Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1980

ECLI:EU:C:2016:574
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0294

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA

presentate il 19 luglio 2016 ( 1 ) Causa C‑294/16 [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Effetti della consegna — Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione — Articolo 26 — Custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo — Nozione — Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica — Inclusione — Diritti fondamentali — Articoli 6 e 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento che ha ad oggetto la domanda proposta da una persona condannata in sede penale e volta a ottenere che dalla durata complessiva della pena privativa della libertà da scontare nello Stato di emissione di un mandato d’arresto europeo (la Repubblica di Polonia) sia dedotto il periodo nel quale lo Stato di esecuzione del mandato (il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord) ha applicato gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nonché altre misure restrittive.

2. Con la sua questione pregiudiziale, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź, Polonia) chiede essenzialmente di sapere se misure come quelle oggetto del procedimento principale possano essere qualificate come «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ); detta questione offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sull’interpretazione della disposizione di cui trattasi.

3. Benché, in prima battuta, si possa essere indotti a ritenere che la nozione di «custodia», ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, si riferisca soltanto a misure che comportano la detenzione in senso stretto, dall’interpretazione di detta disposizione nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si evince che la nozione di custodia può ricomprendere misure che comportano una restrizione della libertà che, per la sua intensità, può essere assimilata a una siffatta detenzione.

4. È alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che occorrerà valutare se, nel caso di specie, le misure imposte dallo Stato membro di esecuzione integrino, in ragione del loro cumulo, della loro gravità e della loro durata, una restrizione della libertà analoga a un’incarcerazione e debbano quindi essere dedotte dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo.

I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione

1. Trattato UE

5. L’articolo 6 TUE dispone come segue: «1.

L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] (…), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della [OSCURATO:PERSONA] sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della [OSCURATO:PERSONA] che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella [OSCURATO:PERSONA], che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950, in prosieguo: la “CEDU”]. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla [CEDU] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

6. A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 30 sull’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al [OSCURATO:PERSONA], «[l]a [OSCURATO:PERSONA] non estende la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa della Polonia o del [OSCURATO:PERSONA] non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma».

2. [OSCURATO:PERSONA]

7. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] garantisce che «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

8. L’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dispone che «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

9. Come previsto all’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

3. Decisione quadro

10. Il punto 12 della decisione quadro precisa che essa rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nel suo capo VI.

11. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro ricorda che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

12. L’articolo 26 della decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», così dispone, al suo paragrafo 1: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato di emissione in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

B – Diritto polacco 13.

L’articolo 63, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale), del 6 giugno 1997 ( 3 ), prevede un obbligo di dedurre dalla durata totale della pena detentiva il periodo di effettiva privazione della libertà scontato dalla persona condannata in pendenza del procedimento.

14. L’articolo 607f del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 ( 4 ), contiene una disposizione di attuazione dell’articolo 26 della decisione quadro.

La sua formulazione è analoga a quella dell’articolo 63, paragrafo 1, del codice penale.

Il suo ambito di applicazione è tuttavia limitato alla detenzione legata all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

II – Controversia principale

15. Nel 2007, il sig.

Z. è stato condannato da un giudice polacco a una pena detentiva di tre anni e due mesi.

Posto che egli aveva lasciato la Polonia, il giudice competente ha emesso un mandato d’arresto europeo.

Il 18 giugno 2014 il sig.

Z. è stato arrestato dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del suddetto mandato d’arresto europeo.

16. Nel periodo tra il 19 giugno 2014 e il 14 maggio 2015, il sig.

Z. è stato sottoposto ad arresti domiciliari ( curfew condition ) con sorveglianza elettronica ( electronic monitoring condition ).

17. Il 14 maggio 2015, il sig.

Z. è stato consegnato alle autorità polacche.

Il condannato ha poi proposto, dinanzi al giudice del rinvio, una domanda diretta a ottenere che il periodo in cui era stato sottoposto ad arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nel [OSCURATO:PERSONA] fosse dedotto dalla durata totale della detenzione da scontare in Polonia.

III – Questione pregiudiziale

18. In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro (…), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi l e 3, del [TUE] e con l’articolo 49, paragrafo 3, della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che il termine “custodia” comprende anche misure applicate dallo Stato di esecuzione del mandato consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di permanenza della persona alla quale si riferisce il mandato, associata agli arresti domiciliari».

19. Il giudice del rinvio osserva che l’esecuzione di determinate sanzioni privative della libertà sotto forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica – seppur non ignota al sistema giuridico polacco – non è prevista per tutte le pene.

Nel diritto polacco, inoltre, l’assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica non è prevista a titolo di misura di sicurezza.

Esso dubita pertanto che i periodi di applicazione di una siffatta misura possano essere dedotti dalla durata totale della detenzione.

20. I giudici nazionali sembrano interpretare la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro alla luce delle corrispondenti disposizioni di diritto nazionale, ossia quelle dell’articolo 63, paragrafo 1, del codice penale.

Visto che la nozione ivi impiegata, ossia quella di «effettiva privazione della libertà», ha una portata piuttosto restrittiva, è così possibile notare una certa reticenza dei giudici nazionali rispetto alla possibilità di dedurre il periodo di assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica dalla pena privativa della libertà.

In sue numerose decisioni, la Corte costituzionale polacca non ha però escluso detta possibilità.

Essa ha tuttavia sottolineato che la risposta dipende, nello specifico caso, dalla questione se le condizioni di esecuzione di una siffatta misura permettano di assimilarla all’effettiva privazione della libertà.

21. Il giudice del rinvio richiama inoltre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di interpretazione della nozione di «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5 della CEDU per sottolineare i diversi approcci a detta nozione come interpretata dai giudici nazionali.

Esso richiama inoltre le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e si chiede se l’eventuale rigetto della domanda di cui al procedimento principale non comporti una violazione del principio di proporzionalità ai sensi del suddetto articolo.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e posizioni delle parti

22. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il 25 maggio 2016.

Hanno presentato osservazioni scritte il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

23. In data 4 luglio 2016 si è tenuta un’udienza in occasione della quale gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare i governi polacco e del [OSCURATO:PERSONA], sono stati pregati di rispondere ai seguenti quesiti: — Come incide l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro? — Ammesso che misure come quelle controverse nel procedimento principale possano essere qualificate come custodia ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, quest’ultimo articolo conferisce o meno all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente un margine di discrezionalità quanto all’imputazione (parziale o totale) dei periodi durante i quali tali misure sono state applicate nello Stato membro di esecuzione? In caso affermativo, la misura in cui tali periodi sono presi in considerazione è disciplinata dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato membro emittente? In tale contesto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente tiene conto anche del diritto dello Stato membro di esecuzione?

24. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre pregato di fornire alla Corte precisazioni in merito alle disposizioni di diritto nazionale che sono state applicate nel caso di specie e sulle misure nello specifico imposte al sig.

Z.

25. In occasione di detta udienza hanno presentato osservazioni i governi polacco, tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA].

26. Il governo polacco ritiene che l’interpretazione letterale dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non impedisca di ritenere che, a determinate condizioni, la nozione di custodia possa anche comprendere nel proprio ambito di applicazione anche misure diverse dalle classiche forme di detenzione, come le misure consistenti nell’assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno dell’imputato.

27. Il governo polacco sottolinea che l’interpretazione della decisione quadro deve tener conto dei diritti e dei principi da essa stessa richiamati, in particolare, quelli sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, il suddetto governo richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di interpretazione della nozione di «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5 della CEDU.

Secondo il governo polacco, alla luce della giurisprudenza de qua, occorre ritenere che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non riguardi esclusivamente il fermo, la custodia cautelare o le altre forme classiche di privazione della libertà.

La nozione di custodia oggetto della disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in modo più estensivo ossia come ricomprendente tutte le misure che comportano, in sostanza, un’effettiva privazione della libertà.

28. L’adozione di una posizione contraria potrebbe tradursi nella mancata imputazione di determinati periodi di effettiva privazione della libertà, il che contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, la Repubblica di Polonia ritiene inoltre che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro sia espressione del principio di proporzionalità.

Esso prevede infatti che i periodi di custodia che risultano dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo siano dedotti dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, con la conseguenza che la persona perseguita non dovrà subire per uno stesso reato una doppia pena, con i medesimi effetti.

29. Spetta quindi al giudice adito dello Stato membro emittente il mandato d’arresto europeo stabilire se vi sia un’effettiva privazione della libertà in ragione dell’applicazione di misure diverse rispetto alle classiche forme di detenzione.

E sempre detto giudice deve stabilire se la misura applicata nello Stato membro di esecuzione del mandato raggiunga un livello di intensità e comporti disagi tali da poterla assimilare a una pena detentiva ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro e da poterla così imputare alla durata della pena inflitta.

30. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Repubblica di Polonia ritiene che la nozione di custodia comprenda anche le misure applicate dallo Stato membro di esecuzione e consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno della persona oggetto del mandato, accompagnata da un provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari, a condizione che le misure in parola presentino un livello di intensità e comportino disagi tali da costituire misure analoghe a una detenzione.

31. Il governo tedesco sottolinea che le misure di sorveglianza elettronica non costituiscono, in quanto tali, misure di detenzione, ma mezzi di controllo del rispetto di una siffatta misura.

32. Per quanto attiene alla questione sollevata dal giudice del rinvio, il governo tedesco condivide la posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte e riassunta al paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

33. Quanto ai quesiti posti dalla Corte, il governo tedesco esprime, da una parte, dubbi quanto all’incidenza dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro e sostiene, dall’altra, che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non attribuisce un margine di discrezionalità quanto all’imputazione nello Stato membro emittente dei periodi durante i quali misure come quelle oggetto del procedimento principale sono state applicate nello Stato membro di esecuzione.

34. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro comprenda, in linea di principio, soltanto le misure detentive in senso stretto.

Tale conclusione si imporrebbe a partire dalla formulazione stessa dell’articolo in parola, dal contesto legislativo della decisione quadro (nell’ambito del quale occorre fare riferimento all’articolo 12), dal diritto dell’Unione (in particolare, dalla decisione quadro 2009/829/GAI ( 5 )) e dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA].

35. A parere del governo del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] non assume alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, e senza che vi sia ‑ ove si arrivi a ritenere che esse integrano una «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro ‑ un margine di discrezionalità quanto all’imputazione dei periodi durante i quali misure come quelle oggetto del procedimento principale sono state applicate nello Stato membro di esecuzione.

36. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro deve essere letto e interpretato nel contesto del sistema della procedura di consegna istituito dalla decisione quadro di cui trattasi.

A suo avviso, dal sistema in parola si evince che la procedura di consegna e gli effetti del mandato d’arresto europeo si fondano sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, che esige una comprensione comune delle nozioni chiave come quella di «custodia», che assume una rilevanza determinante ai fini della definizione della presente causa.

37. Posto che la nozione di custodia non è definita esplicitamente né nella decisione quadro, né in alcuna altra norma pertinente del diritto dell’Unione, occorre interpretarla tenendo conto della sua formulazione letterale nonché della collocazione sistematica e della finalità della disposizione di cui trattasi nel sistema della decisione quadro.

38. Per la [OSCURATO:PERSONA], mentre, in base all’interpretazione letterale, per «custodia» si intende la sola privazione per la persona della libertà di spostarsi a seguito del suo arresto e della sua incarcerazione in un istituto penitenziario, dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, dall’articolo 12 della decisione quadro risulta che occorre distinguere, da una parte, la «custodia» e, dall’altra, la «rimessa in libertà provvisoria» accompagnata dalle misure necessarie a «evitare che il ricercato si dia alla fuga».

Essenzialmente, la disposizione in parola distingue quindi tra misure privative della libertà di movimento (custodia) e misure non detentive che limitano però tale libertà al fine, se del caso, di evitare la fuga.

39. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la stessa ratio si rinviene nelle decisioni quadro 2008/947/GAI ( 6 ) e 2008/909/GAI ( 7 ), che riguardano le persone condannate, e nella decisione quadro 2009/829, riguardante le persone oggetto di procedimenti penali in corso, nelle quali si può riscontrare che le misure cautelari o di sorveglianza, come la sorveglianza elettronica, si collocano nel contesto delle misure non detentive.

40. [OSCURATO:PERSONA] osserva peraltro che sono il cumulo, la gravità e la durata delle misure cautelari o di sorveglianza che possono far sì che «la quantità si trasformi in qualità», con la conseguenza che le restrizioni alla libertà di movimento risultanti dall’insieme delle suddette misure debbano essere assimilate, per gravità, a una misura detentiva.

41. Per quanto attiene all’interpretazione teleologica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 26 della decisione quadro è diretto a porre rimedio a una lacuna del precedente sistema multilaterale di estradizione in cui, come da essa affermato nella proposta di decisione quadro COM(2001) 522 definitivo ( 8 ), «la possibilità di dedurre dal totale della pena il periodo trascorso in stato di custodia dovuta all’estradizione non era sempre garantita».

Così l’articolo 26 in parola obbliga l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente a dedurre dalla pena la durata complessiva della custodia scontata nello Stato membro di esecuzione.

In tale contesto, e tenuto conto del principio del riconoscimento reciproco, occorre interpretare l’articolo 26 della decisione quadro alla luce dell’evoluzione delle misure sostitutive della custodia nel senso tradizionale del termine.

42. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26 della decisione quadro comprende le misure detentive disposte dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione in vista dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Oltre all’incarcerazione in un istituto penitenziario, devono essere assimilate a misure detentive le misure cautelari e di sorveglianza del luogo di soggiorno della persona oggetto del mandato d’arresto europeo quando tali misure, in ragione del loro cumulo, della loro gravità o della loro durata, privino la persona di cui trattasi della sua libertà fisica in maniera analoga a un’incarcerazione.

Spetta all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente valutare se tale condizione sia soddisfatta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria di esecuzione.

V – Analisi

43. In base a quanto indicato dal giudice del rinvio, il sig.

Z. è stato arrestato nel [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno 2014 ed ivi è rimasto in stato di custodia sino al 19 giugno 2014, data in cui è stato rilasciato a fronte del pagamento di una cauzione pari a GBP 2000, con contestuale obbligo di rimanere all’indirizzo da lui stesso indicato dalle ore 22 alle ore 7, obbligo accompagnato da sorveglianza elettronica.

Il condannato si è visto inoltre imporre a) l’obbligo di presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente sette volte la settimana e, dopo tre mesi, tre volte la settimana tra le ore 10 e le ore 12; b) il divieto di fare richiesta di rilascio di documenti validi per l’espatrio, e c) l’obbligo di tenere costantemente un telefono cellulare acceso e carico.

Tali misure sono state applicate sino al 14 maggio 2015, quando è stato consegnato alle autorità polacche.

44. È in tale contesto che, con il rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź), si pone la questione se le condizioni imposte al sig.

Z. durante il periodo compreso tra il 19 giugno 2014 e il 14 maggio 2015 costituiscano o meno una «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro.

A – Nozione di custodia nella decisione quadro

45. Come accade spesso nel diritto dell’Unione, il ricorso a categorie destinate ad applicarsi in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali è possibile solo nella misura in cui esse si riducano ad una nozione unitaria ed uniforme per l’insieme degli Stati membri.

46. Infatti, come ha sottolineato il giudice del rinvio, secondo giurisprudenza costante «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione» ( 9 ).

47. La nozione di «custodia» da ricavare dalla decisione quadro deve fondarsi a sua volta sul rispetto dei diritti fondamentali e sull’osservanza dei principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], senza dimenticare che i diritti fondamentali, come garantiti dalla CEDU, e come risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione quali principi generali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE ( 10 ).

48. Tale posizione di principio sta anzi al cuore della decisione quadro, il cui articolo 1, paragrafo 3, ricorda che tale decisione – il cui obiettivo è quello di introdurre un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver infranto la legge penale – non ha per effetto di modificare l’«obbligo di rispettare i diritti fondamentali».

49. Lo stesso vale, a maggior ragione, per l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, posto che detta disposizione mira a preservare il diritto alla libertà della persona oggetto di mandato d’arresto europeo sancendo l’obbligo di dedurre dalla durata totale della detenzione da scontare nello Stato membro emittente i periodi di custodia già scontati nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione del mandato di cui trattasi.

50. Come risulta dal suo titolo, l’oggetto dell’articolo 26 della decisione quadro è oltremodo preciso: si tratta della «deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», in particolare del «periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» (paragrafo 1 dell’articolo 26 in parola).

La «custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» altro non è che quella stabilita nell’articolo 11 della decisione quadro, riguardante i diritti della persona ricercata e, a tal proposito, «arrestat[a] in esecuzione di un mandato d’arresto europeo» (paragrafo 2 del succitato articolo 11).

