CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 14410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18005/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2114/2016 depositata il04/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorrere per 12 mezzi, nei confronti del Fallimento C.O.M.F. dei [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., contro la sentenza del 4 aprile 2016, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Latina di accoglimento dellarevocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente per il complessivo importo di 1.520.225,36 €, con condanna al relativo pagamento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi: i) il primo mezzo denuncia nullità della sentenza, violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c. e dell’articolo 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione c.p.c.; ii) il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 163, terzo comma, numero 4, c.p.c. 164, quarto comma, c.p.c.; iii) il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza, violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e dell’articolo 118, primocomma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; iv) il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 della legge fallimentare e dell’articolo 2697 c.c.; v) il quinto mezzo denuncia nullità della sentenza, violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e dell’articolo 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; vi) il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 della legge fallimentare, 117 del testo unico bancario, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; vii) il settimo mezzo denuncia violazione dell’articolo 67, violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 del testo unico bancario, dell’articolo 2697, degli articoli 115 e 116 c.p.c. sotto il profilo del vizio dimotivazione; viii) l’ottavo mezzo denuncia nullità della sentenza, violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e dell’articolo 118, primo comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ix) il nono mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 della legge fallimentare e dell’articolo 2697 c.c., violazione dell’articolo 2735 c.c.; x) il decimo mezzo denuncia violazione dell’articolo 67 della legge fallimentare, dell’articolo 2697 c.c. e 2735 c.c., violazione degli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c. sotto il profilo del vizio di motivazione; xi) l’undicesimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 67 della legge fallimentare, degli articoli 115 e 116 c.p.c.; xii) il dodicesimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 184 c.p.c. e dell’articolo 116 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile. 4.1. ― Il primo, terzo, quinto e ottavo mezzo denunciano violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., nel disinteresse del più che consolidato principio secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, che si protrae per 17 pagine, esamina partitamente, previamente identificandoli, gli undici motivi di appello spiegati in detta sede (il primo concernente la nullità della citazione, il secondo concernente la natura solutoria delle rimesse, il terzo e il quarto concernenti le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il quinto, trattato congiuntamente al nono, concernente l’elemento soggettivo per l’accoglimento della revocatoria, il settimo, trattato congiuntamente all’ottavo, concernente l’ammissione e assunzione della prova testimoniale, il decimo concernente l’omessa revoca di un’ordinanza che aveva disposto in primo grado lo stralcio di documenti, l’undicesimo concernente l’applicazione del criterio di massimo scoperto), rispondendo specificamente ed in modo comprensibilissimo a ciascuno di essi, sia pure talora per relationem, in conformità, tuttavia, al principio ribadito da questa Corte secondo cui la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. 5 agosto 2019, n. 20883). In particolare, quanto agli stralci della sentenza di primo grado riportati per relationem in quella d’appello, nell’esami nare il primo motivo, la Corte territoriale, richiamata la disciplina giuridica applicabile in materia di nullità della citazione, ha debitamente escluso la sussistenza di essa per incertezza assoluta, che sola avrebbe potuto determinare detta nullità, richiamando la effettivamente approfondita e pertinente motivazione del Tribunale. Con riguardo, poi, al quinto motivo, trattato col nono, la sentenza impugnata ha trascritto alcune pagine della decisione di primo grado, ma l’ha poi completata con proprie ulteriori considerazioni alle pagine 14-15, tali da escludere, anche in questo caso, la violazione del principio poc’anzi trascritto. 4.1. ― Il sesto, settimo, nono e decimo mezzo denunciano violazione dell’articolo 2697 c.c., anche in questo caso senza considerare il fermo principio secondo cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n.5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Al che è sufficiente aggiungere che i motivi in discorso non denunciano affatto un simile ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, ma attengono tutti alla valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla idoneità degli elementi istruttori offerti in giudizio per i fini dell’accoglimento della domanda spiegata dal Fallimento: e così nel sesto mezzo si evidenzia che il giudice non avrebbe tenuto conto di documentazione attestante l’esistenza di ulteriori aperture di credito; nel settimo mezzo si lamenta l’omesso esame di documentazione che si assume rilevante; nel nono mezzo si lamenta che il giudice di merito non avrebbe considerato elementi rilevanti ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo; nel decimo mezzo si lamenta che il giudice non abbia valutato il contenuto di una citazione risarcitoria promossa dalla curatela. 4.2. ― Il sesto, settimo, decimo, undicesimo e dodicesimo mezzo denunciano violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (il dodicesimo solo dell’articolo 116 c.p.c.), sebbene sia cosa nota che: -) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; -) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Orbene, nelle 51 pagine del ricorso per cassazione non c’è assolutamente nulla di tutto ciò, mentre i motivi indicati altro non fanno, nuovamente, che rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice di merito ― ovviamente insindacabile in questa sede, salvo il controllo motivazionale nei soli limiti consentiti dal vigente numero 5 dell’articolo 360, nei termini già in precedenza indicate ― sia al fine di ritenere che la società in bonis avesse effettuato rimesse solutore, dunque pagamenti revocabili, sul conto, sia la sussistenza in capo alla banca la scientia decoctionis. 4.3. ― Quanto agli articoli 67 della legge fallimentare, 117 d el testo unico bancario, e 2735 c.c., in nessun caso le censure si appuntano sul significato e la portata applicativa delle norme richiamate, bensì sulla concreta applicazione fattane dal giudice di merito, sebbene sia noto che dallaviolazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). 4.4. ― Residua in definitiva quanto segue. 4.4.1. ― Il secondo mezzo denuncia come si è accennato violazione e falsa applicazione degli articoli 163, terzo comma, numero 4, c.p.c., e 164, quarto comma, c.p.c.. Secondo la ricorrente, in particolare, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe stato nullo per assoluta incertezza, per difetto del requisito di cui al numero 4 dell’articolo 163 c.p.c., ossia per mancanza dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni. Ma questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Come si sa, il tema della deduzione in Cassazione dell’errore in procedendo derivante dall’omessa rilevazione della nullità della citazione introduttiva è stato oggetto di analisi da parte delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che: «Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito» (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Vi si legge, in particolare: «Ciò vuoi dire non solo che, com'è del tutto ovvio, i vizi del processo non rilevati d'ufficio possono esser conosciuti dalla Corte di cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso, ma anche che la proposizione di quel motivo resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte. Nemmeno in quest'ipotesi viene meno, in altri termini, l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 …: sicché l'esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato». Nel caso in esame, il ricorso non indica, tantomeno con chiarezza ed in modo esaustivo, cosa contenesse l’atto di citazione, sicché difetta, come si premetteva, sul piano dell’autosufficienza: il che esime dall’osservare che, per il poco che riesce ad intendersi dal ricorso, sia pure volendo tener conto della sentenza impugnata, la denuncia di nullità appare del tutto fuor di luogo, avuto riguardo al principio secondo cui non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario, benché priva dell'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate suquei conti in un determinato periodo di tempo (con indicazione anche dell'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte (Cass. 18 aprile 2018, n. 9610). 4.4.2. ― Il dodicesimo mezzo lamenta lo stralcio di documentazione che illegittimamente il Tribunale avrebbe operato: ma non si sa assolutamente di che documentazione si trattasse e quale ne fosse il contenuto, sicché la censura è anch’essa del tutto priva di autosufficienza. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n