CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Avellino ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso del Procuratore della Repubblica contro tale decisione assolutoria si limita a riportarsi all'allegata richiesta di impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen. presentata dal difensore della predetta persona offesa costituitasi parte civile; Ribadito che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata (Sez. 5 n. 41782 del 26/05/2016, Rv. 267864 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/