CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza avanzata da GALLETTA Maurizio tesa ad ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47ter, co. iter, O.P. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, sulla base della relazione sanitaria in atti, !e condizioni di salute del condannato sono compatibili con il regime carcerario ordinario, non necessitando di cure e trattamenti che non possono essere prestati in regime detentivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLETTA Maurizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47ter, co. iter, O.P. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. La delicatezza del tema trattato porta ad escludere altra statuizione, con sola condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente