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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19562/2026

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ura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] "C" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –per la cassazione della sentenza della sentenza della Corte diGiustizia di secondo grado della Calabria n. 1452/01/2024,depositata in data 27/05/2024 e mai notificata;Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Ufficio notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso diaccertamento n.

TDY03T101855 per IRES (per il periodo d’imposta2010), con il quale recuperava a tassazione costi ritenuti non congruirispetto al risultato d’esercizio e contestava, tra l’altro, il trattamentofiscale delle somme corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche,oltre a profili connessi alla detrazione IVA.Il contenzioso proseguiva dinanzi al giudice tributario e ladecisione di primo grado veniva impugnata.

Il giudizio di appello sisviluppava sino all’intervento della Corte di cassazione, che annullava laprecedente sentenza di secondo grado per erronea interpretazionedell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e rinviava alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, demandandole anche la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.A seguito del rinvio, la società depositava istanza di riassunzioneil 2 dicembre 2022 e riproponeva i motivi di merito.

La societàevidenziava che l’Ufficio non contestava in modo diretto l’effettività deicosti, ma ne assumeva la non congruità rispetto all’utile dichiarato;sosteneva quindi che il sindacato sull’antieconomicità non potevatradursi in una sostituzione dell’Amministrazione alle scelteimprenditoriali, specie in materia di spese pubblicitarie.

Nel merito, lacontribuente rilevava che il rapporto tra fatturato e utile d’esercizio nonappariva antieconomico e richiamava raffronti con operatori concorrentiche, pur registrando ricavi maggiori, conseguivano risultati inferiori otalora negativi.

Quanto alle somme erogate a favore di associazionisportive dilettantistiche, la società insisteva nel qualificarle come spesedi sponsorizzazione e non come spese di rappresentanza, richiamandoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026la disciplina dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 el’orientamento di legittimità secondo cui, entro il limite annuocomplessivo di 250.000 euro, esse non potevano essere degradate amere erogazioni liberali e venivano considerate spese di pubblicità.

Lasocietà deduceva anche profili relativi all’IVA, invocando il principio dineutralità dell’imposta e sostenendo che la detrazione poteva esserenegata solo in ipotesi circoscritte, quali la non veridicità dell’operazioneo del corrispettivo.

Aggiungeva, infine, che non le incombeva un obbligodi verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplinaagevolativa, onere che semmai gravava sui soggetti destinatari.L’Agenzia delle Entrate si costituiva e ribadiva la legittimitàdell’accertamento, sostenendo che la deducibilità era stata vagliata allaluce degli artt. 108 e 109 del TUIR, con riguardo ai requisiti di effettivitàe inerenza.

Insisteva inoltre sul rilievo dell’antieconomicità dellacondotta societaria e sulle proprie determinazioni in tema dicontraddittorio endoprocedimentale.La Corte, esaminata la documentazione, procedeva all’esame deimotivi di merito che in precedenza non erano stati scrutinati.

Valutavache i presupposti dell’accertamento non risultavano adeguatamentefondati e osservava che il richiamo all’antieconomicità era formulato inmodo generico e stereotipato, privo di un percorso logico-giuridicoidoneo a sorreggere la pretesa.

Dall’analisi dei dati di bilancio emergevaun rapporto tra fatturato e utile d’esercizio superiore a uno e un risultatoeconomico ritenuto significativo anche nel confronto con i concorrenti,senza che l’Ufficio fornisse confutazioni puntuali su tali elementi.

Inrelazione alle erogazioni verso le associazioni sportive dilettantistiche,la Corte riteneva che, entro i limiti previsti dalla L. n. 289 del 2002, essesi configurassero come spese di sponsorizzazione; quindi, pubblicitariee non spese di mera rappresentanza e considerava decisiva ladocumentazione prodotta (contratti, fatture, pagamenti e riscontriCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell’attività promozionale), ritenendo dimostrata la prestazione ricevutae il ritorno commerciale.

In tema di IVA richiamava il principio dineutralità dell’imposta e, coerentemente, annullava integralmentel’avviso di accertamento con ogni effetto conseguenziale.Ricorre ora a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a due motivi di impugnazione.Resiste con controricorso – che illustra con memoria - la societàcontribuenteRagioni della decisioneCon il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, sul rilievo che il giudice del rinvio annulla l’avviso medianteaffermazioni assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.

Si assume che la Corte territoriale si limiti a qualificarecome generico e stereotipato il richiamo all’antieconomicità e adaffermare l’inerenza e la deducibilità delle spese sulla base delladocumentazione prodotta, senza indicare quali elementi sianovalorizzati, come siano apprezzati e per quali ragioni siano disattese lespecifiche contestazioni dell’Amministrazione.

Si censura, altresì, lamotivazione sul capo IVA, risolta in un mero richiamo al principio dineutralità dell’imposta, privo di concreta declinazione nella fattispecie einidoneo a sorreggere l’annullamento della ripresa.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026congetture (Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi incui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).

Ebbene, nel caso dispecie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché la motivazione dellasentenza impugnata è chiara, logica e comprensibile.

Il vizio denunciatoquindi non sussiste, nella fattispecie, avendo la sentenza di meritoillustrato le ragioni del decisum, ragioni che sono ben percepibili,collocandosi così la motivazione al di sopra del c.d.

“minimocostituzionale”.Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 del TUIR,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., l’art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972 e l’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, assumendo l’erroneaapplicazione dei principi in tema di deducibilità dei costi, inerenza eriparto dell’onere probatorio.

Si rappresenta che l’Amministrazione nondisconosce i costi in via automatica per antieconomicità, ma procede allariqualificazione delle spese come spese di rappresentanza e alla lorodeduzione nei limiti normativi, contestando la carenza di prova circaeffettività delle prestazioni, tracciabilità dei pagamenti e idoneità dellespese a produrre un ritorno economico.

Si sostiene che, a fronte dellacontestazione sulla congruità e sull’inerenza anche quantitativa, gravasul contribuente l’onere di dimostrare effettività, inerenza e coerenzaeconomica del costo, mentre la sentenza ritiene tali presupposti integratisenza adeguata verifica e senza congrua motivazione.

Si deduce, infine,Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in difetto diinerenza o di prova dell’operazione, il diritto alla detrazione IVA nonsussiste, mentre il giudice di merito annulla la ripresa con un richiamoastratto alla neutralità dell’imposta, omettendo l’accertamento inconcreto dei presupposti sostanziali della detrazione.Il motivo è infondato.Invero, la censura si fonda sulla erronea qualificazione giuridicache sarebbe stata operata dalla sentenza di appello, la quale hapremesso correttamente che “…per quanto attiene poi la natura dellespese erogate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, lestesse non possono essere considerate spese di rappresentanza epertanto recuperate a tassazione, poiché, proprio a norma della legge289/2002 art. 90, nel limite di Euro 250.000,00 (Euroduecentocinquantamila/00) le stesse sono configurate quali spese disponsorizzazione e di conseguenza non legate al concetto di inerenza,essendo tale spesa deducibile a norma di legge nei termini di cui sopra.[…] questa Corte ha chiarito – con ciò escludendo esattamente il poteredi riqualificazione giuridica del costo in argomento che l’Agenzia delleEntrate pretende di sindacare – che (Cass. n. 14232/2017) in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della L. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legaleassoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, acondizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) lasponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dellosponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto inessere una specifica attività promozionale”.

Ciò chiarito, ha poi ricordatoche “… laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quellaposta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essereconsiderate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, maCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previstidall’articolo 108 Tuir e dalle disposizioni secondarie attuative”.

A frontedi tali premesse, corrette in diritto, esaminando i fatti di causa il giudicedi merito ha ritenuto che “Dalla documentazione prodotta, si evince inmaniera incontrovertibile che la società ha avuto un ritornocommerciale, a fronte delle spese sostenute, che pertanto risultanomanifestamente inerenti e di conseguenza, integralmente deducibili,anche alla luce del risultato d’esercizio dichiarato.

Nel caso concreto, iridetti requisiti sono stati tutti rispettati e pertanto la presunzione inoggetto correttamente è stata applicata, senza quindi risultassenecessaria ogni altra valutazione”.Tale affermazione è in linea con i principi più volte illustrati daquesta Corte, che si fondano sulla considerazione per la quale inrapporto alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'inerenza deicosti di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa insenso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attivitàimprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità,concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass. n.11324/2022 cit. in motivazione da Cass. n. 8124/2026).

I costi disponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultinoinerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o inproiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggioo potenziale incremento per l'attività medesima (Cass. n. 34024/2021).La sentenza di appello ha quindi correttamente pronunciato,previa qualificazione delle spese in oggetto come spese di pubblicità enon come spese di rappresentanza.Invero, il richiamato art. 90, comma 8, della Legge finanziaria2003 prevede che a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee siimpegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazioneeconomica.

Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione haCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo (nellaspecie la società controricorrente) e non, invece, a favoredell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro (cfr. Cass.,n. 17196/2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circala natura pubblicitaria di tali spese, e ciò in assoluta sintonia con idocumenti di prassi.La stessa Amministrazione finanziaria, per quanto possa rilevare,con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, ha chiarito che «ladisposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte suiredditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, chevengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque dipubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto eroganteai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR nell'esercizio in cui sono statesostenute o i n quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro annisuccessivi».

Ha, ulteriormente, evidenziato, con la risoluzione n. 57/Edel 23 giugno 2010, che «la fruizione dell'agevolazione in esame èsubordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivierogati devono essere necessariamente destinati alla promozionedell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essereriscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima».Questa Corte, soprattutto, ha più volte ribadito che «in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della legge. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legaleassoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, acondizione che, come già illustrato: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativodi spesa; c) la sponsorizzazione miri promuovere l'immagine ed iprodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamenteposto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/202614232/2017) «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n.8981/2017; v., altresì, Cass. n. 7202/2017; Cass. n. 1420/2018; Cass.n. 13508/2018, nonché Cass. n. 22855/2018; Cass. n. 8540/2020).Per quel che, invece, attiene all'altro profilo, il citato art. 90,comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche alregime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 TUIR,trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilitàdelle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze delsettore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche.

Lanorma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza,possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regimeagevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sportamatoriale e di favorire - tramite la leva tributaria - la diffusione diquesto genere di attività giudicate socialmente utili e degne diprotezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport.

Insostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta dideducibilità del costo, rendendo non sindacabile la sceltadell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immaginesi può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sullabase di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritornocommerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure inlinea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, cheè di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. n. 33030/2018; Cass.n. 33120/2019; Cass. n. 6017/2020), e non è dunque più basata sullanecessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da partedell'impresa che sostiene il costo; neppure, secondo la dottrina, èconsentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità delcosto, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni èimproponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo»Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenutenella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanziache tale obiettivo possa essere davvero conseguito.

Il peculiare regimeapprontato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recentipronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissauna presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultinosoddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati sianodestinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggettoerogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attivitàdel beneficiario della medesima (Cass. n. 21333/2017; Cass. n.1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n. 17973/2018; Cass. n.8540/2020; Cass. n. 21452/2021; Cass. n. 18510/2022), e consente,di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dalsoggetto sponsor.Ebbene, nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione sostenutidalla società controricorrente erano obiettivamente finalizzati apubblicizzare i propri prodotti e correttamente sono stati ritenuticostituenti spese pubblicitarie e non di rappresentanza; quindi,legittimamente ad essi è stata applicata la presunzione di cui al ricitatoart. 90 della L. n. 289 del 2002.

Sotto i profili anteriormente chiariti lasentenza del giudice regionale ha deciso allora ben deciso secondo iprincipi di diritto applicabili al caso di specie, valorizzando i beneficiconseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa e non meramentequantitativa dei costi rispetto all’attività commerciale.In conclusione, il ricorso va quindi rigettato.Le spese di lite sono liquidate, secondo soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euroCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/202610.700,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPAe iva come per legge.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] "C" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –per la cassazione della sentenza della sentenza della Corte diGiustizia di secondo grado della Calabria n. 1452/01/2024,depositata in data 27/05/2024 e mai notificata;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Ufficio notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso diaccertamento n. TDY03T101855 per IRES (per il periodo d’imposta2010), con il quale recuperava a tassazione costi ritenuti non congruirispetto al risultato d’esercizio e contestava, tra l’altro, il trattamentofiscale delle somme corrisposte ad associazioni sportive dilettantistiche,oltre a profili connessi alla detrazione IVA.Il contenzioso proseguiva dinanzi al giudice tributario e ladecisione di primo grado veniva impugnata. Il giudizio di appello sisviluppava sino all’intervento della Corte di cassazione, che annullava laprecedente sentenza di secondo grado per erronea interpretazionedell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e rinviava alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, demandandole anche la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.A seguito del rinvio, la società depositava istanza di riassunzioneil 2 dicembre 2022 e riproponeva i motivi di merito. La societàevidenziava che l’Ufficio non contestava in modo diretto l’effettività deicosti, ma ne assumeva la non congruità rispetto all’utile dichiarato;sosteneva quindi che il sindacato sull’antieconomicità non potevatradursi in una sostituzione dell’Amministrazione alle scelteimprenditoriali, specie in materia di spese pubblicitarie. Nel merito, lacontribuente rilevava che il rapporto tra fatturato e utile d’esercizio nonappariva antieconomico e richiamava raffronti con operatori concorrentiche, pur registrando ricavi maggiori, conseguivano risultati inferiori otalora negativi. Quanto alle somme erogate a favore di associazionisportive dilettantistiche, la società insisteva nel qualificarle come spesedi sponsorizzazione e non come spese di rappresentanza, richiamandoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026la disciplina dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 el’orientamento di legittimità secondo cui, entro il limite annuocomplessivo di 250.000 euro, esse non potevano essere degradate amere erogazioni liberali e venivano considerate spese di pubblicità. Lasocietà deduceva anche profili relativi all’IVA, invocando il principio dineutralità dell’imposta e sostenendo che la detrazione poteva esserenegata solo in ipotesi circoscritte, quali la non veridicità dell’operazioneo del corrispettivo. Aggiungeva, infine, che non le incombeva un obbligodi verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplinaagevolativa, onere che semmai gravava sui soggetti destinatari.L’Agenzia delle Entrate si costituiva e ribadiva la legittimitàdell’accertamento, sostenendo che la deducibilità era stata vagliata allaluce degli artt. 108 e 109 del TUIR, con riguardo ai requisiti di effettivitàe inerenza. Insisteva inoltre sul rilievo dell’antieconomicità dellacondotta societaria e sulle proprie determinazioni in tema dicontraddittorio endoprocedimentale.La Corte, esaminata la documentazione, procedeva all’esame deimotivi di merito che in precedenza non erano stati scrutinati. Valutavache i presupposti dell’accertamento non risultavano adeguatamentefondati e osservava che il richiamo all’antieconomicità era formulato inmodo generico e stereotipato, privo di un percorso logico-giuridicoidoneo a sorreggere la pretesa. Dall’analisi dei dati di bilancio emergevaun rapporto tra fatturato e utile d’esercizio superiore a uno e un risultatoeconomico ritenuto significativo anche nel confronto con i concorrenti,senza che l’Ufficio fornisse confutazioni puntuali su tali elementi. Inrelazione alle erogazioni verso le associazioni sportive dilettantistiche,la Corte riteneva che, entro i limiti previsti dalla L. n. 289 del 2002, essesi configurassero come spese di sponsorizzazione; quindi, pubblicitariee non spese di mera rappresentanza e considerava decisiva ladocumentazione prodotta (contratti, fatture, pagamenti e riscontriCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell’attività promozionale), ritenendo dimostrata la prestazione ricevutae il ritorno commerciale. In tema di IVA richiamava il principio dineutralità dell’imposta e, coerentemente, annullava integralmentel’avviso di accertamento con ogni effetto conseguenziale.Ricorre ora a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a due motivi di impugnazione.Resiste con controricorso – che illustra con memoria - la societàcontribuenteRagioni della decisioneCon il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, sul rilievo che il giudice del rinvio annulla l’avviso medianteaffermazioni assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Si assume che la Corte territoriale si limiti a qualificarecome generico e stereotipato il richiamo all’antieconomicità e adaffermare l’inerenza e la deducibilità delle spese sulla base delladocumentazione prodotta, senza indicare quali elementi sianovalorizzati, come siano apprezzati e per quali ragioni siano disattese lespecifiche contestazioni dell’Amministrazione. Si censura, altresì, lamotivazione sul capo IVA, risolta in un mero richiamo al principio dineutralità dell’imposta, privo di concreta declinazione nella fattispecie einidoneo a sorreggere l’annullamento della ripresa.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteticheCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo,in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità delsuo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi incui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009). Ebbene, nel caso dispecie non ricorre nessuna delle dette ipotesi poiché la motivazione dellasentenza impugnata è chiara, logica e comprensibile. Il vizio denunciatoquindi non sussiste, nella fattispecie, avendo la sentenza di meritoillustrato le ragioni del decisum, ragioni che sono ben percepibili,collocandosi così la motivazione al di sopra del c.d. “minimocostituzionale”.Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 del TUIR,in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., l’art. 19 del d.P.R. n. 633 del1972 e l’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, assumendo l’erroneaapplicazione dei principi in tema di deducibilità dei costi, inerenza eriparto dell’onere probatorio. Si rappresenta che l’Amministrazione nondisconosce i costi in via automatica per antieconomicità, ma procede allariqualificazione delle spese come spese di rappresentanza e alla lorodeduzione nei limiti normativi, contestando la carenza di prova circaeffettività delle prestazioni, tracciabilità dei pagamenti e idoneità dellespese a produrre un ritorno economico. Si sostiene che, a fronte dellacontestazione sulla congruità e sull’inerenza anche quantitativa, gravasul contribuente l’onere di dimostrare effettività, inerenza e coerenzaeconomica del costo, mentre la sentenza ritiene tali presupposti integratisenza adeguata verifica e senza congrua motivazione. Si deduce, infine,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in difetto diinerenza o di prova dell’operazione, il diritto alla detrazione IVA nonsussiste, mentre il giudice di merito annulla la ripresa con un richiamoastratto alla neutralità dell’imposta, omettendo l’accertamento inconcreto dei presupposti sostanziali della detrazione.Il motivo è infondato.Invero, la censura si fonda sulla erronea qualificazione giuridicache sarebbe stata operata dalla sentenza di appello, la quale hapremesso correttamente che “…per quanto attiene poi la natura dellespese erogate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, lestesse non possono essere considerate spese di rappresentanza epertanto recuperate a tassazione, poiché, proprio a norma della legge289/2002 art. 90, nel limite di Euro 250.000,00 (Euroduecentocinquantamila/00) le stesse sono configurate quali spese disponsorizzazione e di conseguenza non legate al concetto di inerenza,essendo tale spesa deducibile a norma di legge nei termini di cui sopra.[…] questa Corte ha chiarito – con ciò escludendo esattamente il poteredi riqualificazione giuridica del costo in argomento che l’Agenzia delleEntrate pretende di sindacare – che (Cass. n. 14232/2017) in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della L. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legaleassoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, acondizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportivadilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) lasponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dellosponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto inessere una specifica attività promozionale”. Ciò chiarito, ha poi ricordatoche “… laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quellaposta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essereconsiderate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, maCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previstidall’articolo 108 Tuir e dalle disposizioni secondarie attuative”. A frontedi tali premesse, corrette in diritto, esaminando i fatti di causa il giudicedi merito ha ritenuto che “Dalla documentazione prodotta, si evince inmaniera incontrovertibile che la società ha avuto un ritornocommerciale, a fronte delle spese sostenute, che pertanto risultanomanifestamente inerenti e di conseguenza, integralmente deducibili,anche alla luce del risultato d’esercizio dichiarato. Nel caso concreto, iridetti requisiti sono stati tutti rispettati e pertanto la presunzione inoggetto correttamente è stata applicata, senza quindi risultassenecessaria ogni altra valutazione”.Tale affermazione è in linea con i principi più volte illustrati daquesta Corte, che si fondano sulla considerazione per la quale inrapporto alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'inerenza deicosti di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa insenso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attivitàimprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità,concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass. n.11324/2022 cit. in motivazione da Cass. n. 8124/2026). I costi disponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultinoinerenti all'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o inproiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggioo potenziale incremento per l'attività medesima (Cass. n. 34024/2021).La sentenza di appello ha quindi correttamente pronunciato,previa qualificazione delle spese in oggetto come spese di pubblicità enon come spese di rappresentanza.Invero, il richiamato art. 90, comma 8, della Legge finanziaria2003 prevede che a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee siimpegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazioneeconomica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione haCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo (nellaspecie la società controricorrente) e non, invece, a favoredell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro (cfr. Cass.,n. 17196/2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circala natura pubblicitaria di tali spese, e ciò in assoluta sintonia con idocumenti di prassi.La stessa Amministrazione finanziaria, per quanto possa rilevare,con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, ha chiarito che «ladisposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte suiredditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, chevengono considerate - nel limite del predetto importo - comunque dipubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto eroganteai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR nell'esercizio in cui sono statesostenute o i n quote costanti nell'esercizio medesimo e nei quattro annisuccessivi». Ha, ulteriormente, evidenziato, con la risoluzione n. 57/Edel 23 giugno 2010, che «la fruizione dell'agevolazione in esame èsubordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivierogati devono essere necessariamente destinati alla promozionedell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essereriscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima».Questa Corte, soprattutto, ha più volte ribadito che «in tema didetrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma8, della legge. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legaleassoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, acondizione che, come già illustrato: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativodi spesa; c) la sponsorizzazione miri promuovere l'immagine ed iprodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamenteposto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/202614232/2017) «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n.8981/2017; v., altresì, Cass. n. 7202/2017; Cass. n. 1420/2018; Cass.n. 13508/2018, nonché Cass. n. 22855/2018; Cass. n. 8540/2020).Per quel che, invece, attiene all'altro profilo, il citato art. 90,comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche alregime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 TUIR,trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilitàdelle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze delsettore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche. Lanorma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza,possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regimeagevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sportamatoriale e di favorire - tramite la leva tributaria - la diffusione diquesto genere di attività giudicate socialmente utili e degne diprotezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport. Insostanza, il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta dideducibilità del costo, rendendo non sindacabile la sceltadell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immaginesi può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sullabase di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritornocommerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure inlinea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, cheè di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. n. 33030/2018; Cass.n. 33120/2019; Cass. n. 6017/2020), e non è dunque più basata sullanecessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da partedell'impresa che sostiene il costo; neppure, secondo la dottrina, èconsentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità delcosto, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni èimproponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo»Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/2026di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenutenella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanziache tale obiettivo possa essere davvero conseguito. Il peculiare regimeapprontato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recentipronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissauna presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazionirese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultinosoddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati sianodestinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggettoerogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attivitàdel beneficiario della medesima (Cass. n. 21333/2017; Cass. n.1420/2018; Cass. n. 11797/2019; Cass. n. 17973/2018; Cass. n.8540/2020; Cass. n. 21452/2021; Cass. n. 18510/2022), e consente,di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dalsoggetto sponsor.Ebbene, nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione sostenutidalla società controricorrente erano obiettivamente finalizzati apubblicizzare i propri prodotti e correttamente sono stati ritenuticostituenti spese pubblicitarie e non di rappresentanza; quindi,legittimamente ad essi è stata applicata la presunzione di cui al ricitatoart. 90 della L. n. 289 del 2002. Sotto i profili anteriormente chiariti lasentenza del giudice regionale ha deciso allora ben deciso secondo iprincipi di diritto applicabili al caso di specie, valorizzando i beneficiconseguiti dallo sponsor e la natura qualitativa e non meramentequantitativa dei costi rispetto all’attività commerciale.In conclusione, il ricorso va quindi rigettato.Le spese di lite sono liquidate, secondo soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euroCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 25339/2024Numero sezionale 4677/2026Numero di raccolta generale 19562/2026Data pubblicazione 13/06/202610.700,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPAe iva come per legge.Così deciso in Roma, il 28 maggio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11
Sentenza Cassazione n. 19562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris