla conoscenza dell'omesso versamento desunto dall'accordo raggiunto con il concessionario circa il successivo piano di rientro che, con evidenza, presupponeva il pregresso inadempimento. 4. Il terzo motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione del considerevole danno correttamente valutato non solo con riferimento ai Monopoli di Stato ma anche al concessionario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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