CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 38889/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], (CUI 0669K33) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni e memorie di replica del 14/10/2021 del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 la Corte di appello di Torino ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania il 27 agosto 2021 ed ordinato la consegna della cittadina rumena [OSCURATO:PERSONA] a quella autorità in relazione alla sentenza definitiva di condanna ad un anno e mesi quattro di pena detentiva emessa il 15 settembre 2021 dal Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 10 agosto 2021, in ordine al reato di contrabbando di tabacchi lavorati commesso tra maggio e settembre 2018. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati, tutti qualificati ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 7, I. 22 aprile 2005, n. 69 e dell'art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. La difesa osserva che la Corte territoriale ha fondato la sussistenza del presupposto della doppia incriminazione ritenendo che l'art. 291 d.P.R. cit., indipendentemente dal superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana, costituisca, nel suo nucleo essenziale, fattispecie corrispondente a quella in ordine alla quale è intervenuta la condanna nei confronti della Kardos, decisione alla base della richiesta di consegna. In realtà, a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, la fattispecie di cui all'art. 291 d.P.R. risulta depenalizzata ed attualmente integrare un mero illecito amministrativo. Anche qualora si dovesse ritenere che il reato sia stato mal individuato dalla Corte torinese, la difesa osserva che l'introduzione in territorio rumeno di 59 pacchi/stecche di sigarette non integrerebbe reato per la legge italiana, tenuto conto che l'art. 291-bis, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 prevede la punibilità quando la quantità di tabacchi lavorati esteri superi i dieci chilogrammi, condotta non certo assimilabile a quella realizzata dalla Kardos. In conclusione, tenuto altresì conto dell'intervenuta depenalizzazione delle ipotesi previste dagli artt. 292 e 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, l'inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce per quantitativi non precisati non costituirebbero reato, deponendo in tal senso precedente giurisprudenza di questa Corte sul punto (si fa riferimento alla decisione della Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della legge MAE nella parte in cui è stato ritenuto che la ricorrente conoscesse la sentenza di condanna divenuta irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Non emergerebbe dagli atti neppure che la Kardos fosse a conoscenza del processo a suo carico, né la Corte ha potuto accertare che la decisione le fosse stata notificata ovvero che avesse ricevuto alcun atto che desse contezza del procedimento celebratosi a suo carico, verifica che doveva essere effettuata dalla Corte torinese per mezzo dei riconosciuti poteri istruttori. 2.3. Violazione dell'art. 18-bis, I. 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui la Corte territoriale, senza effettuare il doveroso approfondimento e la connessa attività istruttoria sul punto, ha escluso la sussistenza di un radicamento in ragione delle sole dichiarazioni rese dalla Kardos. 2.4. Mancata valutazione della facoltà di eseguire la sentenza di condanna in Italia con misura alternativa alla detenzione in carcere. La difesa osserva che, in considerazione del tenore della condanna e della mancata previsione di reati di natura ostativa alla futura concessione di benefici penitenziari previsti dall'ordinamento italiano, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare sul perché la pena non potesse essere eseguita in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Infondato risulta il primo motivo per mezzo del quale la ricorrente deduce l'assenza del presupposto della doppia incriminazione previsto dall'art. 7 I. 22 aprile 2005, n. 69. [OSCURATO:PERSONA] osserva che detta norma, come modificata all'esito dell'intervento del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede che si dia esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale e ciò indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato (comma 1); il citato art. 7, inoltre, puntualizza che, per poter valutare la sussistenza della doppia incriminazione in ordine ai reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana preveda lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga, in tale ambito, la stessa disciplina rispetto a quella dello Stato membro di emissione del mandato (comma 2). Ciò premesso, questa Corte rileva che la decisione della Corte di appello di Torino risulta rispettosa della disposizione richiamata, avendo fatto adeguato riferimento alla corrispondenza tra la condotta oggetto di condanna alla base della richiesta di consegna e il reato di contrabbando di tabacchi esteri esistente nell'ordinamento italiano. Non assume rilievo che la fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri prevede una soglia di punibilità al di sotto della quale la condotta integra un mero illecito amministrativo, costituendo condiviso principio di diritto quello a mente del quale non è determinante la denominazione del tributo o l'eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, essendo invece decisivo analizzare il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore (in sovrapponibile materia di tabacchi lavorati esteri, v. Sez. 6, Sentenza n. 10251 del 01/03/2018, v' ) Correale, Rv. 272643; circa l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti nelle rispettive legislazioni nazionali, v. Sez. 6, n. 3255 del 17/01/2013, Murariu, Rv. 254182). Costituisce, infatti, principio consolidato quello a mente del quale, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, la condizione della doppia incriminabilità risulta espressamente mitigata dalla previsione dell'art. 7, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, che non richiede una perfetta sovrapponibilità tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque costituente reato nell'ordinamento interno (Sez. 6, n. 51014 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277444; principio già espresso in ordine ai reati ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 da Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv. 262806, nonché, Sez. 6, n. 45666 del 29/12/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 249220). Sotto detto aspetto non consta che la novella legislativa del 2021 abbia apportato modifiche alla disciplina della necessaria doppia incriminazione richiesta in materia di reati fiscali, potendosi al più apprezzare un maggiore coordinamento tra il primo ed il secondo comma, la cui lettura non risultava in precedenza agevole ed essendosi limitata ad aggiungere l'inciso «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (comma 1); sintagma che, ricollegandosi alla consolidata giurisprudenza sopra citata, rende ancor più evidente la non necessaria sovrapponibilità delle fattispecie penali esistenti nei due ordinamenti nei limiti della individuazione dello stesso disvalore che deve essere posto al centro della disposizione penale. Non producono effetti le osservazioni della ricorrente all'erroneo riferimento contenuto nella sentenza impugnata al citato l'art. 291 dello stesso d.P.R. anziché alla pertinente previsione di cui all'art. 