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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24476/2026

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ato a MILANO il 09/05/1989 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su autonome valutazioni (cfr. la sentenza impugnata, a partire dalla quinta pagina della motivazione); - che la ricorrente, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure mosse, con il quinto motivo, all'applicazione delle aggravanti sono inammissibili, in quanto generiche, assertive e inedite (non essendo state specificamente poste con l'appello); che le censure mosse al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto generiche; che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che la parte civile, con la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (depositata tardivamente), si limita a chiedere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; 2_ P.Q.M6 11 F ziario Swork 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MILANO il 09/05/1989 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità su autonome valutazioni (cfr. la sentenza impugnata, a partire dalla quinta pagina della motivazione); - che la ricorrente, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che le censure mosse, con il quinto motivo, all'applicazione delle aggravanti sono inammissibili, in quanto generiche, assertive e inedite (non essendo state specificamente poste con l'appello); che le censure mosse al bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto generiche; che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità; che la parte civile, con la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (depositata tardivamente), si limita a chiedere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; 2_ P.Q.M6 11 F ziario Swork 3
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