CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 24315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 16 novembre 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 416 bis cod. pen.2. Il ricorso lamenta, in un unico motivo di impugnazione, plurime violazioni di legge e mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. c), e) ed f) cod. proc. pen. ed, in particolare: Inosservanza degli artt. 192 e 273, comma 1 bis, cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di tutti i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA]; la Difesa segnala l'inesistenza di intercettazioni sospette tra il ricorrente e gli altri sodali del clan camorristico, la mancata percezione di guadagni illeciti da parte del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'incompatibilità fra la finalità di favorire l'ipotizzato sodalizio criminale e le condotte distrattive poste in essere dai [OSCURATO:PERSONA] nonché la conseguente decisione dei correi di interrompere la dazione della cd. mesata al padre dell'odierno ricorrente; Inosservanza dell'art. 292 comma 2, lett. c) e c) bis, cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine alle argomentazioni difensive comprovanti l'insussistenza di gravi indizi di reità a carico del ricorrente e dell'elemento soggettivo dei reati di estorsione contestati alle lettere F) ed R) del capo di imputazione; la Difesa sostiene che non sussistono elementi indiziari da cui desumere che il capo della consorteria del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luigi, abbia delegato il figlio a riscuotere il provento di condotte estorsive ovvero la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza estorsiva delle somme consegnategli. Sussistenza dell'elemento soggettivo che non può esser dedotta esclusivamente dal rapporto di filiazione tra il ricorrente ed il padre [OSCURATO:PERSONA] Luigi come affermato apoditticamente dal Tribunale del Riesame. Inosservanza degli artt. 274 e 275, cod. proc. peli. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari presunte di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.; la Difesa lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari in considerazione del fatto che le ipotizzate condotte sono terminate nel febbraio del 2019. Mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare della custodia in carcere nonostante la risalenza nel tempo delle condotte contestate. 3. In data 12 aprile 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con allegato verbale di interrogatorio del 21 febbraio 2022 reso dal coindagato DESIO Alessandro nel corpo del quale lo stesso riferisce di aver mentito al [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla presunta apprensione dei proventi dell'estorsione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e di averlo fatto per seminare zizzania fra i suoi nemici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al reato di cui al capo R) della incolpazione in relazione al quale l'ordinanza va annullata con rinvio, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla sussistenza del profilo della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi A) ed F) ed alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. La doglianza relativa alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di estorsione commessa in danno della ditta Giochi-Fumarolo merita accoglimento, non avendo il Tribunale cautelare fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in ordine alla natura meramente ipotetica degli elementi fondanti il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nella condotta illecita descritta alla lettera R) del capo di incolpazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta sostanzialmente apparente, dovendo essere rilevata l'assenza di una completa e articolata considerazione delle risultanze acquisite, tenuto conto dei principi di diritto che governano il tema devoluto. Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di reità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172). L'ordinanza è, in particolare, affetta da evidente carenza motivazionale poiché, con argomentazioni illogiche e congetturali, ritiene che il ricorrente sia coinvolto nella estorsione di cui al capo R) solo in quanto la somma pagata a titolo di tangente dal CRISCUOLO è stata versata nelle mani di Fabio RIGIONE e, quindi, consegnata ad uno dei «fedelissimi» della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Appare evidente la natura assolutamente congetturale ed il salto logico che contraddistingue una affermazione che fonda la responsabilità del ricorrente su un elemento indiziario del tutto generico ed ambiguo; la natura meramente apparente della motivazione oggetto di ricorso è desumibile anche dalla mancata risposta alle doglianze difensive in ordine alla natura dei rapporti tra il RIGIONE ed il [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del Riesame ha, inoltre, affermato in modo apodittico che, in seguito all'arresto del boss [OSCURATO:PERSONA] Luigi, il RIGIONE continuava a riscuotere le somme estorte agli imprenditori su espresso mandato del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], basando tale affermazione esclusivamente su una affermazione ipotetica espressa dal co- imputato [OSCURATO:PERSONA] durante una conversazione intercettata nel corso delle indagini preliminari e senza nulla motivare su quanto affermato dal ricorrente in ordine alla mancanza di elementi da cui desumere un diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente nelle condotte estorsive ordinate dal padre prima della sua sopravvenuta detenzione. Con tale carente motivazione, i giudici del Riesame hanno ritenuto di dare risposta alle articolate argomentazioni con le quali la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto l'estraneità dell'indagato alla vicenda estorsiva oggetto di scrutinio. In sintesi: la omessa valutazione delle doglianze difensive, nella misura in cui queste ultime si presentano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione della gravità indiziaria degli elementi utilizzabili per la decisione, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto. Tanto premesso, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché altra sezione della Corte di appello di Napoli provveda a nuovo giudizio diretto a verificare la ricorrenza di gravi indizi di reità attestanti il coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione di cui alla lettera R) del capo di incolpazione. 3. Le doglianze relative ai reati di cui ai capi A) ed F) ed alle esigenze cautelari sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e cautelare, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che si sono esaurite in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).4. Le doglianze contenute nei motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagine 14, 25, 32 e 33 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria inerente i reati di cui alle lettere A) ed F) ed alla sussistenza delle esigenze cautelari con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa. 5. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento delle contestate condotte illecite, riscuotendo i ratei estorsivi dal 2017 al 2019 nella piena consapevolezza della origine e della finalità illecita di tali riscossioni. 5.1. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito. 5.2. La motivazione è congrua e logicamente inattaccabile anche nella parte in cui afferma, in conformità alle risultanze investigative, che l'estorsione è stata posta in essere approfittando della forza intimidatrice del clan camorristico di appartenenza ed al fine di agevolare l'organizzazione criminale capeggiata dal padre del ricorrente. Il Tribunale ha confutato l'obiezione difensiva secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe distratto le somme per un interesse personale così evidenziando un comportamento incompatibile con lo stabile inserimento del sodalizio mafioso. I giudici del riesame hanno evidenziato, con motivazione priva di illogicità, che l'episodio « è fortemente rappresentativo delle dinamiche delle organizzazioni camorristiche e delle tensioni e delle fibrillazioni che si possono realizzare all'interno delle stesse senza che questo possa essere interpretato o letto in termini di estraneità alle dinamiche medesime» (vedi pag. 16 dell'ordinanza impugnata). I malumori conseguenti alla scoperta da parte dei sodali che i [OSCURATO:PERSONA] si erano appropriati delle somme riscosse si sono, quindi, tradotti nella scelta del reggente BASILE di sospendere il versamento della «mesata» alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in una decisione «punitiva» che dimostra ulteriormente la sussistenza del legame associativo oggetto di scrutinio. Il Tribunale ha, inoltre, dettagliatamente indicato le intercettazioni da cui è desumibile con certezza il coinvolgimento del ricorrente nell'attività estorsiva di cui al capo F) dell'incolpazione e la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] dell'origine di tali condotte e della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso di cui era partecipe (vedi pagine da 25 a 33 dell'ordinanza impugnata) con un percorso motivazionale esaustivo e coerente con le risultanze investigative. La motivazione ha, infine, dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.416 bis c.p. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270122, sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv. 269179 e sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275699). 6. L'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato alla lettera A) dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati. I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che la partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto mafioso costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione al gruppo criminale (vedi Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448 - 01), anche in considerazione dell'esistenza di uno stretto rapporto di parentela fra il ricorrente e la figura apicale del clan di appartenenza (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940 - 01) e degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio camorristico riportati alle pagine da 25 a 32 della sentenza impugnata. 6.1. L'ordinanza impugnata, nell'attribuire al contenuto delle conversazioni intercorse tra gli appartenenti al clan ed intercettate nel corso delle indagini, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico del ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua ed esaustiva motivazione. Al riguardo, è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati - quale indubbiamente sono i temi affrontati dai soggetti intercettati in quanto direttamente attinenti a settori vitali della cosca [OSCURATO:PERSONA]- sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria qualora siano, come nel caso di specie, gravi, precise e concordanti (vedi Sez. 2 n. n. 10366 del 06/03/202, Mujà, Rv. 278590 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371). 6.2. Nel caso oggetto di scrutino non vi è dubbio, infatti, sulla sussistenza di tali requisiti di gravità indiziaria in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco e nei riferimenti al ricorrente ed il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione esclude la possibilità che gli stessi parlino non seriamente degli affari illeciti trattati ovvero che un interlocutore riferisca il falso all'altro. La motivazione inerente il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 7. Nell'ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sarebbero risalenti al febbraio 2019. La doglianza, formulata peraltro in termini assolutamente generici, è manifestamente infondata. Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione, in un caso di suffragata partecipazione a sodalizio mafioso, in assenza di qualsivoglia riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità e alla durata della partecipazione. 7.1. Si deve, in proposito, ricordare che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore. (Sez. 5, Sentenza n. 48285 del 12/07/2016 Cc. (dep. 16/11/2016) Rv. 268413 - 01 e altre successive). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, pertanto, solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 10/12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569). Il collegio condivide il predetto orientamento, evidenziando come, specialmente per le mafie storiche, non possa essere attribuita valenza esclusiva al cd. tempo silente. Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato ed il sodalizio criminoso in assenza di elementi concreti di segno contrario. 7.3. Nel caso oggetto di considerazione, non solo non sono stati acquisiti elementi in senso contrario in ordine alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantomeno sono stati allegati elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione di pericolosità, ma al contrario è stata correttamente valorizzata l'informativa di polizia giudiziaria del 03/11/2021 attestante la persistenza dell'associazione criminale oggetto di indagine desumibile da condotte attualizzanti il concreto pericolo di reiterazione del reato. La motivazione, peraltro, ha ad oggetto anche la valutazione della concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità della partecipazione, al legame di parentela del ricorrente con il capo della cosca, alla pervicacia criminale dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA] ed al precedente penale rivelatore di una indole particolarmente violenta e prevaricatrice. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dal ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dal [OSCURATO:PERSONA] con l'adesione al sodalizio criminale. A ciò va aggiunto che il Tribunale per il riesame, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe il [OSCURATO:PERSONA] valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità. L'attualità del pericolo è stata ritenuta in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive che si sono limitate a rimarcare il decorso del tempo tra la data dei fatti e quella di esecuzione della misura, emergenza giudicata legittimamente irrilevante dal provvedimento impugnato. 7.4. Sulla scorta di tali considerazioni la deduzione difensiva, incentrata sul rilievo attribuibile al tempo silente, è dunque totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale dimensione temporale del sodalizio e soprattutto alla natura della consolidata partecipazione ad esso da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impug