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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 23736/2026

Testo disponibile della fonte

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li atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del medesimo Tribunale, con la quale - per quanto qui rileva - era stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e ricoprire uffici direttivi all'interno delle persone giuridiche, per la durata di mesi dodici.

In particolare, il Tribunale ha escluso, dall'ambito applicativo della predetta misura, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rigettando invece l'analoga richiesta formulata dalla difesa con riferimento alla carica di consigliere di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] DELL'OGLIO.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della predetta istanza, motivata con l'assunto per cui l'oggetto del predetto [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe "nettamente diverso" da quello delle imprese coinvolte del procedimento (diversità invece accertata quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.).

Al riguardo, la difesa evidenzia invece la sussistenza della predetta diversità, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA], ente pubblico non economico istituito nel 1929, si occupava - come da statuto allegato - dell'attività regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo e dell'utilizzo anche per scopi irrigui dell'acqua attraverso l'emissario fiume Oglio.

Sotto altro profilo, si deduce violazione di legge perché la misura interdittiva applicata al [OSCURATO:PERSONA], in caso di persone giuridiche non esercenti attività di impresa, poteva trovare applicazione - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - alle sole persone giuridiche di diritto privato, e non anche a quelle di diritto pubblico (come il [OSCURATO:PERSONA]).

Tali doglianze venivano riprese e sviluppate, dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti ritualmente trasmessi.

3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ritiene infatti il Collegio che debbano essere condivise le censure mosse dalla difesa, anche con i motivi aggiunti tempestivamente depositati, al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale con riferimento alla distinzione operata - quanto all'ambito di operatività della misura interdittiva applicata al [OSCURATO:PERSONA] - tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in relazione alla quale la misura è stata esclusa) e il [OSCURATO:PERSONA] DELL'OGLIO (per il quale, al contrario, il Tribunale ha confermato la operatività del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi all'interno di persone giuridiche, applicato per dodici mesi al [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-quaterdecies e 483 cod. pen., a lui ascritto quale gestore della CHIARI 1 AGROENERGIA s.r.I.).

Nel sottolineare il minor rilievo del ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, il Tribunale ha tuttavia ritenuto di operare la predetta distinzione sulla base dell'oggetto sociale che, nel caso del 2CONSORZIO, non sarebbe "nettamente diverso" da quello delle società di interesse nel corso del procedimento (cfr. pag., 6 dell'ordinanza impugnata).

Tale affermazione, alquanto apodittica, non resiste alle censure difensive, imperniate non solo sulla natura pubblica del [OSCURATO:PERSONA] (alla luce di quanto affermato da questa Suprema Corte in relazione all'art. 32-bis cod. pen.: ..c. fr. •Sez. 6, n. 32682 del 27/05/2021, Sodani, Rv. 281840 - 01, secondo la qiiale'«la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati»), ma anche sulla eterogeneità dell'oggetto della CHIARI 1 AGROENERGIA s.r.I., ovvero della società gestita dal ricorrente secondo l'ipotesi accusatoria (produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del biogas originato da biomasse), rispetto all'attività del [OSCURATO:PERSONA] quale desumibile dall'art. 1 del relativo Statuto (riportato a pag. 3 seg. del ricorso: tra l'altro, la manutenzione dell'invaso del lago d'Iseo, la disciplina e vigilanza elle utenze dell'emissario fiume Oglio e delle relative opere di derivazione, la ripartizione e distribuzione delle acque tra le varie utenze).

3. In buona sostanza, il Tribunale ha reso sul punto una motivazione che - alla luce della diversità di oggetto appena richiamata, e dell'assenza di ulteriori specificazioni idonee ai fini che qui rilevano - non illustra adeguatamente le ragioni, giuridiche e di concreta opportunità, fondanti la decisione di mantenere la misura interdittiva, applicata al [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alle cariche amministrative del [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO.

Da ciò consegue l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del medesimo Tribunale, con la quale - per quanto qui rileva - era stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e ricoprire uffici direttivi all'interno delle persone giuridiche, per la durata di mesi dodici. In particolare, il Tribunale ha escluso, dall'ambito applicativo della predetta misura, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,rigettando invece l'analoga richiesta formulata dalla difesa con riferimento alla carica di consigliere di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] DELL'OGLIO. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della predetta istanza, motivata con l'assunto per cui l'oggetto del predetto [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe "nettamente diverso" da quello delle imprese coinvolte del procedimento (diversità invece accertata quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.). Al riguardo, la difesa evidenzia invece la sussistenza della predetta diversità, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA], ente pubblico non economico istituito nel 1929, si occupava - come da statuto allegato - dell'attività regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo e dell'utilizzo anche per scopi irrigui dell'acqua attraverso l'emissario fiume Oglio. Sotto altro profilo, si deduce violazione di legge perché la misura interdittiva applicata al [OSCURATO:PERSONA], in caso di persone giuridiche non esercenti attività di impresa, poteva trovare applicazione - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - alle sole persone giuridiche di diritto privato, e non anche a quelle di diritto pubblico (come il [OSCURATO:PERSONA]). Tali doglianze venivano riprese e sviluppate, dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti ritualmente trasmessi. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene infatti il Collegio che debbano essere condivise le censure mosse dalla difesa, anche con i motivi aggiunti tempestivamente depositati, al percorso argomentativo tracciato dal Tribunale con riferimento alla distinzione operata - quanto all'ambito di operatività della misura interdittiva applicata al [OSCURATO:PERSONA] - tra la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (in relazione alla quale la misura è stata esclusa) e il [OSCURATO:PERSONA] DELL'OGLIO (per il quale, al contrario, il Tribunale ha confermato la operatività del divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi all'interno di persone giuridiche, applicato per dodici mesi al [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-quaterdecies e 483 cod. pen., a lui ascritto quale gestore della CHIARI 1 AGROENERGIA s.r.I.). Nel sottolineare il minor rilievo del ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, il Tribunale ha tuttavia ritenuto di operare la predetta distinzione sulla base dell'oggetto sociale che, nel caso del 2CONSORZIO, non sarebbe "nettamente diverso" da quello delle società di interesse nel corso del procedimento (cfr. pag., 6 dell'ordinanza impugnata). Tale affermazione, alquanto apodittica, non resiste alle censure difensive, imperniate non solo sulla natura pubblica del [OSCURATO:PERSONA] (alla luce di quanto affermato da questa Suprema Corte in relazione all'art. 32-bis cod. pen.: ..c. fr. •Sez. 6, n. 32682 del 27/05/2021, Sodani, Rv. 281840 - 01, secondo la qiiale'«la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati»), ma anche sulla eterogeneità dell'oggetto della CHIARI 1 AGROENERGIA s.r.I., ovvero della società gestita dal ricorrente secondo l'ipotesi accusatoria (produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del biogas originato da biomasse), rispetto all'attività del [OSCURATO:PERSONA] quale desumibile dall'art. 1 del relativo Statuto (riportato a pag. 3 seg. del ricorso: tra l'altro, la manutenzione dell'invaso del lago d'Iseo, la disciplina e vigilanza elle utenze dell'emissario fiume Oglio e delle relative opere di derivazione, la ripartizione e distribuzione delle acque tra le varie utenze). 3. In buona sostanza, il Tribunale ha reso sul punto una motivazione che - alla luce della diversità di oggetto appena richiamata, e dell'assenza di ulteriori specificazioni idonee ai fini che qui rilevano - non illustra adeguatamente le ragioni, giuridiche e di concreta opportunità, fondanti la decisione di mantenere la misura interdittiva, applicata al [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alle cariche amministrative del [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO. Da ciò consegue l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. P.Q P.Q.M
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