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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 07948/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atto a firma del comune difensore e che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre altresì avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Firenze che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamentano il mancato espletamento di una "perizia antropomorfica sulle immagini delle riprese della camera di videosorveglianza", si sostanzia, al di là delle norme formalmente richiamate, nel vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) ed è inammissibile perché non indica la decisività della prova richiesta, considerato peraltro che un accertamento peritale non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; Considerato che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della prova, è inammissibile perché asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato ed inoltre è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'omessa motivazione in riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, è inammissibile perché l'imputato non ha formulato alcuna istanza in tal senso neppure in sede di discussione (come risulta dal verbale di udienza) mentre, affinché il giudice di appello sia tenuto a o pronunciarsi sulla applicabilità sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 - 01); Viste le memorie trasmesse dai difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con atto a firma del comune difensore e che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre altresì avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Firenze che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale lamentano il mancato espletamento di una "perizia antropomorfica sulle immagini delle riprese della camera di videosorveglianza", si sostanzia, al di là delle norme formalmente richiamate, nel vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) ed è inammissibile perché non indica la decisività della prova richiesta, considerato peraltro che un accertamento peritale non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice; Considerato che il primo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della prova, è inammissibile perché asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato ed inoltre è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'omessa motivazione in riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, è inammissibile perché l'imputato non ha formulato alcuna istanza in tal senso neppure in sede di discussione (come risulta dal verbale di udienza) mentre, affinché il giudice di appello sia tenuto a o pronunciarsi sulla applicabilità sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017 - 01); Viste le memorie trasmesse dai difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che non aggiungono argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità dei ricorsi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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