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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28819/2026

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el ricorso;Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione ditribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentatanell'interesse di XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Avellino in data 8 gennaio 2026 con la quale venivaapplicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorsonell’omicidio aggravato di XXXXXXXXXXXX, commesso nella Casa circondariale diXXXXXXXXXXXXXXX il 22 ottobre 2024, decesso avvenuto in data 18 ottobre2025.1.1.

Il tribunale del riesame ha premesso che il Tribunale di Avellino,investito del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri detenuti per i fatti verificatisi nellaCasa circondariale di XXXXXXXXXXXXXXX il 22 ottobre 2024, ha, con ordinanzadel 14 novembre 2025, restituito gli atti al pubblico ministero in relazioneall’imputazione di tentato omicidio aggravato ai danni di XXXXXXX (capo A),essendo sopraggiunta la morte della persona offesa in conseguenza dellegravissime lesioni riportate nel corso dell’aggressione del 22 ottobre 2024;separata la posizione in merito alla condotta di omicidio, il giudizio è proseguitoper le restanti imputazioni (capo B e capo C).A seguito della regressione alla fase delle indagini preliminari, disposta perdiversità del fatto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellinoha disposto la misura cautelare oggetto di riesame in relazione alla più grave ediversa imputazione di concorso in omicidio aggravato ai danni di XXXXXXX,addebitata, tra gli altri, a XXXXXXXXXX.1.2.

Il tribunale del riesame ha dato atto che l'impugnazione, priva di motiviscritti, veniva argomentata nel corso dell'udienza camerale con riguardo allainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posto che, sulla base delledichiarazioni dell'imputato nonché della visione delle immagini e delledichiarazioni del teste XXXXXXXXXX, appartenente alla polizia penitenziaria,risulterebbe che l'imputato si è limitato a interporsi tra gli aggressori e la vittimasenza fornire alcun apporto causale all’aggressione e alla conseguente morte diXXXXXXX.Tanto premesso, il tribunale del riesame ha ricordato che l'imputato era giàstato attinto dalla misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino in data 7 marzo 2025 per vari reati, tra i quali iltentativo di omicidio in concorso ai danni di XXXXXXXXXXXX, e che taleordinanza era stata confermata dal Tribunale di Napoli, in funzione di tribunaledel riesame, così palesandosi, quanto alla responsabilità, uno stabile quadroindiziario non scalfito dalle successive acquisizioni dibattimentali, che hannosemmai portato alla più grave imputazione di omicidio per il sopravvenutodecesso dell’offeso in conseguenza delle lesioni infertegli il 22 ottobre 2024.1.3.

Quanto alle esigenze cautelari, la richiesta di riesame è stata giudicatainfondata per la gravità del fatto e la personalità dell’indagato.2.

Ricorre XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando due motivi.2.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’errore nellaindividuazione dell’imputato e alla partecipazione alle azioni contestate.Il tribunale del riesame, ripetendo pedissequamente la precedente ordinanzaassunta con riguardo all’imputazione di tentato omicidio, non ha esaminato, nédato risposta alle doglianze difensive che, a dimostrazione dell’estraneitàdell’ indagato, fanno leva sulle dichiarazioni testimoniali dell’agenteXXXXXXXXXX, escusso al dibattimento in data 12 settembre 2025; questi hariferito di ricordare [OSCURATO:PERSONA] soltanto nella seconda fase del pestaggio avvenutanell’atrio al piano terra dell’istituto detentivo: si tratta di un elemento a discaricoche non è stato considerato.Anche la prova tratta dalle videoregistrazioni è fallace perché il tribunale delriesame non ha risposto alle argomentazioni difensive, incentrate sull’esattaricostruzione dello sviluppo dei filmati, che dimostrano l’erronea identificazione diXXXXX causata dalla somiglianza dell’abbigliamento, essendo emerso che ilricorrente non aveva preso parte alla prima fase nella quale è statoasseritamente commesso il sequestro degli agenti di polizia penitenziaria.La motivazione è omessa con riguardo alla circostanza aggravante dellacrudeltà, che andava comunque esclusa perché gli aggressori hanno utilizzato,come riconosce il GUP del Tribunale di Avellino, gli strumenti dei qualidisponevano all’interno del carcere.2.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenzecautelari.Non sono state esaminate le problematiche di salute di [OSCURATO:PERSONA] che pureavevano in precedenza condotto il Magistrato di sorveglianza a disporre ladetenzione domiciliare.Inoltre, il tribunale del riesame non si è fatto carico della perizia sullacapacità di intendere e volere recentemente disposta dal Tribunale di Avellino nelgiudizio di merito.Inoltre, i vizi denunciati al primo motivo si riverberano anche sulle esigenzecautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il Tribunale del riesame ha dato atto, senza ricevere specifichecontestazioni dal ricorso, che la richiesta di riesame era stata formulata senzaallegazione dei motivi e che all’udienza camerale la difesa si era limitata asvolgere generiche argomentazioni, contestando la gravità del quadro indiziario,nonché la sussistenza delle esigenze cautelari.2.1.

È pertanto inammissibile il ricorso che, senza dedurre l’inesattaricapitolazione dell’impugnazione cautelare, contesta genericamente la gravitàindiziaria sia sotto il profilo dell’identificazione dell’imputato, sia dellapartecipazione alla rivolta e alla conseguente aggressione che ha portato allamorte di XXXXXXX.Deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale «in tema di riesame di una misura cautelarepersonale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e lafacoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza didoglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione dispecifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudicedel riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza diun provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titologenetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato» (Sez. 6, n.56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202; in precedenza Sez. 1, n. 54607 del02/11/2016, Milo, Rv. 268591).Appare, quindi, evidente che l’originaria genericità dell’impugnazionecautelare non consente al ricorrente di specificarla in sede di ricorso percassazione, denunciando un vizio della motivazione riguardante elementi indiziariche erano stati solo genericamente contestati perché, in sostanza, sirichiederebbe al giudice di legittimità di sostituirsi a quello di merito.3.

Sono, del resto, generiche e assertive le argomentazioni che contestano lagravità indiziaria perché si limitano a ribadire la versione difensiva, tentando diintrodurre una diversa valutazione dei filmati del sistema di videoregistrazionepresente all’interno dell’istituto di detenzione, e perché fanno leva su unaporzione della deposizione dibattimentale dell’agente XXXXXXXXXX che, proprioa causa delle condotte violente poste in essere anche ai suoi danni, non ha, inrealtà, potuto assistere a tutte le condotte oggetto di imputazione.3.1.

Sono, infine, meramente enunciate le doglianze sulla circostanzaaggravante della crudeltà, sicché nessuna risposta doveva essere fornita daltribunale del riesame che, in ogni caso, ha richiamato sul punto l’ordinanzagenetica che il ricorso omette di criticare.Del resto, l’argomento secondo il quale per commettere l’aggressione e ilsuccessivo omicidio sono stati usati strumenti e armi dei quali gli aggressorihanno avuto la disponibilità all’interno del carcere è priva di attinenza con lacrudeltà.La circostanza aggravante della crudeltà richiede una condotta eccedenterispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprimeun atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Sez. 1, n. 8272 del04/12/2025 - dep. 2026, Rusu, Rv. 289629 - 01), di tal che, fermo quanto inproposito ampiamente articolato nell’ordinanza genetica, la circostanza che glistrumenti impiegati siano stati occasionalmente reperiti e utilizzati, oltre allaforza bruta, per ledere e uccidere XXXXXXX con gratuite sofferenze, risulta privadi capacità critica e di attinenza alla contestata circostanza aggravante.4.

Anche il secondo motivo è inammissibile poiché si limita a reiterare legeneriche affermazioni riportate nel verbale di udienza circa l’attenuazione delleesigenze cautelari e le «problematiche di salute» dell’imputato, che il ricorsoneppure indica né qualifica in termini di incompatibilità.4.1.

Del resto, il ricorso non si confronta con la motivazione delprovvedimento impugnato che ha sottolineato l’allarmante pericolositàdell’imputato che si desume, tra l’altro, dalla programmazione della coraleazione, posta in essere da numerosi detenuti variamente armati, che hasopraffatto il personale penitenziario (sequestrato, minacciato e percosso), perdirigersi specificamente verso il locale di detenzione di XXXXXXX; la portablindata della cella è stata forzata, il detenuto estratto a viva forza eimmediatamente ferito e percosso da numerosi detenuti, con azioni coordinate econvergenti, e poi trascinato all’interno del carcere per essere nuovamentecolpito e ucciso a cagione delle gravissime lesioni inferte.4.2.

Priva di rilievo è, infine, la circostanza che il giudice di merito abbiadisposto una perizia sulla capacità di intendere e volere dell’imputato, nonessendone note le risultanze, né dedotte in questa sede le conseguenze che dauna tale situazione si dovrebbero trarre.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el ricorso;Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione ditribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentatanell'interesse di XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Avellino in data 8 gennaio 2026 con la quale venivaapplicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorsonell’omicidio aggravato di XXXXXXXXXXXX, commesso nella Casa circondariale diXXXXXXXXXXXXXXX il 22 ottobre 2024, decesso avvenuto in data 18 ottobre2025.1.1. Il tribunale del riesame ha premesso che il Tribunale di Avellino,investito del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri detenuti per i fatti verificatisi nellaCasa circondariale di XXXXXXXXXXXXXXX il 22 ottobre 2024, ha, con ordinanzadel 14 novembre 2025, restituito gli atti al pubblico ministero in relazioneall’imputazione di tentato omicidio aggravato ai danni di XXXXXXX (capo A),essendo sopraggiunta la morte della persona offesa in conseguenza dellegravissime lesioni riportate nel corso dell’aggressione del 22 ottobre 2024;separata la posizione in merito alla condotta di omicidio, il giudizio è proseguitoper le restanti imputazioni (capo B e capo C).A seguito della regressione alla fase delle indagini preliminari, disposta perdiversità del fatto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellinoha disposto la misura cautelare oggetto di riesame in relazione alla più grave ediversa imputazione di concorso in omicidio aggravato ai danni di XXXXXXX,addebitata, tra gli altri, a XXXXXXXXXX.1.2. Il tribunale del riesame ha dato atto che l'impugnazione, priva di motiviscritti, veniva argomentata nel corso dell'udienza camerale con riguardo allainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posto che, sulla base delledichiarazioni dell'imputato nonché della visione delle immagini e delledichiarazioni del teste XXXXXXXXXX, appartenente alla polizia penitenziaria,risulterebbe che l'imputato si è limitato a interporsi tra gli aggressori e la vittimasenza fornire alcun apporto causale all’aggressione e alla conseguente morte diXXXXXXX.Tanto premesso, il tribunale del riesame ha ricordato che l'imputato era giàstato attinto dalla misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Avellino in data 7 marzo 2025 per vari reati, tra i quali iltentativo di omicidio in concorso ai danni di XXXXXXXXXXXX, e che taleordinanza era stata confermata dal Tribunale di Napoli, in funzione di tribunaledel riesame, così palesandosi, quanto alla responsabilità, uno stabile quadroindiziario non scalfito dalle successive acquisizioni dibattimentali, che hannosemmai portato alla più grave imputazione di omicidio per il sopravvenutodecesso dell’offeso in conseguenza delle lesioni infertegli il 22 ottobre 2024.1.3. Quanto alle esigenze cautelari, la richiesta di riesame è stata giudicatainfondata per la gravità del fatto e la personalità dell’indagato.2. Ricorre XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, articolando due motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’errore nellaindividuazione dell’imputato e alla partecipazione alle azioni contestate.Il tribunale del riesame, ripetendo pedissequamente la precedente ordinanzaassunta con riguardo all’imputazione di tentato omicidio, non ha esaminato, nédato risposta alle doglianze difensive che, a dimostrazione dell’estraneitàdell’ indagato, fanno leva sulle dichiarazioni testimoniali dell’agenteXXXXXXXXXX, escusso al dibattimento in data 12 settembre 2025; questi hariferito di ricordare [OSCURATO:PERSONA] soltanto nella seconda fase del pestaggio avvenutanell’atrio al piano terra dell’istituto detentivo: si tratta di un elemento a discaricoche non è stato considerato.Anche la prova tratta dalle videoregistrazioni è fallace perché il tribunale delriesame non ha risposto alle argomentazioni difensive, incentrate sull’esattaricostruzione dello sviluppo dei filmati, che dimostrano l’erronea identificazione diXXXXX causata dalla somiglianza dell’abbigliamento, essendo emerso che ilricorrente non aveva preso parte alla prima fase nella quale è statoasseritamente commesso il sequestro degli agenti di polizia penitenziaria.La motivazione è omessa con riguardo alla circostanza aggravante dellacrudeltà, che andava comunque esclusa perché gli aggressori hanno utilizzato,come riconosce il GUP del Tribunale di Avellino, gli strumenti dei qualidisponevano all’interno del carcere.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenzecautelari.Non sono state esaminate le problematiche di salute di [OSCURATO:PERSONA] che pureavevano in precedenza condotto il Magistrato di sorveglianza a disporre ladetenzione domiciliare.Inoltre, il tribunale del riesame non si è fatto carico della perizia sullacapacità di intendere e volere recentemente disposta dal Tribunale di Avellino nelgiudizio di merito.Inoltre, i vizi denunciati al primo motivo si riverberano anche sulle esigenzecautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale del riesame ha dato atto, senza ricevere specifichecontestazioni dal ricorso, che la richiesta di riesame era stata formulata senzaallegazione dei motivi e che all’udienza camerale la difesa si era limitata asvolgere generiche argomentazioni, contestando la gravità del quadro indiziario,nonché la sussistenza delle esigenze cautelari.2.1. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza dedurre l’inesattaricapitolazione dell’impugnazione cautelare, contesta genericamente la gravitàindiziaria sia sotto il profilo dell’identificazione dell’imputato, sia dellapartecipazione alla rivolta e alla conseguente aggressione che ha portato allamorte di XXXXXXX.Deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità secondo il quale «in tema di riesame di una misura cautelarepersonale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e lafacoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza didoglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione dispecifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudicedel riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza diun provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titologenetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato» (Sez. 6, n.56968 del 11/09/2017, Ghezzo, Rv. 272202; in precedenza Sez. 1, n. 54607 del02/11/2016, Milo, Rv. 268591).Appare, quindi, evidente che l’originaria genericità dell’impugnazionecautelare non consente al ricorrente di specificarla in sede di ricorso percassazione, denunciando un vizio della motivazione riguardante elementi indiziariche erano stati solo genericamente contestati perché, in sostanza, sirichiederebbe al giudice di legittimità di sostituirsi a quello di merito.3. Sono, del resto, generiche e assertive le argomentazioni che contestano lagravità indiziaria perché si limitano a ribadire la versione difensiva, tentando diintrodurre una diversa valutazione dei filmati del sistema di videoregistrazionepresente all’interno dell’istituto di detenzione, e perché fanno leva su unaporzione della deposizione dibattimentale dell’agente XXXXXXXXXX che, proprioa causa delle condotte violente poste in essere anche ai suoi danni, non ha, inrealtà, potuto assistere a tutte le condotte oggetto di imputazione.3.1. Sono, infine, meramente enunciate le doglianze sulla circostanzaaggravante della crudeltà, sicché nessuna risposta doveva essere fornita daltribunale del riesame che, in ogni caso, ha richiamato sul punto l’ordinanzagenetica che il ricorso omette di criticare.Del resto, l’argomento secondo il quale per commettere l’aggressione e ilsuccessivo omicidio sono stati usati strumenti e armi dei quali gli aggressorihanno avuto la disponibilità all’interno del carcere è priva di attinenza con lacrudeltà.La circostanza aggravante della crudeltà richiede una condotta eccedenterispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprimeun atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Sez. 1, n. 8272 del04/12/2025 - dep. 2026, Rusu, Rv. 289629 - 01), di tal che, fermo quanto inproposito ampiamente articolato nell’ordinanza genetica, la circostanza che glistrumenti impiegati siano stati occasionalmente reperiti e utilizzati, oltre allaforza bruta, per ledere e uccidere XXXXXXX con gratuite sofferenze, risulta privadi capacità critica e di attinenza alla contestata circostanza aggravante.4. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché si limita a reiterare legeneriche affermazioni riportate nel verbale di udienza circa l’attenuazione delleesigenze cautelari e le «problematiche di salute» dell’imputato, che il ricorsoneppure indica né qualifica in termini di incompatibilità.4.1. Del resto, il ricorso non si confronta con la motivazione delprovvedimento impugnato che ha sottolineato l’allarmante pericolositàdell’imputato che si desume, tra l’altro, dalla programmazione della coraleazione, posta in essere da numerosi detenuti variamente armati, che hasopraffatto il personale penitenziario (sequestrato, minacciato e percosso), perdirigersi specificamente verso il locale di detenzione di XXXXXXX; la portablindata della cella è stata forzata, il detenuto estratto a viva forza eimmediatamente ferito e percosso da numerosi detenuti, con azioni coordinate econvergenti, e poi trascinato all’interno del carcere per essere nuovamentecolpito e ucciso a cagione delle gravissime lesioni inferte.4.2. Priva di rilievo è, infine, la circostanza che il giudice di merito abbiadisposto una perizia sulla capacità di intendere e volere dell’imputato, nonessendone note le risultanze, né dedotte in questa sede le conseguenze che dauna tale situazione si dovrebbero trarre.5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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