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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 12696/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che_ haTcarmiusb7CII~o Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 giugno 2019, il Tribunale di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, per il reato previsto dall'art. 235 cod. pen., per aver violato l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartitogli con una precedente sentenza di condanna.

2. L'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Ancona che, il giorno 11 novembre 2019, emetteva sentenza recante, nel testo poi depositato il 28 novembre 2019: intestazione con l'indicazione delle generalità del Kruk e del reato contestatogli; motivazione priva di riferimenti al Kruk ma con riferimenti a [OSCURATO:PERSONA]; dispositivo del seguente tenore: «Visto l'art. 599 c.p.p., conferma la sentenza in data 07.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Motivazione entro giorni 90».

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto depositato il 17 marzo 2019 in cui deduceva, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 111, sesto comma, Cost. e agli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 185, 546, cod. proc. pen.

La sentenza è nulla perché, pur riportando nell'intestazione le generalità dell'imputato e le indicazioni relative al processo nei suoi confronti, reca nella motivazione e nel dispositivo indicazioni riferibili ad altro soggetto.

4. Con provvedimento del 19 marzo 2020, la Corte di appello di Ancona disponeva che, nella citata sentenza, le pagine da 1 a 6, relative a [OSCURATO:PERSONA], venissero sostituite con le pagine da 1 a 6 ivi allegate, nelle quali era riportato dispositivo del seguente tenore, riferibile alla suddetta sentenza di primo grado recante la condanna del Kruk: «Visto l'art. 599 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza impugnata, esclude la recidiva e ridetermina la pena in anni 1 di reclusione.

Conferma nel resto.

Motivazione entro giorni 90».

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovo atto di ricorso per cassazione, depositato il 12 maggio 2020, in cui deduceva, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata riduzione di un terzo della pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ricorso per cassazione, depositato il 17 marzo 2020, è fondato e deve essere accolto, con superamento di ogni rilevanza del secondo atto di ricorso, depositato il 12 maggio 2020.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, a norma dell'art. 546, cod. proc. pen., è nulla la sentenza di appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, Rv. 272811).

È stato chiarito che la sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato, ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto, è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice de plano e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti (Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Rv. 275910).

È pure nullo, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Rv. 279888).

1.2. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, al caso in esame, deve affermarsi la nullità insanabile della citata sentenza di appello.

Sia la motivazione, sia il dispositivo di detta sentenza, recano, infatti, riferimenti a persona diversa dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], e sono privi di indicazioni a quest'ultimo.

Tali vizi sono così radicali da non poter essere qualificati come errori materiali emendabili con la relativa procedura.

Peraltro, il citato provvedimento che ha disposto la sostituzione di pagine della sentenza di appello risulta adottato dopo la scadenza del termine per il deposito di essa.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, 21 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che_ haTcarmiusb7CII~o Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 giugno 2019, il Tribunale di Ancona, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, per il reato previsto dall'art. 235 cod. pen., per aver violato l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartitogli con una precedente sentenza di condanna. 2. L'imputato proponeva gravame rivolto alla Corte di appello di Ancona che, il giorno 11 novembre 2019, emetteva sentenza recante, nel testo poi depositato il 28 novembre 2019: intestazione con l'indicazione delle generalità del Kruk e del reato contestatogli; motivazione priva di riferimenti al Kruk ma con riferimenti a [OSCURATO:PERSONA]; dispositivo del seguente tenore: «Visto l'art. 599 c.p.p., conferma la sentenza in data 07.11.2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Motivazione entro giorni 90». 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto depositato il 17 marzo 2019 in cui deduceva, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza della legge processuale in relazione all'art. 111, sesto comma, Cost. e agli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 185, 546, cod. proc. pen. La sentenza è nulla perché, pur riportando nell'intestazione le generalità dell'imputato e le indicazioni relative al processo nei suoi confronti, reca nella motivazione e nel dispositivo indicazioni riferibili ad altro soggetto. 4. Con provvedimento del 19 marzo 2020, la Corte di appello di Ancona disponeva che, nella citata sentenza, le pagine da 1 a 6, relative a [OSCURATO:PERSONA], venissero sostituite con le pagine da 1 a 6 ivi allegate, nelle quali era riportato dispositivo del seguente tenore, riferibile alla suddetta sentenza di primo grado recante la condanna del Kruk: «Visto l'art. 599 c.p.p. In parziale riforma della sentenza impugnata, esclude la recidiva e ridetermina la pena in anni 1 di reclusione. Conferma nel resto. Motivazione entro giorni 90». 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva nuovo atto di ricorso per cassazione, depositato il 12 maggio 2020, in cui deduceva, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata riduzione di un terzo della pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ricorso per cassazione, depositato il 17 marzo 2020, è fondato e deve essere accolto, con superamento di ogni rilevanza del secondo atto di ricorso, depositato il 12 maggio 2020. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, a norma dell'art. 546, cod. proc. pen., è nulla la sentenza di appello che, pur riportando correttamente il nome dell'imputato, la sentenza di primo grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione relativa ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l'errore non è emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell'intero giudizio (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, Rv. 272811). È stato chiarito che la sentenza che individui correttamente, nell'intestazione, le generalità dell'imputato, ma rechi una motivazione e un dispositivo relativi a pronuncia emessa nei confronti di altro soggetto, è affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la quale non può intendersi utilmente sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per effetto di un provvedimento correttivo che sia stato adottato dal giudice de plano e depositato dopo il decorso del termine assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., e comunque quando il provvedimento nullo ha già prodotto i suoi effetti (Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019, Rv. 275910). È pure nullo, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Rv. 279888). 1.2. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, al caso in esame, deve affermarsi la nullità insanabile della citata sentenza di appello. Sia la motivazione, sia il dispositivo di detta sentenza, recano, infatti, riferimenti a persona diversa dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], e sono privi di indicazioni a quest'ultimo. Tali vizi sono così radicali da non poter essere qualificati come errori materiali emendabili con la relativa procedura. Peraltro, il citato provvedimento che ha disposto la sostituzione di pagine della sentenza di appello risulta adottato dopo la scadenza del termine per il deposito di essa. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, 21 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] IN C
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