CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 ottobre 2016, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il delitto loro ascritto di tentato furto aggravato; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - [OSCURATO:PERSONA], alla riconosciuta recidiva ed alla misura degli aumenti di pena fissati per la continuazione; - Mazzuccato e Desolei alla misura della pena; Considerato che i motivi relativi alla misura della pena sono manifestamente infondati posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Rilevato come il giudizio di bilanciamento solo in parte era stato argomentato ai sensi dell'art. 69 comma 4 cod. pen e che residuano comunque le ulteriori ragioni posto a fondamento del medesimo Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ànilao Scarlini Stes7o Pali DEPOSTAT(