CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2967/03/24 depositata il 13/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9876/2025Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 18119/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con la sentenza n. 2967/03/24 del 13/11/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso lasentenza n. 777/01/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diCatanzaro (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso della societàcontribuente nei confronti di un diniego di rimborso concernente l’impostaregionale sulla benzina da autotrazione (di seguito IRBA).1.1. La CGT2 accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) iltributo era illegittimo, come indicato dalla Corte di giustizia della UE; b) ilcontrasto con il diritto comunitario comportava la disapplicazione dellanormativa regionale ratione temporis applicabile, in ossequio al principiosecondo il quale l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Cortedi Giustizia della UE era immediatamente applicabile nell’ordinamentointerno.2. La Regione impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato a due motivi.3. L’Agenzia delle dogane (di seguito ADM) e [OSCURATO:PERSONA] resistevano concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di estinzione del giudizioformulata dal controricorrente con la memoria per mancata opposizione daparte della Regione a proposta di definizione ex art. 380.bis cod. proc. civ.posto che, nel presente giudizio, tale proposta non è stata formulata.2. Il ricorso della Regione è affidato a due motivi, di seguito illustrati.2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 628, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, dell’art. 27 della l.r.Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, dell’art. 1 della l.r. Calabria 30Numero registro generale 9876/2025Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 18119/2026Data pubblicazione 05/06/2026dicembre 2020, n. 34, per l’essere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ab origine in ragione del difetto di legittimazione passivadella Regione Calabria.2.2. Con il secondo motivo si lamenta, sempre in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dellemedesime norme richiamate con il primo motivo, per avere la CGT2«errato nella parte in cui - facendo espresso richiamo alla sentenza n.6687/2023 della Corte di Cassazione - ha ritenuto che, con tale pronuncia,la Suprema Corte avrebbe chiarito che la disposizione di cui all’art. 1,comma 628 della L. n. 178/2020, che, nell’abrogare l’IRBA, ha fatto salvi“gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte” - si ponga in contrastocon il diritto comunitario e, quindi, deve essere disapplicata, nonconsiderando la peculiarità della situazione della Regione Calabria, che hainvece, previsto la finalizzazione dell’imposta, in modo conforme ai criteridettati in sede comunitaria».3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, conconseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.3.1. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, «Devericonoscersi la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Doganenel procedimento amministrativo e di poi nell’azione di rimborsodell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalleregioni, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali» (Cass. n. 3098 del 2025; v. anche Cass. nn. 3101, 3109,3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617,6618, 6619, 6621 del 2025).3.2. La portata assolutamente generale del suddetto principio di dirittoesclude che lo stesso possa atteggiarsi diversamente in ragione dellalegislazione regionale della Calabria, sicché le considerazioni svolte inproposito dalla difesa erariale non possono essere condivise.Numero registro generale 9876/2025Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 18119/2026Data pubblicazione 05/06/20263.3. Il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria implica,da un lato, che l’istanza di rimborso non avrebbe potuto essere rivolta aquest’ultima e, conseguentemente, che il ricorso originariamente propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di rimborso è infondato, perché rivolto ad unsoggetto privo di legittimazione passiva sotto il profilo sostanziale. Lapretesa, infatti, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti di ADM. Né,sul punto, risulta essersi formato alcun giudicato esplicito, l’unico rilevantein tema di legittimazione passiva (v. Sez. U, n. 24172 del 29/08/2025),avendo la CGT2 deciso “secondo la ragione più liquida”.3.4. Inoltre, la circostanza per la quale il ricorso avverso il diniego dirimborso sia stato proposto anche nei confronti di ADM non ha alcunarilevanza nel presente procedimento, atteso che le richieste di rimborsosono state rivolte da [OSCURATO:PERSONA] solo ed esclusivamente nei confronti dellaRegione. Ne consegue che ADM, pur essendo legittimata passivamente,sotto il profilo sostanziale, al rimborso dell’IRBA, non è passivamentelegittimata, sotto il profilo processuale, alla partecipazione al presenteprocedimento, non essendo stata rivolta ab origine alcuna domanda neisuoi confronti.4. In conclusione, va accolto nei termini indicati il primo motivo diricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, va cassatae, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va rigettatol’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].4.1. Avuto conto della peculiarità della presente controversia e delconsolidamento dell’orientamento di questa Corte solo in epoca successivaalla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per l’integralecompensazione tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio, ivicomprese le fasi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo diricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendoNumero registro generale 9876/2025Numero sezionale 2376/2026Numero di raccolta generale 18119/2026Data pubblicazione 05/06/2026nel merito, rigetta l’originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; dichiaracompensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]