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; operazione attraverso la quale la difesa tenta di accreditare l'intervenuta depenalizzazione della condotta oggetto della decisione di condanna e su ciò fondare la carenza del presupposto della doppia incriminazione. La Corte territoriale, a prescindere dal non puntuale riferimento all'art. 291, evidenzia con chiarezza che la fattispecie in ordine alla quale è intervenuta condanna alla base della richiesta di consegna fosse afferente ad ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati. Non giova in proposito il richiamo operato dalla difesa alla giurisprudenza di questa Corte che è intervenuta in materia di reati fiscali analizzando le differenti ipotesi di contrabbando doganale di cui agli artt. 292 e 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, depenalizzate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in ordine alle quali ha escluso il requisito della doppia incriminazione (Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). Proprio la previsione di una differente disciplina sanzionatoria tra le ipotesi di generico contrabbando di merci di cui all'art. 292, rispetto a quelle di contrabbando di tabacchi lavorati esteri incluse nell'art. 291-bis rende invece evidente la volontà del legislatore di tenere ben distinte le due condotte in questione, così tenendo fermo solo per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri quel maggior rigore che è alla base del nucleo essenziale della disposizione penale. Non pregevole risulta l'osservazione contenuta nelle conclusioni secondo cui la fattispecie sarebbe comunque differente da quella prevista dall'art. 291-bis in quanto non avrebbe ad oggetto tabacchi lavorati esteri ma solo "tabacchi lavorati", tenuto conto che i fatti contestati attengono condotte di contrabbando di tabacchi lavorati che risultano logicamente "esteri" rispetto alla nazione di riferimento. 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la mancata conoscenza del processo e l'omessa notifica della decisione alla base della richiesta di consegna (censura l'intervenuta violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), I. 22 aprile 2005, n. 69). Si premette che l'art. 6, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede che tra le informazioni che il mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna deve contenere vi è, altresì, quella secondo cui se l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, la riceverà personalmente e subito dopo la consegna nello Stato membro di emissione con espressa informazione del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello per poter vedere riesaminata nel merito la decisione con la possibilità di produrre nuove prove e di conseguire una riforma (art. 6, comma 1-bis, lett. d, I. cit.). Sotto altro aspetto, si osserva che non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste dall'art. 6, I. 22 aprile 2005, n. 69. Secondo l'art. 18-ter, comma 3, I. cit., il destinatario del mandato di arresto europeo che non sia stato precedentemente informato del procedimento penale che si è svolto nei suoi confronti, può richiedere copia della sentenza su cui è fondato il mandato, dovendo la Corte di appello provvedere immediatamente all'inoltro della richiesta all'autorità emittente. Detta attività istruttoria deve essere compiuta nell'immediatezza dall'autorità richiesta e da quella richiedente senza che possa costituire causa di differimento della consegna o della relativa decisione, approfondimento incompatibile che è con la cognizione attribuita alla Corte di cassazione che, pur potendo verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, non ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, né istruttori, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna (Sez. 6, n. 19138 del 12/05/2021, Zbranca, Rv. 281160). Corretta risulta, pertanto, la sentenza là dove ha espressamente evidenziato come la richiesta contenesse espressa indicazione dei diritti spettanti alla condannata in ordine all'impugnazione della sentenza a seguito della notifica della decisione, così assolvendo ai necessari obblighi di verifica della completezza del mandato ex art. 6, cit. sotto lo specifico profilo che la difesa della ricorrente censura solo in questa sede. Dagli atti del procedimento, cui questa Corte ha accesso (Sez. 6, n. 47071 del 04/12/2009, Lefter, Rv. 245456; Sez. 6, n. 13812 del 25/03/2009, Leonowski, Rv. 243415), non emerge, infatti, che la ricorrente abbia lamentato in quella sede di merito la mancata conoscenza del procedimento, deduzione che, qualora posta, non avrebbe comunque potuto determinare un ritardo nell'adozione della decisione sulla consegna in quanto afferente a questione (il ritardo) inidonea ad influire sulla legittimità del provvedimento. 4. Gli esposti limiti dei poteri istruttori in capo alla Corte di appello fanno ritenere manifestamente infondato il terzo motivo con il quale la ricorrente censura la mancata attivazione di poteri officiosi della Corte territoriale rispetto al radicamento prospettato ex art. 18-bis, I. 22 aprile 2005, n. 69. È, infatti, onere che incombe sulla persona interessata alla consegna allegare documenti inidonei a provare il suo stabile "radicamento" in Italia, senza che la Corte di appello, in assenza di ulteriori e specifiche allegazioni, sia tenuta a compiere "ex officio" attività di integrazione istruttoria supplementare che avrebbe natura meramente esplorativa (Sez. F, n. 33865 del 30/07/2015, Hetes, Rv. 264372). Valutazione in ordine alla necessità di approfondimento istruttorio che la Corte territoriale, ex art. 16 I. 22 aprile 2005, n. 69, ha comunque effettuato, dando conto della solo rappresentata dimora presso il fratello da circa tre anni della Kardos, così espressamente escludendo che potessero essere utili ulteriori accertamenti. 5. L'escluso radicamento della ricorrente sul territorio nazionale secondo i criteri indicati dall'art. 18-bis, comma 2, I. 22 aprile 2005, n. 69 - secondo cui «(...) la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia (...)» - preclude la possibilità di scontare la pena in Italia, circostanza che rende manifestamente infondata il motivo teso a censurare l'omessa motivazione sul punto della Corte di appello. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla