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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 42063/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2022, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 8 aprile 2016, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, chiedendo l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione degli artt. 581, lett. c) e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e la manifesta contraddittorietà della motivazione.

Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che i motivi di appello fossero generici in quanto privi della indicazione i. delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione e meramente reiterativi di temi già affrontati dal giudice di primo grado.

La Corte territoriale ha erroneamente applicato l'articolo 581 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dalla riforma del 2017 nonostante l'appello sia stato depositato due anni prima della modifica legislativa.

La motivazione è, altresì, contraddittoria nella parte in cui definisce precise e puntuali la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

1. La Corte territoriale non ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'atto di appello può esser dichiarato inammissibile solo quando i motivi difettino di specificità ovvero non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale, non competendo al giudice di appello la valutazione della manifesta infondatezza del gravame (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).

La valutazione dell'ammissibilità dell'appello si pone, infatti, in termini differenti e meno stringenti rispetto a quelli previsti il ricorso per cassazione in ragione del carattere di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952).

Il ricorrente che, non si limiti a contestare la decisione di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice, pone la Corte di merito nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, così evitando di ricadere nell'ambito dell'inammissibilità.

1.1. Nel caso di specie i giudici dell'appello affermano che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato alla mera riproposizione di argomentazioni sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso, in assenza di una indicazione delle ragioni idonee a sovvertire, sul piano logico e strutturale, le valutazioni del giudice di prime cure.

Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello proposto dal difensore dell'imputato può senz'altro escludersi che detto gravame fosse affetto da inammissibilità in quanto la difesa non si era limitata ad utilizzare mere formule di stile ovvero a contestare genericamente la motivazione, ma aveva posto argomenti finalizzati ad ottenere una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, così consentendo di individuare agevolmente l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di appello.

La difesa ha, in particolare, evidenziato una serie di elementi logico-fattuali (sprovvedutezza manifestata dal ricorrente in occasione della realizzazione della condotta delittuosa, giovane età ed incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], estraneità a contesti criminali, minimale gravità del danno cagionato alla persona offesa) in base ai quali era in astratto possibile ritenere maggiormente congrua una pena meno grave di quella irrogata dal giudice di primo grado, elementi meritevoli di valutazione da parte della Corte di merito in quanto non affrontati nel percorso motivazionale seguito dal Tribunale al fine di determinare il trattamento sanzionatorio Peraltro, avendo i giudici di appello proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in assenza delle garanzie del contraddittorio, si imponeva un'interpretazione ancor più restrittiva dell'inammissibilità per assenza di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile, tale da non esigere alcuna risposta da parte del giudice di appello su impulso dell'atto di impugnazione (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742), carenza non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio.

3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello perché proceda al giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2022, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 8 aprile 2016, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, chiedendo l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione degli artt. 581, lett. c) e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e la manifesta contraddittorietà della motivazione. Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che i motivi di appello fossero generici in quanto privi della indicazione i. delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'impugnazione e meramente reiterativi di temi già affrontati dal giudice di primo grado. La Corte territoriale ha erroneamente applicato l'articolo 581 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dalla riforma del 2017 nonostante l'appello sia stato depositato due anni prima della modifica legislativa. La motivazione è, altresì, contraddittoria nella parte in cui definisce precise e puntuali la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per i motivi che seguono. 1. La Corte territoriale non ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'atto di appello può esser dichiarato inammissibile solo quando i motivi difettino di specificità ovvero non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale, non competendo al giudice di appello la valutazione della manifesta infondatezza del gravame (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). La valutazione dell'ammissibilità dell'appello si pone, infatti, in termini differenti e meno stringenti rispetto a quelli previsti il ricorso per cassazione in ragione del carattere di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). Il ricorrente che, non si limiti a contestare la decisione di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice, pone la Corte di merito nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, così evitando di ricadere nell'ambito dell'inammissibilità. 1.1. Nel caso di specie i giudici dell'appello affermano che il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato alla mera riproposizione di argomentazioni sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso, in assenza di una indicazione delle ragioni idonee a sovvertire, sul piano logico e strutturale, le valutazioni del giudice di prime cure. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello proposto dal difensore dell'imputato può senz'altro escludersi che detto gravame fosse affetto da inammissibilità in quanto la difesa non si era limitata ad utilizzare mere formule di stile ovvero a contestare genericamente la motivazione, ma aveva posto argomenti finalizzati ad ottenere una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, così consentendo di individuare agevolmente l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di appello. La difesa ha, in particolare, evidenziato una serie di elementi logico-fattuali (sprovvedutezza manifestata dal ricorrente in occasione della realizzazione della condotta delittuosa, giovane età ed incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], estraneità a contesti criminali, minimale gravità del danno cagionato alla persona offesa) in base ai quali era in astratto possibile ritenere maggiormente congrua una pena meno grave di quella irrogata dal giudice di primo grado, elementi meritevoli di valutazione da parte della Corte di merito in quanto non affrontati nel percorso motivazionale seguito dal Tribunale al fine di determinare il trattamento sanzionatorio Peraltro, avendo i giudici di appello proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in assenza delle garanzie del contraddittorio, si imponeva un'interpretazione ancor più restrittiva dell'inammissibilità per assenza di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile, tale da non esigere alcuna risposta da parte del giudice di appello su impulso dell'atto di impugnazione (Sez. 3, n. 12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 259742), carenza non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello perché proceda al giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone t
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