51. Alla luce della comunanza di significato che sta alla base del rapporto tra, da una parte, l’articolo 26, paragrafo 1, e, dall’altra, gli articoli 11 e 12 della decisione quadro, le differenze esistenti tra le versioni linguistiche della prima delle disposizioni in parola non incidono, a mio avviso, sulla sua corretta comprensione ( 11 ).

52. Per il legislatore della decisione quadro, vi è equivalenza tra la nozione di arresto «in esecuzione di un mandato d’arresto europeo» e la nozione di «custodia».

Infatti, a norma dell’articolo 12 della decisione quadro, «[q]uando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione» ( 12 ), fermo restando che l’alternativa rispetto a detto «mantenimento in custodia» è la « rimessa in libertà provvisoria » ( 13 ), che, secondo il suddetto articolo 12, è possibile «in qualsiasi momento».

53. La «custodia» non è quindi altro che il prolungamento della «detenzione» inerente all’arresto.

L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro mira inoltre a dedurre proprio la detenzione scontata in ragione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente a seguito della condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

54. Ciò detto, ritengo che la «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro comprenda soli i casi che implicano una privazione della libertà, escludendo così, in linea di principio, situazioni che comportano soltanto una sua restrizione .

55. Tale interpretazione è confermata anche da altre disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle della decisione quadro 2009/829, il cui obiettivo è «la promozione (…) del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare » ( 14 ) e il cui articolo 8 indica, quali misure siffatte («misura cautelari»), «a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all’autorità competente (…); b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite (…); c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone (…)» ( 15 ).

56. Alla luce dell’equivalenza tra «arresto» e «detenzione» da me evidenziata ai punti che precedono, si può ammettere che, in linea di principio, la detenzione menzionata nell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro è quella che comporta la messa a disposizione giudiziaria e/o amministrativa, permanente e prolungata, della persona arrestata, ossia il suo internamento in una struttura pubblica in condizioni che comportano limitazioni sostanziali alla sua autonomia personale.

57. Di certo, rispetto alla suddetta nozione di detenzione, quella di restrizione della libertà presenta una differenza di grado piuttosto che di natura o essenza.

Si tratta così, in ogni caso, di limitazioni dell’autonomia personale ma non così sostanziali come quelle subite dalle persone rinchiuse in istituti di detenzione o in prigione.

B – Sull’incidenza della [OSCURATO:PERSONA] e della CEDU

58. Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, osservando che se ne possono trarre indicazioni interpretative utili ai nostri fini a partire dalla sua posizione rispetto all’articolo 5 della CEDU.

59. Di fatto, più che indicazioni utili se ne possono evincere veri criteri di interpretazione dell’articolo 5 della CEDU e, di conseguenza, dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del quale occorre interpretare l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro.

60. Con l’articolo 26 di cui trattasi, il legislatore dell’Unione ha cercato di adempiere, nell’ambito della decisione quadro, il suo obbligo generale di rispetto dei diritti fondamentali, in particolare, del diritto fondamentale alla libertà garantito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] ‑ il cui mancato rispetto potrebbe comportare, in una certa misura, il mancato rispetto del principio della proporzionalità delle pene (articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]) ( 16 ) ‑ nonché del diritto di non essere punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA]) ( 17 ).

61. Tanto premesso, l’interpretazione della nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro deve conformarsi al contenuto dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che, in base spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] – di cui i giudici dell’Unione e degli Stati membri devono tenere debito conto per interpretare la [OSCURATO:PERSONA] (articolo 52, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA]) –, i diritti ivi riconosciuti «corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della [OSCURATO:PERSONA], hanno pari significato e portata».

62. In tal senso, occorre ricordare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 novembre 1980, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia ( 18 ), nella quale la Corte ha sottolineato che, essendo la differenza tra «privazione» e «restrizione di libertà» una differenza di intensità e non di natura, osservando che «[l]a classificazione nell’una o nell’altra delle suddette categorie risulta difficile poiché, in taluni casi marginali, si tratta di una mera questione di valutazione» ( 19 ).

Nell’ambito di tale causa, la Corte europea ha affermato che, per stabilire se un individuo sia privato della libertà, «occorre muovere dalla sua situazione concreta e prendere in considerazione un insieme di criteri come la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata» ( 20 ).

Così facendo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che, benché non si potesse parlare di detenzione rispetto a ciascuno degli elementi valutati isolatamente, il loro cumulo sollevava però la questione dell’eventuale applicazione dell’articolo 5 della CEDU.

Equiparando il soggiorno del ricorrente sull’isola dell’Asinara a un’incarcerazione in una «prigione aperta» o in un’unità disciplinare, la Corte di Strasburgo ha concluso che il trattamento cui egli era stato sottoposto costituiva detenzione ( 21 ).

63. Nella sentenza del 2 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna ( 22 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parimenti stabilito che l’assegnazione agli arresti domiciliari per sei giorni disposta contro un ufficiale della [OSCURATO:PERSONA] da un suo superiore a seguito di un’infrazione disciplinare costituiva detenzione, posto che la suddetta assegnazione consisteva nell’obbligo di restare nel luogo di residenza con l’autorizzazione a uscire per acquistare medicinali e altri prodotti indispensabili e per assistere alle funzioni religiose.

64. È in conformità alla suddetta giurisprudenza della Corte europea che deve essere interpretata la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, il che si traduce nella necessità di prendere le mosse dalla situazione concreta della persona interessata e di tener conto dell’insieme delle circostanze che caratterizzano l’esecuzione delle misure restrittive della libertà subite nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

C – Valutazione del giudice nazionale

65. In linea di principio, spetta al giudice del rinvio stabilire se le misure imposte al ricorrente nel procedimento principale nello Stato membro di esecuzione costituiscano effettive misure di detenzione e, in caso affermativo, dedurle dal periodo totale della detenzione da scontare nello Stato membro emittente.

66. A tal fine, l’articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro prevede che «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (…) trasmette (…) tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’arresto europeo», il che permette all’autorità giudiziaria di emissione di esaminare anche la reale natura delle circostanze che hanno caratterizzato la situazione concreta della persona ricercata durante il periodo «custodia» da parte delle autorità dello Stato membro di esecuzione.

67. Il giudice nazionale, viste le suddette informazioni, deve verificare l’equivalenza tra le misure detentive stricto sensu, da una parte, e quelle applicate al ricorrente nel procedimento principale al fine di stabilire se esse abbiano comportato una situazione equiparabile, dal punto di vista sostanziale, a quella che caratterizza le prime.

68. Tuttavia, al fine di fornire al giudice a quo (e, indirettamente, al resto dei giudici degli Stati membri) una risposta utile ai fini della definizione della controversia principale, ritengo che la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla qualificazione, nella prospettiva dell’articolo 26 della decisione quadro, delle misure adottate nei confronti del sig.

Z. dopo averlo rimesso in libertà nel [OSCURATO:PERSONA].

E la risposta che propongo di dare è che, in base alle informazioni fornite dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź) e dal governo del [OSCURATO:PERSONA] in udienza, esse non possono essere qualificate come misure di detenzione.

69. La più restrittiva delle misure suddette era l’obbligo di rimanere presso l’indirizzo da lui indicato tra le ore 22 e le ore 7 e sotto sorveglianza elettronica.

Altre misure, di intensità inferiore ( 23 ), consistevano a) nell’obbligo di presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente, sette volte la settimana e, dopo tre mesi, tre volte alla settimana, tra le ore 10 e le ore 12 e b) nel divieto di fare richiesta di rilascio di documenti validi per l’espatrio.

Le misure di cui trattasi sono state applicate dal 19 giugno 2014 al 14 maggio 2015, data in cui il sig.

Z è stato consegnato alle autorità polacche.

70. Si tratta quindi di misure il cui contenuto e la cui portata corrispondono a quella prevista nella decisione quadro 2009/829, cui ho fatto riferimento al paragrafo 55 delle presenti conclusioni e che il legislatore dell’Unione ha concepito come misure non privative della libertà.

Anche rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non ritengo che la situazione cui è stato sottoposto il ricorrente nel procedimento principale possa essere qualificata come equivalente a una detenzione.

71. Infatti, rispetto alle fattispecie sulle quali si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo, le condizioni sopportate dal ricorrente nel procedimento principale hanno comportato soltanto vincoli qualificabili come restrizioni della sua libertà, posto che egli ha potuto risiedere all’indirizzo da lui stesso indicato e non è stato privato della libertà di viaggiare nel [OSCURATO:PERSONA].

È vero che era tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 22 e le ore 7, a presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente ogni giorno e poi, per la maggior parte del periodo di cui trattasi, tre volte alla settimana e a portare sempre con sé un telefono cellulare.

A mio avviso, si tratta di «vincoli» che, anche se considerati cumulativamente, non sono equiparabili a quelli subiti dai ricorrenti nelle succitate cause della Corte europea dei diritti dell’uomo.

In ogni caso, non penso che essi abbiano comportato una limitazione dell’autonomia personale del sig.

Z. tanto sostanziale da ridurre sensibilmente la sua capacità di determinare personalmente la propria condotta.

72. Occorre, tuttavia, aggiungere che questa conclusione si riferisce soltanto all’obbligo, derivante dall’applicazione alla controversia principale, di operare la deduzione come stabilito all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro.

Nulla impedisce che, sulla base del solo diritto nazionale, il giudice del rinvio decida di imputare alla detenzione ancora in corso di esecuzione i periodi imposti nello Stato membro di esecuzione e che non costituiscono però misure privative della libertà ma restrittive della stessa.

73. Detto in termini più semplici, il diritto dell’Unione impone in quest’ambito soltanto un obbligo che può essere qualificato come minimo: quello di dedurre i periodi di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se le misure applicate al ricorrente nello Stato membro di esecuzione costituiscano vere misure detentive.

Se il giudice dell’esecuzione penale qualifica (nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo) dette misure come integranti una detenzione, egli le deve prendere in considerazione al fine di dedurle dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro.

74. Di contro, le misure diverse da quelle che comportano una detenzione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro possono anch’esse essere prese in considerazione dal giudice nazionale in vista di una riduzione o di un’attenuazione delle condizioni di esecuzione della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, se una conseguenza siffatta è prevista nel diritto nazionale.

VI – Conclusione

75. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal giudice di rinvio:

1. L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale verificare, sulla base del criterio di equivalenza tra le misure detentive stricto sensu, da una parte, e quelle applicate al ricorrente nel procedimento principale, dall’altra, se queste ultime abbiano comportato una situazione equiparabile, dal punto di vista sostanziale, a quella inerente alle prime e, in caso affermativo, dedurle dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente.

2. In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, occorre escludere che le misure controverse possano essere qualificate come misure di detenzione, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro»). ( 3 ) Dz.

U. n. 88, posizione

553. ( 4 ) Dz.

U. n. 89, posizione

555. ( 5 ) Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ( GU 2009, L 294, pag. 20 ). ( 6 ) Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ). ( 7 ) Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 8 ) Relazione, pag.

16. ( 9 ) V., in questo senso, in particolare, sentenze del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/09 , EU:C:2012:71 , punto 37 ), e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑279/12 , EU:C:2013:853 , punto 42 ). ( 10 ) Il protocollo n. 30 allegato al Trattato di Lisbona non ammette alcuna eccezione a tal riguardo, posto che il suo «articolo 1, paragrafo 1, (…) esplicita l’articolo 51 della [[OSCURATO:PERSONA]], relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di rispettare le disposizioni della [[OSCURATO:PERSONA]], né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni» (sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 120 ). ( 11 ) Le versioni spagnola, tedesca, francese e portoghese utilizzano termini diversi per fare riferimento al periodo che deve essere dedotto ( detención, Haft, détention, detenção ) e il periodo che deve essere scontato nello Stato membro di emissione ( privación de libertad, Freiheitsentzug, privation de liberté, privação da liberdade ).

Di contro, le versioni inglese e neerlandese impiegano la stessa espressione per i due periodi ( detention, vrijheidsbeneming ). ( 12 ) Il corsivo è mio.

La versione neerlandese impiega i termini « aangehouden » per «arrestato» e « in hechtenis blijft » per «rimanere in stato di custodia».

La versione inglese parla di « detention » in entrambi i casi. ( 13 ) Il corsivo è mio.

La versione inglese impiega l’espressione « released », mentre la versione neerlandese utilizza l’espressione « in voorlopige vrijheid worden gesteld ». ( 14 ) Punto 4 della decisione quadro 2009/829.

Il corsivo è mio.

La versione inglese parla di « non-custodial mesures » e di « provisional detention »; la versione spagnola di « medidas no privativas de libertad » e di « prisión provisional »; la versione tedesca di « Maßnahmen ohne Freiheitsentzug » e di « Untersuchungshaft », e la versione italiana, di « misure non detentive » e di « detenzione cautelare ».

Le espressioni in lingua portoghese sono « medidas não privativas de liberdade » e « prisão preventiva ». ( 15 ) Nello stesso senso, la decisione quadro 2008/947 qualifica, al suo articolo 4, come «misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive», oltre a quelle menzionate nell’articolo 8 della decisione quadro 2009/829, ad esempio, le «istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale» [lettera d)], l’«obbligo di evitare contatti con determinati oggetti» [lettera g)] o quello di «assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione» [lettera k)]. ( 16 ) In mancanza della previsione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, la detenzione inflitta nello Stato emittente potrebbe divenire sproporzionata per non essere stata ridotta tenendo conto della privazione già scontata ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso in ragione del reato di cui trattasi. ( 17 ) Allo stesso modo, da un punto di vista sostanziale, la mancata presa in considerazione della detenzione già scontata ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo potrebbe implicare una sorta di seconda punizione .

È vero che la privazione ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo non è una punizione ma una misura di garanzia dell’effettività del trasferimento della persona perseguita.

Tuttavia, una stessa infrazione darebbe luogo a due privazioni della libertà: da una parte, quella associata al reato che sta alla base dell’emissione del mandato d’arresto europeo; dall’altra, quella disposta ai fini dell’esecuzione del mandato di cui trattasi. ( 18

) ECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000736776.

( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (punto 93). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (punto 92). ( 21 ) Le condizioni del ricorrente sono descritte come segue al punto 95 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia: «Benché lo spazio di cui disponeva il ricorrente per muoversi superasse ampiamente le dimensioni di una cella e non fosse fisicamente chiuso, esso copriva soltanto una piccola parte di un’isola di difficile accesso, il cui territorio era occupato per circa nove decimi da un istituto penitenziario.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava in un’area del comune di [OSCURATO:PERSONA] che comprendeva essenzialmente gli edifici, vecchi o addirittura in rovina, di un vecchio istituto di cura, una caserma dei carabinieri, una scuola e una cappella.

Ivi vivevano soprattutto persone sottoposte alla stessa misura e agenti di polizia.

La popolazione stabile dell’Asinara abitava quasi interamente a [OSCURATO:PERSONA] d’Oliva, dove egli non poteva recarsi, e la popolazione si avvaleva ‑ a quanto pare ‑ ben poco della sua possibilità di recarsi a [OSCURATO:PERSONA].

Egli aveva pertanto poche occasioni di intrattenere contatti sociali al di là dei suoi vicini, dei suoi compagni e del personale incaricato della sorveglianza.

Detta sorveglianza era esercitata in maniera rigorosa e quasi costante.

L’interessato non poteva ad esempio uscire di casa tra le ore 22 e le ore 7 senza avvertire in tempo utile le autorità.

Esso doveva presentarsi dinanzi ad esse due volte al giorno e indicare il nome e il numero del suo interlocutore quando desiderava telefonare.

Egli necessitava del loro consenso per recarsi in Sardegna o sul continente, viaggi che sono stati peraltro rari e, ovviamente, sotto il controllo dei carabinieri.

In caso di violazione di uno dei suoi obblighi egli rischiava l’“arresto”.

Infine, tra il suo arrivo a [OSCURATO:PERSONA] e la sua partenza per Force sono passati più di sedici mesi». ( 22

) ECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD006996601.

( 23 ) La cauzione pari a 2000 lire sterline e l’obbligo di avere costantemente un telefono cellulare acceso e carico non ledono la libertà di movimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0294 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA presentate il 19 luglio 2016 ( 1 ) Causa C‑294/16 [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Effetti della consegna — Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione — Articolo 26 — Custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo — Nozione — Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica — Inclusione — Diritti fondamentali — Articoli 6 e 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea» 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata nell’ambito di un procedimento che ha ad oggetto la domanda proposta da una persona condannata in sede penale e volta a ottenere che dalla durata complessiva della pena privativa della libertà da scontare nello Stato di emissione di un mandato d’arresto europeo (la Repubblica di Polonia) sia dedotto il periodo nel quale lo Stato di esecuzione del mandato (il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord) ha applicato gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nonché altre misure restrittive. 2. Con la sua questione pregiudiziale, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź, Polonia) chiede essenzialmente di sapere se misure come quelle oggetto del procedimento principale possano essere qualificate come «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ( 2 ); detta questione offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi, per la prima volta, sull’interpretazione della disposizione di cui trattasi. 3. Benché, in prima battuta, si possa essere indotti a ritenere che la nozione di «custodia», ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, si riferisca soltanto a misure che comportano la detenzione in senso stretto, dall’interpretazione di detta disposizione nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si evince che la nozione di custodia può ricomprendere misure che comportano una restrizione della libertà che, per la sua intensità, può essere assimilata a una siffatta detenzione. 4. È alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che occorrerà valutare se, nel caso di specie, le misure imposte dallo Stato membro di esecuzione integrino, in ragione del loro cumulo, della loro gravità e della loro durata, una restrizione della libertà analoga a un’incarcerazione e debbano quindi essere dedotte dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo. I – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione 1. Trattato UE 5. L’articolo 6 TUE dispone come segue: «1.   L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella [OSCURATO:PERSONA] (…), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della [OSCURATO:PERSONA] sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della [OSCURATO:PERSONA] che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella [OSCURATO:PERSONA], che indicano le fonti di tali disposizioni. 2.   L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950, in prosieguo: la “CEDU”]. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. 3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla [CEDU] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali». 6. A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 30 sull’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al [OSCURATO:PERSONA], «[l]a [OSCURATO:PERSONA] non estende la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l’azione amministrativa della Polonia o del [OSCURATO:PERSONA] non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma». 2. [OSCURATO:PERSONA] 7. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] garantisce che «[o]gni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza». 8. L’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] dispone che «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato». 9. Come previsto all’articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA], «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». 3. Decisione quadro 10. Il punto 12 della decisione quadro precisa che essa rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nel suo capo VI. 11. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro ricorda che «[l]’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 12. L’articolo 26 della decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», così dispone, al suo paragrafo 1: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato di emissione in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà». B – Diritto polacco 13. L’articolo 63, paragrafo 1, del kodeks karny (codice penale), del 6 giugno 1997 ( 3 ), prevede un obbligo di dedurre dalla durata totale della pena detentiva il periodo di effettiva privazione della libertà scontato dalla persona condannata in pendenza del procedimento. 14. L’articolo 607f del kodeks postępowania karnego (codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 ( 4 ), contiene una disposizione di attuazione dell’articolo 26 della decisione quadro. La sua formulazione è analoga a quella dell’articolo 63, paragrafo 1, del codice penale. Il suo ambito di applicazione è tuttavia limitato alla detenzione legata all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. II – Controversia principale 15. Nel 2007, il sig. Z. è stato condannato da un giudice polacco a una pena detentiva di tre anni e due mesi. Posto che egli aveva lasciato la Polonia, il giudice competente ha emesso un mandato d’arresto europeo. Il 18 giugno 2014 il sig. Z. è stato arrestato dalle autorità del [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del suddetto mandato d’arresto europeo. 16. Nel periodo tra il 19 giugno 2014 e il 14 maggio 2015, il sig. Z. è stato sottoposto ad arresti domiciliari ( curfew condition ) con sorveglianza elettronica ( electronic monitoring condition ). 17. Il 14 maggio 2015, il sig. Z. è stato consegnato alle autorità polacche. Il condannato ha poi proposto, dinanzi al giudice del rinvio, una domanda diretta a ottenere che il periodo in cui era stato sottoposto ad arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nel [OSCURATO:PERSONA] fosse dedotto dalla durata totale della detenzione da scontare in Polonia. III – Questione pregiudiziale 18. In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro (…), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi l e 3, del [TUE] e con l’articolo 49, paragrafo 3, della [[OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che il termine “custodia” comprende anche misure applicate dallo Stato di esecuzione del mandato consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di permanenza della persona alla quale si riferisce il mandato, associata agli arresti domiciliari». 19. Il giudice del rinvio osserva che l’esecuzione di determinate sanzioni privative della libertà sotto forma di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica – seppur non ignota al sistema giuridico polacco – non è prevista per tutte le pene. Nel diritto polacco, inoltre, l’assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica non è prevista a titolo di misura di sicurezza. Esso dubita pertanto che i periodi di applicazione di una siffatta misura possano essere dedotti dalla durata totale della detenzione. 20. I giudici nazionali sembrano interpretare la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro alla luce delle corrispondenti disposizioni di diritto nazionale, ossia quelle dell’articolo 63, paragrafo 1, del codice penale. Visto che la nozione ivi impiegata, ossia quella di «effettiva privazione della libertà», ha una portata piuttosto restrittiva, è così possibile notare una certa reticenza dei giudici nazionali rispetto alla possibilità di dedurre il periodo di assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica dalla pena privativa della libertà. In sue numerose decisioni, la Corte costituzionale polacca non ha però escluso detta possibilità. Essa ha tuttavia sottolineato che la risposta dipende, nello specifico caso, dalla questione se le condizioni di esecuzione di una siffatta misura permettano di assimilarla all’effettiva privazione della libertà. 21. Il giudice del rinvio richiama inoltre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di interpretazione della nozione di «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5 della CEDU per sottolineare i diversi approcci a detta nozione come interpretata dai giudici nazionali. Esso richiama inoltre le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], in particolare il suo articolo 49, paragrafo 3, e si chiede se l’eventuale rigetto della domanda di cui al procedimento principale non comporti una violazione del principio di proporzionalità ai sensi del suddetto articolo. IV – Procedimento dinanzi alla Corte e posizioni delle parti 22. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il 25 maggio 2016. Hanno presentato osservazioni scritte il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea. 23. In data 4 luglio 2016 si è tenuta un’udienza in occasione della quale gli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare i governi polacco e del [OSCURATO:PERSONA], sono stati pregati di rispondere ai seguenti quesiti: — Come incide l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro? — Ammesso che misure come quelle controverse nel procedimento principale possano essere qualificate come custodia ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, quest’ultimo articolo conferisce o meno all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente un margine di discrezionalità quanto all’imputazione (parziale o totale) dei periodi durante i quali tali misure sono state applicate nello Stato membro di esecuzione? In caso affermativo, la misura in cui tali periodi sono presi in considerazione è disciplinata dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato membro emittente? In tale contesto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente tiene conto anche del diritto dello Stato membro di esecuzione? 24. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre pregato di fornire alla Corte precisazioni in merito alle disposizioni di diritto nazionale che sono state applicate nel caso di specie e sulle misure nello specifico imposte al sig. Z. 25. In occasione di detta udienza hanno presentato osservazioni i governi polacco, tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA]. 26. Il governo polacco ritiene che l’interpretazione letterale dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non impedisca di ritenere che, a determinate condizioni, la nozione di custodia possa anche comprendere nel proprio ambito di applicazione anche misure diverse dalle classiche forme di detenzione, come le misure consistenti nell’assegnazione agli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno dell’imputato. 27. Il governo polacco sottolinea che l’interpretazione della decisione quadro deve tener conto dei diritti e dei principi da essa stessa richiamati, in particolare, quelli sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, il suddetto governo richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di interpretazione della nozione di «privazione della libertà» ai sensi dell’articolo 5 della CEDU. Secondo il governo polacco, alla luce della giurisprudenza de qua, occorre ritenere che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non riguardi esclusivamente il fermo, la custodia cautelare o le altre forme classiche di privazione della libertà. La nozione di custodia oggetto della disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in modo più estensivo ossia come ricomprendente tutte le misure che comportano, in sostanza, un’effettiva privazione della libertà. 28. L’adozione di una posizione contraria potrebbe tradursi nella mancata imputazione di determinati periodi di effettiva privazione della libertà, il che contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, la Repubblica di Polonia ritiene inoltre che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro sia espressione del principio di proporzionalità. Esso prevede infatti che i periodi di custodia che risultano dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo siano dedotti dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, con la conseguenza che la persona perseguita non dovrà subire per uno stesso reato una doppia pena, con i medesimi effetti. 29. Spetta quindi al giudice adito dello Stato membro emittente il mandato d’arresto europeo stabilire se vi sia un’effettiva privazione della libertà in ragione dell’applicazione di misure diverse rispetto alle classiche forme di detenzione. E sempre detto giudice deve stabilire se la misura applicata nello Stato membro di esecuzione del mandato raggiunga un livello di intensità e comporti disagi tali da poterla assimilare a una pena detentiva ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro e da poterla così imputare alla durata della pena inflitta. 30. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Repubblica di Polonia ritiene che la nozione di custodia comprenda anche le misure applicate dallo Stato membro di esecuzione e consistenti nella sorveglianza elettronica del luogo di soggiorno della persona oggetto del mandato, accompagnata da un provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari, a condizione che le misure in parola presentino un livello di intensità e comportino disagi tali da costituire misure analoghe a una detenzione. 31. Il governo tedesco sottolinea che le misure di sorveglianza elettronica non costituiscono, in quanto tali, misure di detenzione, ma mezzi di controllo del rispetto di una siffatta misura. 32. Per quanto attiene alla questione sollevata dal giudice del rinvio, il governo tedesco condivide la posizione sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte e riassunta al paragrafo 42 delle presenti conclusioni. 33. Quanto ai quesiti posti dalla Corte, il governo tedesco esprime, da una parte, dubbi quanto all’incidenza dell’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro e sostiene, dall’altra, che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro non attribuisce un margine di discrezionalità quanto all’imputazione nello Stato membro emittente dei periodi durante i quali misure come quelle oggetto del procedimento principale sono state applicate nello Stato membro di esecuzione. 34. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro comprenda, in linea di principio, soltanto le misure detentive in senso stretto. Tale conclusione si imporrebbe a partire dalla formulazione stessa dell’articolo in parola, dal contesto legislativo della decisione quadro (nell’ambito del quale occorre fare riferimento all’articolo 12), dal diritto dell’Unione (in particolare, dalla decisione quadro 2009/829/GAI ( 5 )) e dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA]. 35. A parere del governo del [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] non assume alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, e senza che vi sia ‑ ove si arrivi a ritenere che esse integrano una «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro ‑ un margine di discrezionalità quanto all’imputazione dei periodi durante i quali misure come quelle oggetto del procedimento principale sono state applicate nello Stato membro di esecuzione. 36. Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro deve essere letto e interpretato nel contesto del sistema della procedura di consegna istituito dalla decisione quadro di cui trattasi. A suo avviso, dal sistema in parola si evince che la procedura di consegna e gli effetti del mandato d’arresto europeo si fondano sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, che esige una comprensione comune delle nozioni chiave come quella di «custodia», che assume una rilevanza determinante ai fini della definizione della presente causa. 37. Posto che la nozione di custodia non è definita esplicitamente né nella decisione quadro, né in alcuna altra norma pertinente del diritto dell’Unione, occorre interpretarla tenendo conto della sua formulazione letterale nonché della collocazione sistematica e della finalità della disposizione di cui trattasi nel sistema della decisione quadro. 38. Per la [OSCURATO:PERSONA], mentre, in base all’interpretazione letterale, per «custodia» si intende la sola privazione per la persona della libertà di spostarsi a seguito del suo arresto e della sua incarcerazione in un istituto penitenziario, dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, dall’articolo 12 della decisione quadro risulta che occorre distinguere, da una parte, la «custodia» e, dall’altra, la «rimessa in libertà provvisoria» accompagnata dalle misure necessarie a «evitare che il ricercato si dia alla fuga». Essenzialmente, la disposizione in parola distingue quindi tra misure privative della libertà di movimento (custodia) e misure non detentive che limitano però tale libertà al fine, se del caso, di evitare la fuga. 39. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la stessa ratio si rinviene nelle decisioni quadro 2008/947/GAI ( 6 ) e 2008/909/GAI ( 7 ), che riguardano le persone condannate, e nella decisione quadro 2009/829, riguardante le persone oggetto di procedimenti penali in corso, nelle quali si può riscontrare che le misure cautelari o di sorveglianza, come la sorveglianza elettronica, si collocano nel contesto delle misure non detentive. 40. [OSCURATO:PERSONA] osserva peraltro che sono il cumulo, la gravità e la durata delle misure cautelari o di sorveglianza che possono far sì che «la quantità si trasformi in qualità», con la conseguenza che le restrizioni alla libertà di movimento risultanti dall’insieme delle suddette misure debbano essere assimilate, per gravità, a una misura detentiva. 41. Per quanto attiene all’interpretazione teleologica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 26 della decisione quadro è diretto a porre rimedio a una lacuna del precedente sistema multilaterale di estradizione in cui, come da essa affermato nella proposta di decisione quadro COM(2001) 522 definitivo ( 8 ), «la possibilità di dedurre dal totale della pena il periodo trascorso in stato di custodia dovuta all’estradizione non era sempre garantita». Così l’articolo 26 in parola obbliga l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente a dedurre dalla pena la durata complessiva della custodia scontata nello Stato membro di esecuzione. In tale contesto, e tenuto conto del principio del riconoscimento reciproco, occorre interpretare l’articolo 26 della decisione quadro alla luce dell’evoluzione delle misure sostitutive della custodia nel senso tradizionale del termine. 42. [OSCURATO:PERSONA] ne conclude che la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26 della decisione quadro comprende le misure detentive disposte dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione in vista dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Oltre all’incarcerazione in un istituto penitenziario, devono essere assimilate a misure detentive le misure cautelari e di sorveglianza del luogo di soggiorno della persona oggetto del mandato d’arresto europeo quando tali misure, in ragione del loro cumulo, della loro gravità o della loro durata, privino la persona di cui trattasi della sua libertà fisica in maniera analoga a un’incarcerazione. Spetta all’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente valutare se tale condizione sia soddisfatta, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria di esecuzione. V – Analisi 43. In base a quanto indicato dal giudice del rinvio, il sig. Z. è stato arrestato nel [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno 2014 ed ivi è rimasto in stato di custodia sino al 19 giugno 2014, data in cui è stato rilasciato a fronte del pagamento di una cauzione pari a GBP 2000, con contestuale obbligo di rimanere all’indirizzo da lui stesso indicato dalle ore 22 alle ore 7, obbligo accompagnato da sorveglianza elettronica. Il condannato si è visto inoltre imporre a) l’obbligo di presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente sette volte la settimana e, dopo tre mesi, tre volte la settimana tra le ore 10 e le ore 12; b) il divieto di fare richiesta di rilascio di documenti validi per l’espatrio, e c) l’obbligo di tenere costantemente un telefono cellulare acceso e carico. Tali misure sono state applicate sino al 14 maggio 2015, quando è stato consegnato alle autorità polacche. 44. È in tale contesto che, con il rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź), si pone la questione se le condizioni imposte al sig. Z. durante il periodo compreso tra il 19 giugno 2014 e il 14 maggio 2015 costituiscano o meno una «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro. A – Nozione di custodia nella decisione quadro 45. Come accade spesso nel diritto dell’Unione, il ricorso a categorie destinate ad applicarsi in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali è possibile solo nella misura in cui esse si riducano ad una nozione unitaria ed uniforme per l’insieme degli Stati membri. 46. Infatti, come ha sottolineato il giudice del rinvio, secondo giurisprudenza costante «dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione» ( 9 ). 47. La nozione di «custodia» da ricavare dalla decisione quadro deve fondarsi a sua volta sul rispetto dei diritti fondamentali e sull’osservanza dei principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella [OSCURATO:PERSONA], senza dimenticare che i diritti fondamentali, come garantiti dalla CEDU, e come risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione quali principi generali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE ( 10 ). 48. Tale posizione di principio sta anzi al cuore della decisione quadro, il cui articolo 1, paragrafo 3, ricorda che tale decisione – il cui obiettivo è quello di introdurre un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver infranto la legge penale – non ha per effetto di modificare l’«obbligo di rispettare i diritti fondamentali». 49. Lo stesso vale, a maggior ragione, per l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, posto che detta disposizione mira a preservare il diritto alla libertà della persona oggetto di mandato d’arresto europeo sancendo l’obbligo di dedurre dalla durata totale della detenzione da scontare nello Stato membro emittente i periodi di custodia già scontati nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione del mandato di cui trattasi. 50. Come risulta dal suo titolo, l’oggetto dell’articolo 26 della decisione quadro è oltremodo preciso: si tratta della «deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», in particolare del «periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» (paragrafo 1 dell’articolo 26 in parola). La «custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo» altro non è che quella stabilita nell’articolo 11 della decisione quadro, riguardante i diritti della persona ricercata e, a tal proposito, «arrestat[a] in esecuzione di un mandato d’arresto europeo» (paragrafo 2 del succitato articolo 11). 51. Alla luce della comunanza di significato che sta alla base del rapporto tra, da una parte, l’articolo 26, paragrafo 1, e, dall’altra, gli articoli 11 e 12 della decisione quadro, le differenze esistenti tra le versioni linguistiche della prima delle disposizioni in parola non incidono, a mio avviso, sulla sua corretta comprensione ( 11 ). 52. Per il legislatore della decisione quadro, vi è equivalenza tra la nozione di arresto «in esecuzione di un mandato d’arresto europeo» e la nozione di «custodia». Infatti, a norma dell’articolo 12 della decisione quadro, «[q]uando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione» ( 12 ), fermo restando che l’alternativa rispetto a detto «mantenimento in custodia» è la « rimessa in libertà provvisoria » ( 13 ), che, secondo il suddetto articolo 12, è possibile «in qualsiasi momento». 53. La «custodia» non è quindi altro che il prolungamento della «detenzione» inerente all’arresto. L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro mira inoltre a dedurre proprio la detenzione scontata in ragione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente a seguito della condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. 54. Ciò detto, ritengo che la «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro comprenda soli i casi che implicano una privazione della libertà, escludendo così, in linea di principio, situazioni che comportano soltanto una sua restrizione . 55. Tale interpretazione è confermata anche da altre disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle della decisione quadro 2009/829, il cui obiettivo è «la promozione (…) del ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare » ( 14 ) e il cui articolo 8 indica, quali misure siffatte («misura cautelari»), «a) obbligo della persona di comunicare ogni cambiamento di residenza all’autorità competente (…); b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone definite (…); c) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; e) obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone (…)» ( 15 ). 56. Alla luce dell’equivalenza tra «arresto» e «detenzione» da me evidenziata ai punti che precedono, si può ammettere che, in linea di principio, la detenzione menzionata nell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro è quella che comporta la messa a disposizione giudiziaria e/o amministrativa, permanente e prolungata, della persona arrestata, ossia il suo internamento in una struttura pubblica in condizioni che comportano limitazioni sostanziali alla sua autonomia personale. 57. Di certo, rispetto alla suddetta nozione di detenzione, quella di restrizione della libertà presenta una differenza di grado piuttosto che di natura o essenza. Si tratta così, in ogni caso, di limitazioni dell’autonomia personale ma non così sostanziali come quelle subite dalle persone rinchiuse in istituti di detenzione o in prigione. B – Sull’incidenza della [OSCURATO:PERSONA] e della CEDU 58. Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, osservando che se ne possono trarre indicazioni interpretative utili ai nostri fini a partire dalla sua posizione rispetto all’articolo 5 della CEDU. 59. Di fatto, più che indicazioni utili se ne possono evincere veri criteri di interpretazione dell’articolo 5 della CEDU e, di conseguenza, dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del quale occorre interpretare l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro. 60. Con l’articolo 26 di cui trattasi, il legislatore dell’Unione ha cercato di adempiere, nell’ambito della decisione quadro, il suo obbligo generale di rispetto dei diritti fondamentali, in particolare, del diritto fondamentale alla libertà garantito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] ‑ il cui mancato rispetto potrebbe comportare, in una certa misura, il mancato rispetto del principio della proporzionalità delle pene (articolo 49, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA]) ( 16 ) ‑ nonché del diritto di non essere punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della [OSCURATO:PERSONA]) ( 17 ). 61. Tanto premesso, l’interpretazione della nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro deve conformarsi al contenuto dell’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che, in base spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] – di cui i giudici dell’Unione e degli Stati membri devono tenere debito conto per interpretare la [OSCURATO:PERSONA] (articolo 52, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA]) –, i diritti ivi riconosciuti «corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3 della [OSCURATO:PERSONA], hanno pari significato e portata». 62. In tal senso, occorre ricordare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 novembre 1980, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia ( 18 ), nella quale la Corte ha sottolineato che, essendo la differenza tra «privazione» e «restrizione di libertà» una differenza di intensità e non di natura, osservando che «[l]a classificazione nell’una o nell’altra delle suddette categorie risulta difficile poiché, in taluni casi marginali, si tratta di una mera questione di valutazione» ( 19 ). Nell’ambito di tale causa, la Corte europea ha affermato che, per stabilire se un individuo sia privato della libertà, «occorre muovere dalla sua situazione concreta e prendere in considerazione un insieme di criteri come la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata» ( 20 ). Così facendo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato che, benché non si potesse parlare di detenzione rispetto a ciascuno degli elementi valutati isolatamente, il loro cumulo sollevava però la questione dell’eventuale applicazione dell’articolo 5 della CEDU. Equiparando il soggiorno del ricorrente sull’isola dell’Asinara a un’incarcerazione in una «prigione aperta» o in un’unità disciplinare, la Corte di Strasburgo ha concluso che il trattamento cui egli era stato sottoposto costituiva detenzione ( 21 ). 63. Nella sentenza del 2 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna ( 22 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parimenti stabilito che l’assegnazione agli arresti domiciliari per sei giorni disposta contro un ufficiale della [OSCURATO:PERSONA] da un suo superiore a seguito di un’infrazione disciplinare costituiva detenzione, posto che la suddetta assegnazione consisteva nell’obbligo di restare nel luogo di residenza con l’autorizzazione a uscire per acquistare medicinali e altri prodotti indispensabili e per assistere alle funzioni religiose. 64. È in conformità alla suddetta giurisprudenza della Corte europea che deve essere interpretata la nozione di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, il che si traduce nella necessità di prendere le mosse dalla situazione concreta della persona interessata e di tener conto dell’insieme delle circostanze che caratterizzano l’esecuzione delle misure restrittive della libertà subite nello Stato membro di esecuzione ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo. C – Valutazione del giudice nazionale 65. In linea di principio, spetta al giudice del rinvio stabilire se le misure imposte al ricorrente nel procedimento principale nello Stato membro di esecuzione costituiscano effettive misure di detenzione e, in caso affermativo, dedurle dal periodo totale della detenzione da scontare nello Stato membro emittente. 66. A tal fine, l’articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro prevede che «l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (…) trasmette (…) tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d’arresto europeo», il che permette all’autorità giudiziaria di emissione di esaminare anche la reale natura delle circostanze che hanno caratterizzato la situazione concreta della persona ricercata durante il periodo «custodia» da parte delle autorità dello Stato membro di esecuzione. 67. Il giudice nazionale, viste le suddette informazioni, deve verificare l’equivalenza tra le misure detentive stricto sensu, da una parte, e quelle applicate al ricorrente nel procedimento principale al fine di stabilire se esse abbiano comportato una situazione equiparabile, dal punto di vista sostanziale, a quella che caratterizza le prime. 68. Tuttavia, al fine di fornire al giudice a quo (e, indirettamente, al resto dei giudici degli Stati membri) una risposta utile ai fini della definizione della controversia principale, ritengo che la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla qualificazione, nella prospettiva dell’articolo 26 della decisione quadro, delle misure adottate nei confronti del sig. Z. dopo averlo rimesso in libertà nel [OSCURATO:PERSONA]. E la risposta che propongo di dare è che, in base alle informazioni fornite dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunale distrettuale di Łódź) e dal governo del [OSCURATO:PERSONA] in udienza, esse non possono essere qualificate come misure di detenzione. 69. La più restrittiva delle misure suddette era l’obbligo di rimanere presso l’indirizzo da lui indicato tra le ore 22 e le ore 7 e sotto sorveglianza elettronica. Altre misure, di intensità inferiore ( 23 ), consistevano a) nell’obbligo di presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente, sette volte la settimana e, dopo tre mesi, tre volte alla settimana, tra le ore 10 e le ore 12 e b) nel divieto di fare richiesta di rilascio di documenti validi per l’espatrio. Le misure di cui trattasi sono state applicate dal 19 giugno 2014 al 14 maggio 2015, data in cui il sig. Z è stato consegnato alle autorità polacche. 70. Si tratta quindi di misure il cui contenuto e la cui portata corrispondono a quella prevista nella decisione quadro 2009/829, cui ho fatto riferimento al paragrafo 55 delle presenti conclusioni e che il legislatore dell’Unione ha concepito come misure non privative della libertà. Anche rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non ritengo che la situazione cui è stato sottoposto il ricorrente nel procedimento principale possa essere qualificata come equivalente a una detenzione. 71. Infatti, rispetto alle fattispecie sulle quali si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell’uomo, le condizioni sopportate dal ricorrente nel procedimento principale hanno comportato soltanto vincoli qualificabili come restrizioni della sua libertà, posto che egli ha potuto risiedere all’indirizzo da lui stesso indicato e non è stato privato della libertà di viaggiare nel [OSCURATO:PERSONA]. È vero che era tenuto a non allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 22 e le ore 7, a presentarsi al commissariato di polizia, inizialmente ogni giorno e poi, per la maggior parte del periodo di cui trattasi, tre volte alla settimana e a portare sempre con sé un telefono cellulare. A mio avviso, si tratta di «vincoli» che, anche se considerati cumulativamente, non sono equiparabili a quelli subiti dai ricorrenti nelle succitate cause della Corte europea dei diritti dell’uomo. In ogni caso, non penso che essi abbiano comportato una limitazione dell’autonomia personale del sig. Z. tanto sostanziale da ridurre sensibilmente la sua capacità di determinare personalmente la propria condotta. 72. Occorre, tuttavia, aggiungere che questa conclusione si riferisce soltanto all’obbligo, derivante dall’applicazione alla controversia principale, di operare la deduzione come stabilito all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro. Nulla impedisce che, sulla base del solo diritto nazionale, il giudice del rinvio decida di imputare alla detenzione ancora in corso di esecuzione i periodi imposti nello Stato membro di esecuzione e che non costituiscono però misure privative della libertà ma restrittive della stessa. 73. Detto in termini più semplici, il diritto dell’Unione impone in quest’ambito soltanto un obbligo che può essere qualificato come minimo: quello di dedurre i periodi di «custodia» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se le misure applicate al ricorrente nello Stato membro di esecuzione costituiscano vere misure detentive. Se il giudice dell’esecuzione penale qualifica (nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo) dette misure come integranti una detenzione, egli le deve prendere in considerazione al fine di dedurle dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro. 74. Di contro, le misure diverse da quelle che comportano una detenzione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro possono anch’esse essere prese in considerazione dal giudice nazionale in vista di una riduzione o di un’attenuazione delle condizioni di esecuzione della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente, se una conseguenza siffatta è prevista nel diritto nazionale. VI – Conclusione 75. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal giudice di rinvio: 1. L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale verificare, sulla base del criterio di equivalenza tra le misure detentive stricto sensu, da una parte, e quelle applicate al ricorrente nel procedimento principale, dall’altra, se queste ultime abbiano comportato una situazione equiparabile, dal punto di vista sostanziale, a quella inerente alle prime e, in caso affermativo, dedurle dalla detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente. 2. In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, occorre escludere che le misure controverse possano essere qualificate come misure di detenzione, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ; in prosieguo: la «decisione quadro»). ( 3 ) Dz. U. n. 88, posizione 553. ( 4 ) Dz. U. n. 89, posizione 555. ( 5 ) Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare ( GU 2009, L 294, pag. 20 ). ( 6 ) Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ). ( 7 ) Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ). ( 8 ) Relazione, pag. 16. ( 9 ) V., in questo senso, in particolare, sentenze del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/09 , EU:C:2012:71 , punto 37 ), e del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑279/12 , EU:C:2013:853 , punto 42 ). ( 10 ) Il protocollo n. 30 allegato al Trattato di Lisbona non ammette alcuna eccezione a tal riguardo, posto che il suo «articolo 1, paragrafo 1, (…) esplicita l’articolo 51 della [[OSCURATO:PERSONA]], relativo all’ambito di applicazione di quest’ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di rispettare le disposizioni della [[OSCURATO:PERSONA]], né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull’osservanza di tali disposizioni» (sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 120 ). ( 11 ) Le versioni spagnola, tedesca, francese e portoghese utilizzano termini diversi per fare riferimento al periodo che deve essere dedotto ( detención, Haft, détention, detenção ) e il periodo che deve essere scontato nello Stato membro di emissione ( privación de libertad, Freiheitsentzug, privation de liberté, privação da liberdade ). Di contro, le versioni inglese e neerlandese impiegano la stessa espressione per i due periodi ( detention, vrijheidsbeneming ). ( 12 ) Il corsivo è mio. La versione neerlandese impiega i termini « aangehouden » per «arrestato» e « in hechtenis blijft » per «rimanere in stato di custodia». La versione inglese parla di « detention » in entrambi i casi. ( 13 ) Il corsivo è mio. La versione inglese impiega l’espressione « released », mentre la versione neerlandese utilizza l’espressione « in voorlopige vrijheid worden gesteld ». ( 14 ) Punto 4 della decisione quadro 2009/829. Il corsivo è mio. La versione inglese parla di « non-custodial mesures » e di « provisional detention »; la versione spagnola di « medidas no privativas de libertad » e di « prisión provisional »; la versione tedesca di « Maßnahmen ohne Freiheitsentzug » e di « Untersuchungshaft », e la versione italiana, di « misure non detentive » e di « detenzione cautelare ». Le espressioni in lingua portoghese sono « medidas não privativas de liberdade » e « prisão preventiva ». ( 15 ) Nello stesso senso, la decisione quadro 2008/947 qualifica, al suo articolo 4, come «misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive», oltre a quelle menzionate nell’articolo 8 della decisione quadro 2009/829, ad esempio, le «istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale» [lettera d)], l’«obbligo di evitare contatti con determinati oggetti» [lettera g)] o quello di «assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione» [lettera k)]. ( 16 ) In mancanza della previsione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro, la detenzione inflitta nello Stato emittente potrebbe divenire sproporzionata per non essere stata ridotta tenendo conto della privazione già scontata ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso in ragione del reato di cui trattasi. ( 17 ) Allo stesso modo, da un punto di vista sostanziale, la mancata presa in considerazione della detenzione già scontata ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo potrebbe implicare una sorta di seconda punizione . È vero che la privazione ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo non è una punizione ma una misura di garanzia dell’effettività del trasferimento della persona perseguita. Tuttavia, una stessa infrazione darebbe luogo a due privazioni della libertà: da una parte, quella associata al reato che sta alla base dell’emissione del mandato d’arresto europeo; dall’altra, quella disposta ai fini dell’esecuzione del mandato di cui trattasi. ( 18 ) ECLI:CE:ECHR:1980:1106JUD000736776. ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (punto 93). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (punto 92). ( 21 ) Le condizioni del ricorrente sono descritte come segue al punto 95 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia: «Benché lo spazio di cui disponeva il ricorrente per muoversi superasse ampiamente le dimensioni di una cella e non fosse fisicamente chiuso, esso copriva soltanto una piccola parte di un’isola di difficile accesso, il cui territorio era occupato per circa nove decimi da un istituto penitenziario. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si trovava in un’area del comune di [OSCURATO:PERSONA] che comprendeva essenzialmente gli edifici, vecchi o addirittura in rovina, di un vecchio istituto di cura, una caserma dei carabinieri, una scuola e una cappella. Ivi vivevano soprattutto persone sottoposte alla stessa misura e agenti di polizia. La popolazione stabile dell’Asinara abitava quasi interamente a [OSCURATO:PERSONA] d’Oliva, dove egli non poteva recarsi, e la popolazione si avvaleva ‑ a quanto pare ‑ ben poco della sua possibilità di recarsi a [OSCURATO:PERSONA]. Egli aveva pertanto poche occasioni di intrattenere contatti sociali al di là dei suoi vicini, dei suoi compagni e del personale incaricato della sorveglianza. Detta sorveglianza era esercitata in maniera rigorosa e quasi costante. L’interessato non poteva ad esempio uscire di casa tra le ore 22 e le ore 7 senza avvertire in tempo utile le autorità. Esso doveva presentarsi dinanzi ad esse due volte al giorno e indicare il nome e il numero del suo interlocutore quando desiderava telefonare. Egli necessitava del loro consenso per recarsi in Sardegna o sul continente, viaggi che sono stati peraltro rari e, ovviamente, sotto il controllo dei carabinieri. In caso di violazione di uno dei suoi obblighi egli rischiava l’“arresto”. Infine, tra il suo arrivo a [OSCURATO:PERSONA] e la sua partenza per Force sono passati più di sedici mesi». ( 22 ) ECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD006996601. ( 23 ) La cauzione pari a 2000 lire sterline e l’obbligo di avere costantemente un telefono cellulare acceso e carico non ledono la libertà di movimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/1980 — Fons Iuris — Fons Iuris