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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33140/2022

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e 9 LI° ORDINANZA sul ricorso n. 19526/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n. 102, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Juva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1812/2017 della Corte di appello di Milano pubblicata il 2 maggio 2017; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2017 la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile, in ragione della sua tardività, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della nullità del lodo arbitrale emesso il 10 maggio 2013 a definizione della controversia insorta fra tali persone e la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di vendita di quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. stipulato fra tali soggetti il 9 luglio 2008. 1.1 Questa, in sintesi è la motivazione alla base di tale decisione: la clausola compromissoria è contenuta in contratto stipulato il 9 luglio 2008; insorta controversia fra le parti di tale il contratto, il lodo che la lite definì venne emesso il 10 maggio 2013; il lodo venne dalla [OSCURATO:SOCIETA]. notificato in forma esecutiva, unitamente al precetto, a Paolo e [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2014 mediante consegna di tale atto a tali persone; detta modalità di notificazione personale alle parti del lodo era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ.; tale termine venne a scadenza il 9 aprile 2014; l'impugnazione in sede giudiziale del lodo venne proposta con atto notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] il "25-26 giugno 2014" ed è quindi tardiva; prima della riforma dell'arbitrato del 2006 la giurisprudenza di legittimità era ferma nell'affermare il principio secondo cui solo la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente era idonea a determinare il decorso del termine breve per la sua impugnazione, anche se la parte era stata assistita nel giudizio arbitrale da difensore con procura e anche se il lodo era "stato notificato in forma esecutiva unitamente al precetto"; le sezioni unite della Corte di cassazione avevano poi chiarito che la notificazione alla parte dell'impugnazione del lodo presso il suo difensore con procura domiciliatario era nulla e tale vizio era sanabile, con effetto ex tunc, con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; con la riforma del 2006 è stato disposto che "in ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione" (art. 816-bis cod. proc. civ.); alla luce del tenore letterale della citata disposizione del codice di rito è dunque prevista la validità della notificazione anche al difensore ma non la sua obbligatorietà, restando così inalterata la facoltà di notificazione anche alla parte personalmente; l'esercizio di tale ultima facoltà, concorrente con quella della notificazione al difensore domiciliatario, è idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo anche se la parte destinataria dell'atto si sia difesa nel procedimento arbitrale eleggendo domicilio presso il proprio difensore, salva però l'ipotesi "(non ricorrente nel caso in oggetto)" in cui la stessa abbia dichiarato espressamente l'obbligatorietà della notificazione presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, cod. proc. civ., nel contratto contenente la clausola compromissoria; la riforma del 2006 "ha scelto una soluzione mediana che consente entrambe le modalità, essendo la notifica presso il difensore prevista quale facoltà alternativa"; l'inciso "in ogni caso" contenuto nel citato art. 816-bis del codice di rito va interpretato "nel senso che la possibilità di notificare presso il difensore il lodo e la relativa impugnazione prescinde dall'elezione di domicilio e, quindi, può essere fatta "sempre e comunque"; la riforma ha dunque inteso por termine alla precedente querelle "semplicemente ampliando le facoltà di notificazione, ma non sostituendo con quella al difensore (prima non consentita) quella diretta alla parte personalmente"; per tali motivi è inammissibile l'impugnazione del lodo proposta oltre il termine previsto dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ.

3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

6. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

7. Il ricorrente ha depositato memoria anche in replica a quella della parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli artt. 816-bis, 824-bis e 828 cod. proc. civ., in quanto: il citato art. 816-bis ha, nella prima parte, previsto che il difensore con procura nel procedimento arbitrale ha poteri più ampi di quelli dalla legge attribuitigli nel processo di cognizione ("in mancanza di espressa limitazione la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo"); la conseguenza è che la disposizione secondo cui "in ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione", contenuta nello stesso articolo di legge, costituisce norma di chiusura del sistema; se dunque nel procedimento arbitrale la parte nomina un difensore e presso di lui elegge domicilio, il difensore è dotato anche del potere di ricevere le notificazioni destinate alla parte, con la conseguenza che nel caso di difesa tecnica la notificazione del lodo deve essere eseguita esclusivamente al difensore domiciliatario per provocare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo (i cui effetti sono equiparati a quelli della sentenza dall'art. 824-bis del codice di rito) previsto dal successivo art. 828, primo comma, cod. proc. civ., mentre se manca l'elezione del domicilio presso il difensore la notificazione può, allo scopo, essere eseguita anche al difensore, oltre che alla parte; nel caso di specie esso ricorrente aveva espressamente eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, con la conseguenza che la notificazione a esso ricorrente del lodo in forma esecutiva e del precetto non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo; al momento della notificazione dell'atto di impugnazione di tale atto da parte di esso ricorrente non era ancora decorso il termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 828 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata è viziata da violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la Corte di appello di Milano pronunciata sull'eccezione, sollevata da esso ricorrente con la memoria depositata il 9 febbraio 2015, di inidoneità della notificazione del lodo in forma esecutiva e del contestuale precetto a far decorrere il termine breve di impugnazione del lodo da parte di esso ricorrente; manifestandosi la volontà della parte di porre sollecitamente termine al processo solo con la notificazione del lodo in copia conforme, non anche con la notificazione in concreto eseguita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], idonea solo a manifestare la volontà di tale soggetto di intraprendere l'esecuzione forzata sulla base del lodo.

3. I due motivi, fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 Costituisce affermazione comune alle parti quella secondo cui la domanda di arbitrato fra le stesse, oggetto della pronuncia contenuta nel lodo impugnato avanti la Corte di appello di Milano, venne proposta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 27, comma 4, di detto decreto, trova applicazione la disciplina dell'arbitrato quale risultante dalle modificazioni al codice di procedura civile recate dal decreto medesimo.

