CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 31033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
979avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha eliminato lariparazione pecuniaria disposta a carico di entrambi gli imputati ex art. 322-tercod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto che DeborahLiberti, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di gestore di fatto della stessa, dopo aver stipulato con l'ente pubblico EnteParco [OSCURATO:PERSONA] un contratto di affidamento gratuito di un gregge composto da150 capi ovini, acquistati con contributo dell'Unione europea al fine di conservaree recuperare l'habitat naturale dei territori di taluni comuni della Val di Susa, inqualità di incaricati di pubblico servizio, si siano indebitamente appropriati degliovini ricevuti, in parte destinandoli alla macellazione, in parte vendendoli a terzi,in parte denunciandone falsamente lo smarrimento.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ildifensore degli imputati, deducendo i motivi di annullamento di seguito indicati.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 314 e358 cod. pen., per difetto della qualifica di incaricati di pubblico servizio.2.2. Per la sola [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e difetto di motivazione inrelazioni agli artt. 110 cod. pen., 192 e 533 cod. proc. pen., per difetto diconsapevolezza della attività posta in essere dal concorrente, che si occupava dellagestione del gregge.2.3. Per entrambi, violazione di legge in relazione all'art 20-bis cod. pen. edifetto di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di applicazione della penasostitutiva dei lavori di pubblica utilità,3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiestadi trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, comein epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente.2. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86 il legislatore ha profondamente incisosulle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblicoservizio (art. 358 cod. pen.), ancorandole a un criterio oggettivo funzionale.Infatti, l'art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio» coluiche «a qualunque titolo», presta un pubblico servizio, per tale intendendo«un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, macaratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusionedello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di operameramente materiale».Dunque, la nozione di servizio pubblico è formalmente omologa a quella difunzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., quanto alla disciplina cuiè soggetta («norme di diritto pubblico» e «atti autoritativi») ma si differenzia daquest’ultima in quanto non è caratterizzata «dalla formazione e dallamanifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersiper mezzo di poteri autoritativi o certificativi».Al fine di individuare se l'attività amministrativa svolta da un soggetto possaessere qualificata come pubblica, è necessario, quindi, verificare se essa sia omeno disciplinata da norme di diritto pubblico; in caso positivo occorre distinguere,nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo,se si tratti di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, con il criterio dellapresenza (nell'una) o della mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestàamministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 citato (Sez. U, n.10086 del 13/7/,1998, Citaristi, Rv. 211190).Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identicoa quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di naturapubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalitàin coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agirequale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv.254337).In conclusione, ai fini del riconoscimento all'agente della qualifica di incaricatodi pubblico servizio «agli effetti della legge penale» devono essere valutateunicamente la natura dell'attività da lui effettivamente espletata e le norme chela disciplinano.L’art. 358 cod. pen., poi, esclude dalla nozione di pubblico servizio lo«svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramentemateriale».La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dello «svolgimento di semplicimansioni di ordine» nell'attività di natura prevalentemente applicativa, priva diautonomia decisionale e di discrezionalità; compiti, cioè, dai quali esuli qualunqueprofilo intellettuale, di autonomia e di discrezionalità, tipico invece delle mansionidi concetto (ex plurimis: Sez. 6, n. 20127 del 30/04/2025, Casertano, Rv. 288089- 01).La «prestazione d'opera meramente materiale» viene, invece, ravvisatasoprattutto nel dispiegamento di energia fisica e nelle prestazioni il cuiespletamento richiede nozioni e conoscenze elementari, tali che il medesimocontributo alla realizzazione delle finalità pubbliche possa essere indifferentementefornito da altri rimedi strumentali sostitutivi della prestazione personale (explurimis: Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298).3. I giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di tali principi.Dalla sentenza di primo grado emerge che l'[OSCURATO:PERSONA] è un entestrumentale, istituito con legge regionale n. 19 del 2009, che ha come finalità lagestione di parchi e di zone speciali di conservazione nel territorio della Val diSusa, della Valchisone e di parte della [OSCURATO:PERSONA].Tale ente, nell'ambito di un progetto europeo denominato [OSCURATO:PERSONA] grazing,ha ottenuto un finanziamento dell'Unione Europea per dotarsi di un gregge diservizio, che avrebbe dovuto brucare la zona di taluni comuni nella Val di Susa.Questo habitat infatti, qualora non correttamente pascolato, avrebbe potuto subirecambiamenti e deterioramenti dal punto di vista naturalistico.Così l’ente ha acquistato, per il prezzo di 30.000 euro, n. 150 capi ovini e habandito una gara per l'affidamento del gregge.L'affidamento a titolo gratuito dava all'allevatore il vantaggio di trattenerecome propri i nuovi nati, oltre che la possibilità di richiedere contributi europei; gliovini rimanevano proprietà dell'ente e l'allevatore avrebbe dovuto sostituirli allaloro morte, in modo tale che il numero complessivo di capi rimanesse invariato.La gara è stata vinta da altro agricoltore, che dopo tre anni, si è dimesso dalservizio, per cui l’ente lo ha affidato all'azienda agricola di cui era titolare DeborahLiberti.Ciò premesso in fatto, occorre stabilire se l’affidamento gratuito del greggeabbia conferito ai ricorrenti la qualifica di incaricati di pubblico servizio.Come detto, non è controverso che l’ente affidante sia un ente strumentalepubblico, che ha come scopo istituzionale la tutela dell'ambiente, né è controversoche tale ente sia proprietario del gregge.Ciò, tuttavia, non è sufficiente a far ritenere incaricati di pubblico servizio iricorrenti.Sulla qualifica pubblicistica la sentenza impugnata ha rilevato chel'affidamento era finalizzato a curare l'habitat naturale di un territorio e che talefinalità rientrava tra le finalità di diritto pubblico, per cui gli imputati erano tenutia realizzare scopi pubblicistici.La sentenza di secondo grado, condividendo tale impostazione, ha aggiuntoche l’affidamento non integrava attività meramente materiale, come comprovatodal lungo elenco di vincoli volti sia a mantenere la consistenza del gregge sia agarantire l'effettivo pascolamento.Tale impostazione non è corretta.Il legislatore ha adottato un criterio di natura oggettivo-funzionale,subordinando l’applicazione della disciplina penale prevista per la pubblicaamministrazione all’effettivo esercizio, nel caso concreto, di una funzione pubblicao di un pubblico servizio, nei termini sopra riportati.Pertanto, l'applicazione dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblicaamministrazione impone una previa rigorosa verifica della regolamentazionenormativa dell'attività in concreto svolta dall'agente. Solo attraverso l’esame dellanormativa amministrativa rilevante nel caso specifico è, infatti, possibile accertarel’esistenza della qualifica pubblicistica dell’imputato, individuare l’ambito dei poterie dei doveri connessi alla funzione esercitata e valutare, conseguentemente, se lacondotta tenuta si sia posta in contrasto con tali limiti, integrando i presuppostirichiesti dalla fattispecie penale contestata.Tale profilo non risulta esplorato dalla sentenza impugnata.Non è, infatti, chiarita la natura dell’affidamento del gregge, potendo,astrattamente, essere assimilabile a una concessione, soggetta alla disciplinapubblicistica, o essere un contratto, soggetto alla sola disciplina privatistica.A tale ultimo riguardo va, peraltro, precisato che, come recentemente chiaritodalle Sezioni unite (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 – 01), seè certamente possibile che finalità pubblicistiche siano perseguite con strumentiprivatistici, deve però escludersi che qualunque attività compiuta mediantecontratti di diritto privato, solo perché diretta alla realizzazione di interessipubblici, possa ritenersi prestazione di un «pubblico servizio». Questa conclusione,infatti, è incompatibile con la puntualizzazione normativa in forza della quale, perla configurabilità delle qualifiche di pubblico agente, e in particolare di quella diincaricato di un pubblico servizio, è necessario che l'attività svolta sia «disciplinatada norme di diritto pubblico e da atti autoritativi».In secondo luogo, laddove l’attività degli affidatari del gregge sia ritenutarientrare nella nozione di pubblico servizio, deve esserne approfondita la natura,per escludere che si tratti di attività meramente esecutiva o materiale. Sul punto,infatti, la motivazione della sentenza impugnata non è esaustiva, in quanto silimita a far riferimento agli obblighi contrattuali.In conclusione, nella sentenza impugnata manca una verifica della disciplinaapplicabile al rapporto, verifica che, come sopra detto, è imprescindibile perstabilire se sussista o meno la qualifica pubblicistica contestata; manca, inoltre,una analisi del tipo di attività concretamente svolta dagli imputati.Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio sul punto, in applicazione dei criteri sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente