CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 33811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 6705 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.),in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio, STE- FANOBARIOLA, in qualità di socio e di liquidatore della società ; Oggetto:cartelladi paga- mento–II.DD. e IVA – estinzionesopravvenuta società– soci evocati –intimati – avverso la sentenza n. 2342 / 8 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] del l’Emilia - Romagna depositata il 17 . 7 .20 17 , non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’Emilia - Ro- magnaveniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossione S.p .a., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso lasentenza n. 151 / 4 /201 2 della [OSCURATO:PERSONA] di Parma di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso l a cartella di pagamento n.07820110003943472 per IRES, IRAP e IVA anni 2006 e 2007 per euro1.544.682,10 oltre accessori . Nellasentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure acco- glievail ricorso per difetto di rituale notifica della cartella alla società pressola sede legale/domicilio fiscale, oggetto di variazione e rego- lare comunicazione oltre un anno prima delle notifiche effettuate dall’Agentedella riscossione in data 25.3.2011 a [OSCURATO:SOCIETA]. c/oBariola Stefano liquidatore e in data 27.4.2011 a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la precedente sede legale, entrambe perfezionate ai sensidell’art. 140 cod. proc. civ.. Ilgiudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo irrituale sia la notifica presso la sede legale/domicilio fiscale oggetto di varia- zione comunicata tempestivamente, sia la notifica presso il liquida- toredella società. Proponericorso per cassazione l’agente della riscossione , affidato a duemotivi, notificato, oltre che a i difensori della società in appello , alsocio [OSCURATO:PERSONA] e al socio e liquidatore [OSCURATO:PERSONA] , in quantola società è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017.Gli intimati non hanno svolto difese . Consideratoche: Invia pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere disposto il rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], n.q. di socio e liquidatore della società, cancellata dal Registro delle imprese in data 28.3.2017 , dal momento che le notifichenn. 628 e 630/18 di cui vi è copia agli atti non sono andate abuon fine per irreperibilità del destinatario e non risultano eseguite ricerchee notifiche ulteriori nei confronti del soggetto . Lacontroversia va rinviata a nuovo ruolo a tal fine . P.Q.M. LaCorte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ri- corsonei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] n.q. di socio e liquidatore della societàGI.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione , cancell