Le parti sono altresì concordi nell'affermare che la clausola arbitrale alla base dell'incarico da esse conferito agli arbitri non conteneva la previsione dell'elezione di domicilio presso il difensore quale luogo per la notificazione del lodo e della sua impugnazione per nullità.

Il ricorrente, infine, non deduce che i giorni delle notificazioni del lodo arbitrale e della sua impugnazione siano diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata. 3.2 La questione in questa sede controversa è quella dell'individuazione dell'atto idoneo a far decorrere il c.d. termine breve per l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale previsto dal vigente art. 828, primo comma, cod. proc. civ.

Tale disposizione: indica il termine per tale impugnazione in novanta giorni; fissa la decorrenza di tale termine a partire dal giorno di notificazione del lodo. 3.3 Nel vigore della disciplina dell'arbitrato anteriore alla sua riforma attuata con la legge n. 25 del 1994, la giurisprudenza di legittimità era, pur con talune, minoritarie, voci dissonanti, sostanzialmente ferma nell'affermare il principio secondo cui la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine (a quel tempo) di trenta giorni per l'impugnazione per nullità del lodo, ai sensi dell'art. 828 primo comma cod. proc. civ., anche quando la parte medesima sia stata assistita da un procuratore nel giudizio arbitrale, eleggendo o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito (in questo senso, cfr. gli arresti costituiti da: Cass.

S.U. n. 2809 del 1987; Cass.

S.U. n. 5918 del 1983). 3.4 In riferimento alla disciplina dell'arbitrato quale risultante dalla riforma attuata dalla legge n. 25 del 1994, identico ordine di concetti è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che affermò che la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. e tale scelta legislativa non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ma è giustificata dalle fondamentali differenze esistenti tra il giudizio arbitrale e quello pendente innanzi al giudice ordinario (in questo senso, cfr. Cass. n. 6300 del 2000; Cass. n. 13906 del 2007 e Cass. n. 17420 del 2004 hanno avuto modo di precisare che il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita - con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato - mediante notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario). 3.5 La giurisprudenza di legittimità ebbe però modo di precisare che detta regola non trova applicazione ove la parte destinataria della notificazione del lodo arbitrale sia lo Stato o altro ente pubblico ammesso alla difesa erariale, nei confronti dei quali, per far decorrere il termine breve di cui all'art. 828 cod. proc. civ., è necessaria la notifica del lodo presso l'Avvocatura dello Stato, alla stregua di quanto testualmente disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 che nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura prescrive siano presso di essa notificati tutte le citazioni e i ricorsi davanti ai giudici o agli arbitri, nonché tutte le sentenze; e che in contrario non, potesse rilevare neppure la riforma dell'arbitrato recata dalla citata legge del 1994 che, riformulando anche il testo dell'art. 826 cod. proc. civ., ha escluso qualsiasi possibilità di equiparazione del lodo alla sentenza; risultando evidente che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 ha inteso sancire unicamente la necessità di recapitare presso l'Avvocatura non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla sua natura, senza, dunque, la possibilità di ipotizzare una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l'eventuale contumacia in giudizio dell'amministrazione (in questo senso, cfr.: Cass. n. n. 12718 del 2012; Cass. n. 18849 del 2011; Cass. n. 13197 del 2006; Cass. n. 6847 del 2004).

Corollario di tali ordini di concetti fu l'affermazione, da parte di Cass.

S.U. n. 3075 del 2003, del principio (in sede di composizione di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) secondo cui, sempre nella disciplina dell'arbitrato risultante dalle modificazioni recate dalla citata legge del 1994, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale «deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto o affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario-domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità.

Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tune (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.».

3.6. In riferimento alla disciplina dell'arbitrato risultante dalle modificazioni recate dal d.lgs. n. 40 del 2006 Cass. n. 32028 del 2019 ha avuto modo di affermare (facendo propri i principi espressi dalle, sopra citate, Cass. n. 6300 del 2000 e Cass.

S.U. n. 3075 del 2003) che la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente (dall'ordinanza risulta che la notificazione fu eseguita mediante consegna del lodo presso la sede della società parte del giudizio arbitrale) è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; in quanto in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. (l'obbligazione di fonte legale della notificazione della sentenza al difensore ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è secondo l'ordinanza «necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale»).

Alla base dell'affermazione di tale principio non vi è specifica riflessione sul contenuto precettivo dell'art. 360-bis, primo comma, ultima frase, cod. proc. civ. di momento che: la parte ricorrente deduceva, a fondamento della sua richiesta di cassazione della sentenza impugnata (che ebbe a ritenere tardiva l'impugnazione del lodo proposta oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo alla parte personalmente) che la clausola compromissoria sarebbe stata modificata nel corso del procedimento arbitrale nel senso della previsione della notificazione del lodo mediante consegna ai difensori con procura delle parti; la Corte ebbe ad affermare l'insindacabilità dell'interpretazione (contraria a quella propugnata dal ricorrente) data dalla sentenza impugnata alle affermazioni dai difensori con procura delle parti fatte nel corso del procedimento arbitrale. 3.7 L'art. 816-bis, primo comma, contiene in primo luogo disposizioni evidenzianti differenze sostanziali del procedimento arbitrale da quelli, di natura contenziosa aventi per oggetto diritti soggettivi delle parti, che si svolgono di regola avanti il giudice ordinario.

In particolare, le prime quattro frasi del primo comma prevedono che: sono le parti a stabilire, prima dell'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato (prima frase); in mancanza di tali norme di fonte pattizia gli arbitri sono facoltizzati a regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato "nel modo che ritengono più opportuno" (seconda frase); nel regolare lo svolgimento del procedimento gli arbitri "debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa" (terza frase); le parti "possono stare in arbitrato per mezzo di difensori" (quarta frase).

La disciplina legale propria del procedimento arbitrale delineata dalle testé citate disposizioni è dunque nettamente divergente da quella caratterizzante i procedimenti (ordinario di cognizione; sommario di cognizione; speciali) avanti il giudice di merito, in quanto: il giudice deve seguire le regole del procedimento fissate dalla legge, compresa quella dell'uso della lingua italiana in tutto il procedimento e quella dell'obbligo della comunicazione o notificazione al difensore costituito degli atti del procedimento (art. 170, primo comma, cod. proc. civ.); le parti debbono stare in giudizio per mezzo di difensori, salvi i casi previsti in via di eccezione dagli artt. 82 e 84 cod. proc. civ.

La quinta e la sesta frase del primo comma in esame sono nel senso che: in mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore "si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo" (quinta frase); "in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione" (sesta frase). 3.8 In considerazione del tenore letterale della disposizione contenuta nell'ultima proposizione dell'articolo in esame, autorevole dottrina, largamente maggioritaria, afferma che la notificazione al difensore del lodo arbitrale e della sua impugnazione è prevista come meramente facoltativa (mentre nel processo avanti il giudice essa è obbligatoria) e costituisce alternativa, dalla legge consentita, alla notificazione di ciascuno tali atti alla parte personalmente; in tal guisa esprimendo la volontà del legislatore di imprimere il carattere della validità anche a tale modalità di notificazione (mentre nel regime precedente la riforma il "diritto vivente" era - come visto - nel senso della sua nullità, ancorché sanabile).

Secondo tale orientamento dottrinario, dunque, la notificazione del lodo è quella 'della sua impugnazione sono valide tanto nel caso in cui vengano fatte alla parte personalmente quanto in quello in cui esse siano eseguite mediante consegna di tali atti al difensore che la parte destinataria di uno di tali atti abbia nominato nel giudizio arbitrale.

Tale interpretazione - caratterizzante anche la sentenza impugnata - è condivisa dal Pubblico Ministero, secondo cui la previsione della possibilità di notificazione degli atti in discorso al procuratore costituito nel giudizio arbitrale "non può che essere intesa in senso additivo rispetto alla possibilità della notificazione alla parte personalmente"; non comprendendosi altrimenti "il motivo per il quale l'art. 816-bis c.p.c. impieghi il predicato verbale può, anziché il predicato verbale si fa, usato dall'art. 285 c.p.c. per esprimere un precetto processuale evidentemente imperativo e che non tollera alternative (la notificazione al procuratore costituito)". 3.9 Il ricorrente sostiene invece che la disposizione in discorso debba interpretarsi nel senso che: la notificazione deve essere sempre eseguita mediante consegna degli atti solo presso il difensore con procura domiciliatario della parte del giudizio arbitrale; nel caso in cui la parte si avvalga dell'opera di difensore nel giudizio arbitrale ma non abbia presso lo stesso difensore eletto domicilio, la notificazione è valida sia se eseguita personalmente alla parte che mediante consegna al difensore; la notificazione deve farsi alla parte personalmente se questa non abbia nominato difensore nel procedimento arbitrale.

Tale ricostruzione della disciplina relativa alla luogo di notificazione del lodo arbitrale e della sua impugnazione effettuata dal ricorrente è di natura extratestuale, in quanto dà allo scopo rilevanza esclusiva alla elezione di domicilio della parte presso il difensore con procura, a dire del ricorrente conseguente al contenuto dei poteri assegnati dalla disposizione di legge in esame (in effetti, più lati di quelli dal codice previsti per il procuratore nel processo di cognizione avanti il giudice).

Nell'art. 816-bis cod. proc. civ. non vi è però alcuna disposizione relativa all'elezione di domicilio delle parti nel procedimento arbitrale; essendo ciò coerente con le specifiche modalità di svolgimento di tale procedimento, affidate all'autonomia negoziale delle parti o, in mancanza, alle determinazioni sul punto adottate dagli arbitri, con il solo limite costituito dall'obbligo legale per costoro di attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Sotto altro, concorrente, profilo, il ricorrente sembra dare per scontato che la notificazione della sentenza (cui il ricorrente equipara il lodo arbitrale alla luce del contenuto precettivo dell'art. 824-bis cod. proc. civ.) debba necessariamente farsi al domicilio eletto dalla parte presso il difensore con procura ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione.

In contrario si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di interpretazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. è nel senso che la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale ovvero eletto) del medesimo, sicché restano irrilevanti sia l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio fatte dalla parte stessa, sia l'eventuale mancanza di tale indicazione ovvero elezione (in questo senso, cfr.: Cass.

S.U. n. 7827 del 1991; Cass. n. 8169 del 2004; sul medesimo presupposto è stato precisato, da Cass.

S.U. n. 20845 del 2007 e da Cass.

S.U. n. 6419 del 2008, che il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo -in applicazione dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 -, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti; • nel medesimo ordine di concetti si è affermato poi che quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - semprechè tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte; in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 4600 del 2000; n. 5759 del 2004; Cass. n. 2774 del 2011).

Orbene, l'art. 816-bis, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ. evidenzia con chiarezza che è il difensore con procura della parte il destinatario esclusivo della notificazione dalla norma consentita, in alternativa a quella fatta alla parte, così conformandosi alla disciplina prevista dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. nell'interpretazione testé richiamata; con conseguente irrilevanza, ai fini della validità della notificazione, di qualunque elezione di domicilio fatta dalla parte del procedimento arbitrale che in esso abbia conferito procura a difensore. 3.10 Ai fini della decorrenza del c.d.

"termine breve" di cui all'art. 828 cod. proc. civ., la disposizione contenuta nell'art. 816-bis, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la notificazione del lodo arbitrale e quella della sua impugnazione possono farsi mediante consegna di tali atti: alla parte personalmente; in alternativa, al difensore eventualmente nominato dalla parte nel procedimento arbitrale dal lodo definito, senza che allo scopo assuma alcun rilievo l'eventuale elezione di domicilio presso il professionista fatta dalla parte.

La notificazione alla parte trova la sua ragione nella rilevante differenza fra procedimento arbitrale e processo avanti il giudice desumibile dal contenuto del medesimo art. 816-bis, primo comma, del codice di rito.

Infatti: gli arbitri non sono tenuti a seguire le norme processuali del giudizio avanti il giudice, atteso che spetta alle parti stabilire le norme che gli arbitri debbono osservare e che, in difetto, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno; nel procedimento arbitrale non vige l'obbligatorietà del ministero del difensore, poiché il giudizio si svolge direttamente nei confronti delle parti, le quali hanno meramente la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza di un difensore.

Non può quindi ritenersi applicabile la norma che sancisce l'esecuzione di comunicazioni e notificazioni esclusivamente al procuratore costituito (art. 170 cod. proc. civ.), poiché tale norma è necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale.

La disposizione secondo cui "in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo" (che fra le parti ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione: art. 824-bis cod. proc. civ.) "e della notificazione della sua impugnazione", attribuisce validità anche alla notificazione di tali atti che sia fatta al difensore con procura della parte che ha partecipato al procedimento quale alternativa alla notificazione degli stessi alla parte personalmente; in tal guisa confermando la differenza sostanziale, anche quanto al regime delle impugnazioni, fra la disciplina dell'arbitrato e quella del processo avanti il giudice.

Tale differenza sostanziale è stata di recente confermata, in motivazione (§ 6.), da Cass.

S.U. n. 8776 del 2021 secondo cui «il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato».

L'interpretazione data dalla sentenza impugnata alla disposizione scrutinata è in conclusione conforme a diritto 3.11 Il ricorrente deduce poi che la Corte di appello di Milano non si sarebbe pronunciata, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'eccezione, da lui sollevata, di inidoneità della notificazione del lodo in forma esecutiva e del contestuale precetto a far decorrere il termine breve di impugnazione del lodo da parte di esso ricorrente; manifestandosi la volontà della parte di porre sollecitamente termine al processo solo con la notificazione del lodo in copia conforme, non anche con la notificazione in concreto eseguita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], idonea solo a manifestare la volontà di tale soggetto di intraprendere l'esecuzione forzata sulla base del lodo.

Tale censura è infondata in quanto la sentenza impugnata, nel far propri i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite formatasi prima delle riforma dell'arbitrato del 2006, afferma "essere stato pacifico che la notifica del lodo arbitrale alla parte personalmente fosse idonea a determinare il decorso del termine breve per la sua impugnazione, anche qualora parte risultasse assistita nel giudizio arbitrale da procuratore e anche se il lodo fosse stato notificato in forma esecutiva unitamente al precetto" (pag. 3 della sentenza).E' vero che la sentenza impugnata riferisce detta affermazione alla giurisprudenza di legittimità da essa citata, ma è altrettanto vero che la questione relativa alla idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo arbitrale della notificazione del lodo in forma esecutiva alla parte personalmente è implicitamente esaminata; dando la sentenza per scontata la conformità a diritto di tale affermazione.

In ogni caso, è da rimarcare che nel processo avanti il giudice la notifica alla parte personalmente della sentenza in forma esecutiva unitamente al precetto è costantemente considerata, dalla giurisprudenza di legittimità, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza medesima non in ragione della volontà espressa dal notificante mediante tale atto ma perché tale modalità di notificazione è contraria al precetto desumibile dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. che impone - come evidenziato nel precedente § 3.9 - che la notifica di tale atto sia fatta al difensore con procura della parte (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 19876 del 2016; Cass. n. 16804 del 2015; Cass. n. 13428 del 2010).

La notifica del lodo arbitrale alla parte personalmente è però valida per le ragioni indicate nel precedente § 3.10 e l'apposizione al lodo ad essa notificato della formula esecutiva (come avvenuto nel caso di specie): manifesta la volontà del notificante di provocare l'esecuzione forzata; non è però incompatibile - come evidenziato anche dal Pubblico Ministero - con la sua volontà, sempre implicita, di porre termine al procedimento provocando l'impugnazione del lodo da parte del destinatario dell'atto (in questo senso, in riferimento alla equipollenza alla notificazione effettuata al procuratore costituto della parte prescritta dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. di quella della sentenza munita di clausola esecutiva fatta ai fini dell'esecuzione alla parte presso il difensore domiciliatario, con conseguente idoneità di tale notifica a far , decorrere il termine breve di impugnazione della sentenza, la giurisprudenza di legittimità è sul punto costante; cfr., comunque, per tutte: Cass. n. 18493 del 2014; Cass. n. 13546 del 2009; Cass. n. 11216 del 2008; Cass. n. 14642 del 2001; Cass.n. 276 del 1999; Cass. n. 2121 del 1990).

Anche sotto il profilo esaminato la sentenza impugnata è immune da censura.

4. In conclusione: il ricorso è rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 13.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 9 LI° ORDINANZA sul ricorso n. 19526/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n. 102, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Juva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1812/2017 della Corte di appello di Milano pubblicata il 2 maggio 2017; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2017 la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile, in ragione della sua tardività, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della nullità del lodo arbitrale emesso il 10 maggio 2013 a definizione della controversia insorta fra tali persone e la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di vendita di quote di partecipazione al capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. stipulato fra tali soggetti il 9 luglio 2008. 1.1 Questa, in sintesi è la motivazione alla base di tale decisione: la clausola compromissoria è contenuta in contratto stipulato il 9 luglio 2008; insorta controversia fra le parti di tale il contratto, il lodo che la lite definì venne emesso il 10 maggio 2013; il lodo venne dalla [OSCURATO:SOCIETA]. notificato in forma esecutiva, unitamente al precetto, a Paolo e [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2014 mediante consegna di tale atto a tali persone; detta modalità di notificazione personale alle parti del lodo era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 828, primo comma, cod. proc. civ.; tale termine venne a scadenza il 9 aprile 2014; l'impugnazione in sede giudiziale del lodo venne proposta con atto notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] il "25-26 giugno 2014" ed è quindi tardiva; prima della riforma dell'arbitrato del 2006 la giurisprudenza di legittimità era ferma nell'affermare il principio secondo cui solo la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente era idonea a determinare il decorso del termine breve per la sua impugnazione, anche se la parte era stata assistita nel giudizio arbitrale da difensore con procura e anche se il lodo era "stato notificato in forma esecutiva unitamente al precetto"; le sezioni unite della Corte di cassazione avevano poi chiarito che la notificazione alla parte dell'impugnazione del lodo presso il suo difensore con procura domiciliatario era nulla e tale vizio era sanabile, con effetto ex tunc, con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; con la riforma del 2006 è stato disposto che "in ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione" (art. 816-bis cod. proc. civ.); alla luce del tenore letterale della citata disposizione del codice di rito è dunque prevista la validità della notificazione anche al difensore ma non la sua obbligatorietà, restando così inalterata la facoltà di notificazione anche alla parte personalmente; l'esercizio di tale ultima facoltà, concorrente con quella della notificazione al difensore domiciliatario, è idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo anche se la parte destinataria dell'atto si sia difesa nel procedimento arbitrale eleggendo domicilio presso il proprio difensore, salva però l'ipotesi "(non ricorrente nel caso in oggetto)" in cui la stessa abbia dichiarato espressamente l'obbligatorietà della notificazione presso il domiciliatario, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, cod. proc. civ., nel contratto contenente la clausola compromissoria; la riforma del 2006 "ha scelto una soluzione mediana che consente entrambe le modalità, essendo la notifica presso il difensore prevista quale facoltà alternativa"; l'inciso "in ogni caso" contenuto nel citato art. 816-bis del codice di rito va interpretato "nel senso che la possibilità di notificare presso il difensore il lodo e la relativa impugnazione prescinde dall'elezione di domicilio e, quindi, può essere fatta "sempre e comunque"; la riforma ha dunque inteso por termine alla precedente querelle "semplicemente ampliando le facoltà di notificazione, ma non sostituendo con quella al difensore (prima non consentita) quella diretta alla parte personalmente"; per tali motivi è inammissibile l'impugnazione del lodo proposta oltre il termine previsto dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 6. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria anche in replica a quella della parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero errata applicazione degli artt. 816-bis, 824-bis e 828 cod. proc. civ., in quanto: il citato art. 816-bis ha, nella prima parte, previsto che il difensore con procura nel procedimento arbitrale ha poteri più ampi di quelli dalla legge attribuitigli nel processo di cognizione ("in mancanza di espressa limitazione la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo"); la conseguenza è che la disposizione secondo cui "in ogni caso il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione", contenuta nello stesso articolo di legge, costituisce norma di chiusura del sistema; se dunque nel procedimento arbitrale la parte nomina un difensore e presso di lui elegge domicilio, il difensore è dotato anche del potere di ricevere le notificazioni destinate alla parte, con la conseguenza che nel caso di difesa tecnica la notificazione del lodo deve essere eseguita esclusivamente al difensore domiciliatario per provocare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo (i cui effetti sono equiparati a quelli della sentenza dall'art. 824-bis del codice di rito) previsto dal successivo art. 828, primo comma, cod. proc. civ., mentre se manca l'elezione del domicilio presso il difensore la notificazione può, allo scopo, essere eseguita anche al difensore, oltre che alla parte; nel caso di specie esso ricorrente aveva espressamente eletto domicilio presso lo studio del suo difensore, con la conseguenza che la notificazione a esso ricorrente del lodo in forma esecutiva e del precetto non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo; al momento della notificazione dell'atto di impugnazione di tale atto da parte di esso ricorrente non era ancora decorso il termine annuale previsto dal secondo comma dell'art. 828 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata è viziata da violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la Corte di appello di Milano pronunciata sull'eccezione, sollevata da esso ricorrente con la memoria depositata il 9 febbraio 2015, di inidoneità della notificazione del lodo in forma esecutiva e del contestuale precetto a far decorrere il termine breve di impugnazione del lodo da parte di esso ricorrente; manifestandosi la volontà della parte di porre sollecitamente termine al processo solo con la notificazione del lodo in copia conforme, non anche con la notificazione in concreto eseguita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], idonea solo a manifestare la volontà di tale soggetto di intraprendere l'esecuzione forzata sulla base del lodo. 3. I due motivi, fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 Costituisce affermazione comune alle parti quella secondo cui la domanda di arbitrato fra le stesse, oggetto della pronuncia contenuta nel lodo impugnato avanti la Corte di appello di Milano, venne proposta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 27, comma 4, di detto decreto, trova applicazione la disciplina dell'arbitrato quale risultante dalle modificazioni al codice di procedura civile recate dal decreto medesimo. Le parti sono altresì concordi nell'affermare che la clausola arbitrale alla base dell'incarico da esse conferito agli arbitri non conteneva la previsione dell'elezione di domicilio presso il difensore quale luogo per la notificazione del lodo e della sua impugnazione per nullità. Il ricorrente, infine, non deduce che i giorni delle notificazioni del lodo arbitrale e della sua impugnazione siano diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata. 3.2 La questione in questa sede controversa è quella dell'individuazione dell'atto idoneo a far decorrere il c.d. termine breve per l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale previsto dal vigente art. 828, primo comma, cod. proc. civ. Tale disposizione: indica il termine per tale impugnazione in novanta giorni; fissa la decorrenza di tale termine a partire dal giorno di notificazione del lodo. 3.3 Nel vigore della disciplina dell'arbitrato anteriore alla sua riforma attuata con la legge n. 25 del 1994, la giurisprudenza di legittimità era, pur con talune, minoritarie, voci dissonanti, sostanzialmente ferma nell'affermare il principio secondo cui la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine (a quel tempo) di trenta giorni per l'impugnazione per nullità del lodo, ai sensi dell'art. 828 primo comma cod. proc. civ., anche quando la parte medesima sia stata assistita da un procuratore nel giudizio arbitrale, eleggendo o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito (in questo senso, cfr. gli arresti costituiti da: Cass. S.U. n. 2809 del 1987; Cass. S.U. n. 5918 del 1983). 3.4 In riferimento alla disciplina dell'arbitrato quale risultante dalla riforma attuata dalla legge n. 25 del 1994, identico ordine di concetti è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che affermò che la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. e tale scelta legislativa non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ma è giustificata dalle fondamentali differenze esistenti tra il giudizio arbitrale e quello pendente innanzi al giudice ordinario (in questo senso, cfr. Cass. n. 6300 del 2000; Cass. n. 13906 del 2007 e Cass. n. 17420 del 2004 hanno avuto modo di precisare che il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita - con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato - mediante notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario). 3.5 La giurisprudenza di legittimità ebbe però modo di precisare che detta regola non trova applicazione ove la parte destinataria della notificazione del lodo arbitrale sia lo Stato o altro ente pubblico ammesso alla difesa erariale, nei confronti dei quali, per far decorrere il termine breve di cui all'art. 828 cod. proc. civ., è necessaria la notifica del lodo presso l'Avvocatura dello Stato, alla stregua di quanto testualmente disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 che nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura prescrive siano presso di essa notificati tutte le citazioni e i ricorsi davanti ai giudici o agli arbitri, nonché tutte le sentenze; e che in contrario non, potesse rilevare neppure la riforma dell'arbitrato recata dalla citata legge del 1994 che, riformulando anche il testo dell'art. 826 cod. proc. civ., ha escluso qualsiasi possibilità di equiparazione del lodo alla sentenza; risultando evidente che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 ha inteso sancire unicamente la necessità di recapitare presso l'Avvocatura non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla sua natura, senza, dunque, la possibilità di ipotizzare una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l'eventuale contumacia in giudizio dell'amministrazione (in questo senso, cfr.: Cass. n. n. 12718 del 2012; Cass. n. 18849 del 2011; Cass. n. 13197 del 2006; Cass. n. 6847 del 2004). Corollario di tali ordini di concetti fu l'affermazione, da parte di Cass. S.U. n. 3075 del 2003, del principio (in sede di composizione di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) secondo cui, sempre nella disciplina dell'arbitrato risultante dalle modificazioni recate dalla citata legge del 1994, l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale «deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto o affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario-domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tune (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.». 3.6. In riferimento alla disciplina dell'arbitrato risultante dalle modificazioni recate dal d.lgs. n. 40 del 2006 Cass. n. 32028 del 2019 ha avuto modo di affermare (facendo propri i principi espressi dalle, sopra citate, Cass. n. 6300 del 2000 e Cass. S.U. n. 3075 del 2003) che la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente (dall'ordinanza risulta che la notificazione fu eseguita mediante consegna del lodo presso la sede della società parte del giudizio arbitrale) è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; in quanto in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. (l'obbligazione di fonte legale della notificazione della sentenza al difensore ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è secondo l'ordinanza «necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale»). Alla base dell'affermazione di tale principio non vi è specifica riflessione sul contenuto precettivo dell'art. 360-bis, primo comma, ultima frase, cod. proc. civ. di momento che: la parte ricorrente deduceva, a fondamento della sua richiesta di cassazione della sentenza impugnata (che ebbe a ritenere tardiva l'impugnazione del lodo proposta oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo alla parte personalmente) che la clausola compromissoria sarebbe stata modificata nel corso del procedimento arbitrale nel senso della previsione della notificazione del lodo mediante consegna ai difensori con procura delle parti; la Corte ebbe ad affermare l'insindacabilità dell'interpretazione (contraria a quella propugnata dal ricorrente) data dalla sentenza impugnata alle affermazioni dai difensori con procura delle parti fatte nel corso del procedimento arbitrale. 3.7 L'art. 816-bis, primo comma, contiene in primo luogo disposizioni evidenzianti differenze sostanziali del procedimento arbitrale da quelli, di natura contenziosa aventi per oggetto diritti soggettivi delle parti, che si svolgono di regola avanti il giudice ordinario. In particolare, le prime quattro frasi del primo comma prevedono che: sono le parti a stabilire, prima dell'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato (prima frase); in mancanza di tali norme di fonte pattizia gli arbitri sono facoltizzati a regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato "nel modo che ritengono più opportuno" (seconda frase); nel regolare lo svolgimento del procedimento gli arbitri "debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa" (terza frase); le parti "possono stare in arbitrato per mezzo di difensori" (quarta frase). La disciplina legale propria del procedimento arbitrale delineata dalle testé citate disposizioni è dunque nettamente divergente da quella caratterizzante i procedimenti (ordinario di cognizione; sommario di cognizione; speciali) avanti il giudice di merito, in quanto: il giudice deve seguire le regole del procedimento fissate dalla legge, compresa quella dell'uso della lingua italiana in tutto il procedimento e quella dell'obbligo della comunicazione o notificazione al difensore costituito degli atti del procedimento (art. 170, primo comma, cod. proc. civ.); le parti debbono stare in giudizio per mezzo di difensori, salvi i casi previsti in via di eccezione dagli artt. 82 e 84 cod. proc. civ. La quinta e la sesta frase del primo comma in esame sono nel senso che: in mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore "si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo" (quinta frase); "in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione" (sesta frase). 3.8 In considerazione del tenore letterale della disposizione contenuta nell'ultima proposizione dell'articolo in esame, autorevole dottrina, largamente maggioritaria, afferma che la notificazione al difensore del lodo arbitrale e della sua impugnazione è prevista come meramente facoltativa (mentre nel processo avanti il giudice essa è obbligatoria) e costituisce alternativa, dalla legge consentita, alla notificazione di ciascuno tali atti alla parte personalmente; in tal guisa esprimendo la volontà del legislatore di imprimere il carattere della validità anche a tale modalità di notificazione (mentre nel regime precedente la riforma il "diritto vivente" era - come visto - nel senso della sua nullità, ancorché sanabile). Secondo tale orientamento dottrinario, dunque, la notificazione del lodo è quella 'della sua impugnazione sono valide tanto nel caso in cui vengano fatte alla parte personalmente quanto in quello in cui esse siano eseguite mediante consegna di tali atti al difensore che la parte destinataria di uno di tali atti abbia nominato nel giudizio arbitrale. Tale interpretazione - caratterizzante anche la sentenza impugnata - è condivisa dal Pubblico Ministero, secondo cui la previsione della possibilità di notificazione degli atti in discorso al procuratore costituito nel giudizio arbitrale "non può che essere intesa in senso additivo rispetto alla possibilità della notificazione alla parte personalmente"; non comprendendosi altrimenti "il motivo per il quale l'art. 816-bis c.p.c. impieghi il predicato verbale può, anziché il predicato verbale si fa, usato dall'art. 285 c.p.c. per esprimere un precetto processuale evidentemente imperativo e che non tollera alternative (la notificazione al procuratore costituito)". 3.9 Il ricorrente sostiene invece che la disposizione in discorso debba interpretarsi nel senso che: la notificazione deve essere sempre eseguita mediante consegna degli atti solo presso il difensore con procura domiciliatario della parte del giudizio arbitrale; nel caso in cui la parte si avvalga dell'opera di difensore nel giudizio arbitrale ma non abbia presso lo stesso difensore eletto domicilio, la notificazione è valida sia se eseguita personalmente alla parte che mediante consegna al difensore; la notificazione deve farsi alla parte personalmente se questa non abbia nominato difensore nel procedimento arbitrale. Tale ricostruzione della disciplina relativa alla luogo di notificazione del lodo arbitrale e della sua impugnazione effettuata dal ricorrente è di natura extratestuale, in quanto dà allo scopo rilevanza esclusiva alla elezione di domicilio della parte presso il difensore con procura, a dire del ricorrente conseguente al contenuto dei poteri assegnati dalla disposizione di legge in esame (in effetti, più lati di quelli dal codice previsti per il procuratore nel processo di cognizione avanti il giudice). Nell'art. 816-bis cod. proc. civ. non vi è però alcuna disposizione relativa all'elezione di domicilio delle parti nel procedimento arbitrale; essendo ciò coerente con le specifiche modalità di svolgimento di tale procedimento, affidate all'autonomia negoziale delle parti o, in mancanza, alle determinazioni sul punto adottate dagli arbitri, con il solo limite costituito dall'obbligo legale per costoro di attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Sotto altro, concorrente, profilo, il ricorrente sembra dare per scontato che la notificazione della sentenza (cui il ricorrente equipara il lodo arbitrale alla luce del contenuto precettivo dell'art. 824-bis cod. proc. civ.) debba necessariamente farsi al domicilio eletto dalla parte presso il difensore con procura ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione. In contrario si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di interpretazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. è nel senso che la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale ovvero eletto) del medesimo, sicché restano irrilevanti sia l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio fatte dalla parte stessa, sia l'eventuale mancanza di tale indicazione ovvero elezione (in questo senso, cfr.: Cass. S.U. n. 7827 del 1991; Cass. n. 8169 del 2004; sul medesimo presupposto è stato precisato, da Cass. S.U. n. 20845 del 2007 e da Cass. S.U. n. 6419 del 2008, che il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo -in applicazione dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 -, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti; • nel medesimo ordine di concetti si è affermato poi che quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - semprechè tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest'ultimo non può restare inerte; in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 4600 del 2000; n. 5759 del 2004; Cass. n. 2774 del 2011). Orbene, l'art. 816-bis, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ. evidenzia con chiarezza che è il difensore con procura della parte il destinatario esclusivo della notificazione dalla norma consentita, in alternativa a quella fatta alla parte, così conformandosi alla disciplina prevista dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. nell'interpretazione testé richiamata; con conseguente irrilevanza, ai fini della validità della notificazione, di qualunque elezione di domicilio fatta dalla parte del procedimento arbitrale che in esso abbia conferito procura a difensore. 3.10 Ai fini della decorrenza del c.d. "termine breve" di cui all'art. 828 cod. proc. civ., la disposizione contenuta nell'art. 816-bis, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la notificazione del lodo arbitrale e quella della sua impugnazione possono farsi mediante consegna di tali atti: alla parte personalmente; in alternativa, al difensore eventualmente nominato dalla parte nel procedimento arbitrale dal lodo definito, senza che allo scopo assuma alcun rilievo l'eventuale elezione di domicilio presso il professionista fatta dalla parte. La notificazione alla parte trova la sua ragione nella rilevante differenza fra procedimento arbitrale e processo avanti il giudice desumibile dal contenuto del medesimo art. 816-bis, primo comma, del codice di rito. Infatti: gli arbitri non sono tenuti a seguire le norme processuali del giudizio avanti il giudice, atteso che spetta alle parti stabilire le norme che gli arbitri debbono osservare e che, in difetto, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno; nel procedimento arbitrale non vige l'obbligatorietà del ministero del difensore, poiché il giudizio si svolge direttamente nei confronti delle parti, le quali hanno meramente la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza di un difensore. Non può quindi ritenersi applicabile la norma che sancisce l'esecuzione di comunicazioni e notificazioni esclusivamente al procuratore costituito (art. 170 cod. proc. civ.), poiché tale norma è necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale. La disposizione secondo cui "in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo" (che fra le parti ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione: art. 824-bis cod. proc. civ.) "e della notificazione della sua impugnazione", attribuisce validità anche alla notificazione di tali atti che sia fatta al difensore con procura della parte che ha partecipato al procedimento quale alternativa alla notificazione degli stessi alla parte personalmente; in tal guisa confermando la differenza sostanziale, anche quanto al regime delle impugnazioni, fra la disciplina dell'arbitrato e quella del processo avanti il giudice. Tale differenza sostanziale è stata di recente confermata, in motivazione (§ 6.), da Cass. S.U. n. 8776 del 2021 secondo cui «il disposto di cui all'art. 828, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione - e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito -, in tal senso orientando non solo la lettera ma anche la ratio della norma citata, in coerenza con la logica e la struttura dell'intero sistema dell'arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall'art. 825 c.p.c. ai fini dell'esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'Autorità giudiziaria proprio dalla data della sua ultima sottoscrizione. Tale specifica scelta del legislatore non contrasta con alcun precetto costituzionale, in quanto la tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, termine che lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza alcuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato». L'interpretazione data dalla sentenza impugnata alla disposizione scrutinata è in conclusione conforme a diritto 3.11 Il ricorrente deduce poi che la Corte di appello di Milano non si sarebbe pronunciata, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sull'eccezione, da lui sollevata, di inidoneità della notificazione del lodo in forma esecutiva e del contestuale precetto a far decorrere il termine breve di impugnazione del lodo da parte di esso ricorrente; manifestandosi la volontà della parte di porre sollecitamente termine al processo solo con la notificazione del lodo in copia conforme, non anche con la notificazione in concreto eseguita dalla società [OSCURATO:SOCIETA], idonea solo a manifestare la volontà di tale soggetto di intraprendere l'esecuzione forzata sulla base del lodo. Tale censura è infondata in quanto la sentenza impugnata, nel far propri i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite formatasi prima delle riforma dell'arbitrato del 2006, afferma "essere stato pacifico che la notifica del lodo arbitrale alla parte personalmente fosse idonea a determinare il decorso del termine breve per la sua impugnazione, anche qualora parte risultasse assistita nel giudizio arbitrale da procuratore e anche se il lodo fosse stato notificato in forma esecutiva unitamente al precetto" (pag. 3 della sentenza).E' vero che la sentenza impugnata riferisce detta affermazione alla giurisprudenza di legittimità da essa citata, ma è altrettanto vero che la questione relativa alla idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione del lodo arbitrale della notificazione del lodo in forma esecutiva alla parte personalmente è implicitamente esaminata; dando la sentenza per scontata la conformità a diritto di tale affermazione. In ogni caso, è da rimarcare che nel processo avanti il giudice la notifica alla parte personalmente della sentenza in forma esecutiva unitamente al precetto è costantemente considerata, dalla giurisprudenza di legittimità, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza medesima non in ragione della volontà espressa dal notificante mediante tale atto ma perché tale modalità di notificazione è contraria al precetto desumibile dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. che impone - come evidenziato nel precedente § 3.9 - che la notifica di tale atto sia fatta al difensore con procura della parte (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 19876 del 2016; Cass. n. 16804 del 2015; Cass. n. 13428 del 2010). La notifica del lodo arbitrale alla parte personalmente è però valida per le ragioni indicate nel precedente § 3.10 e l'apposizione al lodo ad essa notificato della formula esecutiva (come avvenuto nel caso di specie): manifesta la volontà del notificante di provocare l'esecuzione forzata; non è però incompatibile - come evidenziato anche dal Pubblico Ministero - con la sua volontà, sempre implicita, di porre termine al procedimento provocando l'impugnazione del lodo da parte del destinatario dell'atto (in questo senso, in riferimento alla equipollenza alla notificazione effettuata al procuratore costituto della parte prescritta dagli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. di quella della sentenza munita di clausola esecutiva fatta ai fini dell'esecuzione alla parte presso il difensore domiciliatario, con conseguente idoneità di tale notifica a far , decorrere il termine breve di impugnazione della sentenza, la giurisprudenza di legittimità è sul punto costante; cfr., comunque, per tutte: Cass. n. 18493 del 2014; Cass. n. 13546 del 2009; Cass. n. 11216 del 2008; Cass. n. 14642 del 2001; Cass.n. 276 del 1999; Cass. n. 2121 del 1990). Anche sotto il profilo esaminato la sentenza impugnata è immune da censura. 4. In conclusione: il ricorso è rigettato; la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione è disposta in applicazione del principio di soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 13.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A.
Sentenza Cassazione n. 33140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris