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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27902/2026

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ari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diBari per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta formulata nell’interesse di CarrassiLuigi volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reatioggetto delle sentenze di seguito indicate ed ha applicato la pena finalecomplessiva di anni 5, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 1667, 00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rideterminato la pena nel modo che segue:«valutato, pertanto, di poter riconoscere, in considerazione dell'omogeneità deireati e dei tempi di esecuzione, il vincolo della continuazione rispetto ai fatti, inconcreto più gravi, di cui agli artt. 416, 648-bis, 624, 625 cod. pen. commessi inBari dal 18/8/2017 all'attualità (ovverosia fino al 7/7/2020, data della sentenzadi primo grado), giudicati con sentenza n. 3746/2021 del 4/11/2021 (irrevocabile6/2/2023) emessa dalla Corte di Appello di Bari (in riforma della sentenza G.U.P.Bari n. 549/2020 R.G.Sent. del 7/7/2020, proc. pen. n. 7779/2017 R.G.N.R.) - erispetto ai quali, con sentenza 1315/2025 del 10/3/2025 (irrevocabile il20/5/2025), emessa nel procedimento n. 4714/2024 R.G.

Trib., al [OSCURATO:PERSONA] èstata applicata ex artt. 444 ss. c.p.p. la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200di multa per delitto di cui agli artt. 81, 648 c.p., con rideterminazione della penafinale, riconosciuta la continuazione con la sentenza n. 3746/2021, in quella dianni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa – e conseguentementeaumentare la pena inflitta con la predetta sentenza nella congrua misura che sidetermina in complessivi anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione edeuro 267,00 di multa, in considerazione del rito abbreviato di cui alla sentenza n.3746/2021, della pluralità di episodi, della gravità dei fatti di cui alla sentenza n.3835/2020 (come desumibile dalla intensità del dolo manifestato e dalle modalitàdi perpetrazione del delitto di furto, commesso in una zona abitata del centrocittadino, diverso da quello di residenza dell'imputato, con l'utilizzo di unastrumentazione specifica, sintomatica di una sicura premeditazione del propositocriminoso, dandosi poi a folle velocità su una arteria urbana molto trafficata) edei precedenti penali del prevenuto; ritenuto, pertanto, di dovere rideterminarela pena inflitta con le due succitate sentenze in complessivi anni cinque, mesi tree giorni dieci di reclusione ed euro 1667 di multa».2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicoarticolato motivo la violazione di legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen.nonché la mancanza di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione omessodi specificare i singoli aumenti di pena per i diversi reati satellite unificati sotto ilvincolo della continuazione.Deduce la difesa che il giudice dell’esecuzione non solo non ha reso alcunamotivazione in ordine all’aumento della misura della pena in riferimento ai reatistellite, ma non ha scorporato i reati già unificati, considerando come intangibili ireati già riuniti in continuazione.Con motivazione assertiva il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe indicato, ai finidella misura dell’aumento, la gravità dei fatti con riferimento ai reati oggettodella sentenza n. 3835 del 2020 senza esplicitare alcuna spiegazione di talegravità.Deduce inoltre, il ricorrente, che la patente di maggiore gravità è statasentenze n. 3746 del 2021 e n. 1315 del 2025 che hanno ritenuto congruiaumenti per la continuazione pari a mesi 2 di reclusione, per fatti di cui agli artt.624, 625 cod. pen., e a mesi 4, per quelli di cui agli artt. 648 e 648 bis cod.pen., irrogando poi, un aumento esorbitante, pari a anni 1, mesi 5 e giorni 20 direclusione, per fattispecie criminose caratterizzate da minore offensività di quelledi cui all’art. 648-bis cod. pen.

Generica sarebbe poi la motivazione degliaumenti per la continuazione fondata sui precedenti penali dell’imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

Va innanzitutto evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nelrideterminare la pena a seguito della riconosciuta applicazione della disciplinadella continuazione, ha trascurato di considerare, lì dove ha ritenuto la violazionepiù grave quella di cui alla sentenza n. 3746 del 4 novembre 2021, il dispostonormativo di cui all’art. 187 disp.att. c.p.p. secondo il quale, per l’applicazionedella disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione siconsidera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena piùgrave.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, infatti, che la pena presaa riferimento dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non è la pena più grave inflitta alricorrente, ma la pena finale risultante dalla continuazione tra più reati.Risulta cioè che il Giudicante, ai fini della individuazione della violazione piùgrave, ha considerato i blocchi di reati composti da fattispecie delittuose già unitiin continuazione ed oggetto delle sentenze, senza procedere allo scorporo deglistessi, all’esito del quale soltanto avrebbe dovuto individuare il reato più grave.Il Tribunale di Bari, ha dunque violato il principio consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «(…) il giudice dell’esecuzione,chiamato a rideterminare la pena in applicazione della disciplina dellacontinuazione tra reati separatamente giudicati con diverse sentenze, ciascunadelle quali – come nel caso di specie –per violazioni già unificate a normadell’art. 81 cpv. cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati avvinti in sededi cognizione dal vincolo della continuazione, individuare quello più grave(essendo illegittimo assumere come pena base quella complessivamente inflittacon una delle sentenze comprensiva, a sua volta, di aumenti conseguenti acontinuazione interna), e, solo successivamente, sulla pena determinata perquest’ultimo dal giudice della cognizione, operare ex novo autonomi aumenti peri singoli reati satellite (…) dovendo, comunque il giudice dar conto dei criteriadottati per la rideterminazione della pena al fine di consentire il controllo sulcorretto uso della dosimetria sanzionatoria in executivis, sia pure con leespressioni concise tipiche dei provvedimenti in fase esecutiva (…)» ( Sez. 1sent. n 38649/2018, non mass; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261 - 01)].Parimenti, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha altresì errato nellaparte in cui non ha considerato che l’aumento relativo ai reati satellite posti incontinuazione deve avere ad oggetto ciascun reato unificato (e non -genericamente - le sentenze che tali reati avevano giudicato) dovendo dare poiconto in motivazione delle ragioni della sua decisione.Infatti, Sez.

U. Sent. 47127 del 24/6/2021, dep. 24/12/2021, Pizzone, Rv.282269, ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene). (Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01).3.

In considerazione di quanto evidenziato si impone, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Bari perché ridetermini la pena in conformità ai principi enunciati P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di BariCosì è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale diBari per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta formulata nell’interesse di CarrassiLuigi volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reatioggetto delle sentenze di seguito indicate ed ha applicato la pena finalecomplessiva di anni 5, mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 1667, 00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rideterminato la pena nel modo che segue:«valutato, pertanto, di poter riconoscere, in considerazione dell'omogeneità deireati e dei tempi di esecuzione, il vincolo della continuazione rispetto ai fatti, inconcreto più gravi, di cui agli artt. 416, 648-bis, 624, 625 cod. pen. commessi inBari dal 18/8/2017 all'attualità (ovverosia fino al 7/7/2020, data della sentenzadi primo grado), giudicati con sentenza n. 3746/2021 del 4/11/2021 (irrevocabile6/2/2023) emessa dalla Corte di Appello di Bari (in riforma della sentenza G.U.P.Bari n. 549/2020 R.G.Sent. del 7/7/2020, proc. pen. n. 7779/2017 R.G.N.R.) - erispetto ai quali, con sentenza 1315/2025 del 10/3/2025 (irrevocabile il20/5/2025), emessa nel procedimento n. 4714/2024 R.G. Trib., al [OSCURATO:PERSONA] èstata applicata ex artt. 444 ss. c.p.p. la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200di multa per delitto di cui agli artt. 81, 648 c.p., con rideterminazione della penafinale, riconosciuta la continuazione con la sentenza n. 3746/2021, in quella dianni 3 mesi 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa – e conseguentementeaumentare la pena inflitta con la predetta sentenza nella congrua misura che sidetermina in complessivi anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione edeuro 267,00 di multa, in considerazione del rito abbreviato di cui alla sentenza n.3746/2021, della pluralità di episodi, della gravità dei fatti di cui alla sentenza n.3835/2020 (come desumibile dalla intensità del dolo manifestato e dalle modalitàdi perpetrazione del delitto di furto, commesso in una zona abitata del centrocittadino, diverso da quello di residenza dell'imputato, con l'utilizzo di unastrumentazione specifica, sintomatica di una sicura premeditazione del propositocriminoso, dandosi poi a folle velocità su una arteria urbana molto trafficata) edei precedenti penali del prevenuto; ritenuto, pertanto, di dovere rideterminarela pena inflitta con le due succitate sentenze in complessivi anni cinque, mesi tree giorni dieci di reclusione ed euro 1667 di multa».2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicoarticolato motivo la violazione di legge con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen.nonché la mancanza di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione omessodi specificare i singoli aumenti di pena per i diversi reati satellite unificati sotto ilvincolo della continuazione.Deduce la difesa che il giudice dell’esecuzione non solo non ha reso alcunamotivazione in ordine all’aumento della misura della pena in riferimento ai reatistellite, ma non ha scorporato i reati già unificati, considerando come intangibili ireati già riuniti in continuazione.Con motivazione assertiva il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe indicato, ai finidella misura dell’aumento, la gravità dei fatti con riferimento ai reati oggettodella sentenza n. 3835 del 2020 senza esplicitare alcuna spiegazione di talegravità.Deduce inoltre, il ricorrente, che la patente di maggiore gravità è statasentenze n. 3746 del 2021 e n. 1315 del 2025 che hanno ritenuto congruiaumenti per la continuazione pari a mesi 2 di reclusione, per fatti di cui agli artt.624, 625 cod. pen., e a mesi 4, per quelli di cui agli artt. 648 e 648 bis cod.pen., irrogando poi, un aumento esorbitante, pari a anni 1, mesi 5 e giorni 20 direclusione, per fattispecie criminose caratterizzate da minore offensività di quelledi cui all’art. 648-bis cod. pen. Generica sarebbe poi la motivazione degliaumenti per la continuazione fondata sui precedenti penali dell’imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Va innanzitutto evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nelrideterminare la pena a seguito della riconosciuta applicazione della disciplinadella continuazione, ha trascurato di considerare, lì dove ha ritenuto la violazionepiù grave quella di cui alla sentenza n. 3746 del 4 novembre 2021, il dispostonormativo di cui all’art. 187 disp.att. c.p.p. secondo il quale, per l’applicazionedella disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione siconsidera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena piùgrave.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, infatti, che la pena presaa riferimento dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non è la pena più grave inflitta alricorrente, ma la pena finale risultante dalla continuazione tra più reati.Risulta cioè che il Giudicante, ai fini della individuazione della violazione piùgrave, ha considerato i blocchi di reati composti da fattispecie delittuose già unitiin continuazione ed oggetto delle sentenze, senza procedere allo scorporo deglistessi, all’esito del quale soltanto avrebbe dovuto individuare il reato più grave.Il Tribunale di Bari, ha dunque violato il principio consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui «(…) il giudice dell’esecuzione,chiamato a rideterminare la pena in applicazione della disciplina dellacontinuazione tra reati separatamente giudicati con diverse sentenze, ciascunadelle quali – come nel caso di specie –per violazioni già unificate a normadell’art. 81 cpv. cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati avvinti in sededi cognizione dal vincolo della continuazione, individuare quello più grave(essendo illegittimo assumere come pena base quella complessivamente inflittacon una delle sentenze comprensiva, a sua volta, di aumenti conseguenti acontinuazione interna), e, solo successivamente, sulla pena determinata perquest’ultimo dal giudice della cognizione, operare ex novo autonomi aumenti peri singoli reati satellite (…) dovendo, comunque il giudice dar conto dei criteriadottati per la rideterminazione della pena al fine di consentire il controllo sulcorretto uso della dosimetria sanzionatoria in executivis, sia pure con leespressioni concise tipiche dei provvedimenti in fase esecutiva (…)» ( Sez. 1sent. n 38649/2018, non mass; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261 - 01)].Parimenti, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha altresì errato nellaparte in cui non ha considerato che l’aumento relativo ai reati satellite posti incontinuazione deve avere ad oggetto ciascun reato unificato (e non -genericamente - le sentenze che tali reati avevano giudicato) dovendo dare poiconto in motivazione delle ragioni della sua decisione.Infatti, Sez. U. Sent. 47127 del 24/6/2021, dep. 24/12/2021, Pizzone, Rv.282269, ha affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).3. In considerazione di quanto evidenziato si impone, pertanto,l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Bari perché ridetermini la pena in conformità ai principi enunciati P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di BariCosì è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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