CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26101/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, adottato all'esito di udienza in contraddittorio, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame dinanzi ad essa proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di misure patrimoniali di prevenzione. Il gravame aveva ad oggetto il provvedimento in data 1° agosto 2025, con cui il giudice delegato del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] il 23 luglio 2025, intesa: - alla restituzione di beni, in tesi appresi alla procedura nonostante non fossero ricompresi nel perimetro del sequestro di prevenzione e della relativa confisca; - alla contestuale revoca o sospensione dell'asta giudiziaria su di essi, in tesi, indetta. 2. Il giudice delegato aveva decretato l'inammissibilità dell'istanza avanzata il 23 luglio 2025, ritenendola meramente reiterativa di altra precedente, già respinta in data 23 febbraio 2024. Secondo la Corte di appello, il provvedimento adottato dal giudice delegato era riconducibile alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., essendo quello ex art. 666, cit., il modello procedurale applicabile, nel caso di specie, in forza del rinvio disposto dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, concernente il controllo del giudice delegato sugli atti gestori dell'amministratore giudiziario. La Corte territoriale, applicando il menzionato comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., riteneva il provvedimento adottato dal giudice delegato non appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, e pronunciava - a sua volta - l'inammissibilità del gravame. 3. Avverso quest'ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale. Il ricorrente assume, in premessa: - che il giudice delegato, con provvedimento del 19 dicembre 2023, aveva positivamente corrisposto all'istanza di restituzione di beni di cui in esordio, dando istruzioni in tal senso all'amministratore giudiziario; - che quest'ultimo aveva solo parzialmente adempiuto, in data 17 gennaio 2024; - che, incoerentemente, in data 23 febbraio 2024 il giudice delegato aveva disposto la messa in liquidazione, tramite asta giudiziaria, di tutti i beni material- 2mente appresi dalla procedura, inclusi quelli che si sarebbero dovuti ancora restituire, e ciò il giudice aveva deliberato senza alcun contraddittorio e senza revocare formalmente il provvedimento di restituzione; - che, presa conoscenza (in data 22 luglio 2025) del provvedimento di messa in liquidazione, l'esponente si era rivolto, il giorno successivo, al Tribunale, sezione misure di prevenzione, insistendo perché si desse corso integrale alla restituzione dei beni già ordinata, e chiedendo contestualmente la revoca o sospensione dell'asta; - che, in luogo del Tribunale collegiale, aveva provveduto il giudice delegato, in data 10 agosto 2025, senza osservare le forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen. Ciò premesso, il ricorrente reputa non conforme a legge l'iter procedurale seguito dal giudice delegato. Ciò avrebbe consentito «di ritenere operativo il principio dell'impugnabilità - in Corte D'Appello - del decreto [1° agosto 2025] per violazione delle regole previste dall'art. 127 cod. proc. pen.». Su tali basi il ricorrente domanda, in questa sede, l'annullamento della declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso odierno pone la questione della correttezza dell'iter procedurale, 4 r t t-t-Gt ab origine seguito in ordine all'istanza datlei'rrivolta al giudice delegato in data 23 luglio 2025. Il ricorso supera, sotto tale aspetto, il vaglio di ammissibilità, consentendo a questa Corte di svolgere le considerazioni che seguono. 2. L'art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che «(a)vverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale». Secondo la Corte di appello, questa disposizione si applicherebbe a tutti i casi di iniziative assunte dall'interessato, per sollecitare la corretta attività gestionale dell'amministratore. Anche ad ammettere questo presupposto ermeneutico, occorre notare che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], avanzando istanza al giudice delegato in data 23 luglio 2025, non si era tanto e solo doluto del comportamento, a suo dire, parzialmente inadempiente dell'amministratore giudiziario, ma aveva chiesto al 3giudice stesso la revisione del suo pregresso provvedimento datato 23 febbraio 2024, con cui, sempre a dire dell'istante, era stata disposta la messa all'asta della massa attiva della procedura; messa all'asta implicante anche, a livello logico, l'impossibilità di dare corso integrale alla restituzione dei beni, nei termini che sarebbero stati autorizzati sin dal 19 dicembre 2023. 3. Il provvedimento, adottato dal giudice delegato a definizione dell'istanza 23 luglio 2025, non può essere pertanto inquadrato nelle previsioni di cui art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, pur estensivamente interpretato. Si tratta di provvedimento avente, in rapporto all'istanza con esso decisa, un contenuto non solo gestorio e di controllo dell'operato dell'amministratore giudiziario, ma un contenuto dispositivo, incidente, in modo potenzialmente definitivo, su diritti soggettivi. 4. Il provvedimento in questione non soggiaceva, dunque, allo schema procedurale delineato dal menzionato art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che invero richiama le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (e non quelle, ancorché parzialmente sovrapponibili, di cui all'art. 666 stesso codice), e quindi anche individua nel solo ricorso per cassazione il mezzo di impugnazione consentito all'esito della sua adozione. Rispetto a tale provvedimento debbono, piuttosto, applicarsi i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di modalità di impugnazione degli atti dispositivi del giudice delegato. 5. La giurisprudenza di questa Corte ha, a più riprese, affrontato la questione dei rimedi esperibili avverso provvedimenti adottati dal giudice delegato. Sul presupposto che, se non è diversamente stabilito, «nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili perché manca al riguardo un'espressa previsione», con orientamento ormai consolidato la Corte di legittimità ha individuato il rimedio azionabile avverso i provvedimenti in discorso nell'opposizione davanti al Tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione, e ha individuato il rimedio ulteriormente azionabile avverso l'ordinanza collegiale, emessa all'esito di tale opposizione, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273039-01; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428-01; Sez. 1 nr. 41690 del 15/10/2003, Calabrò ed altri, Rv. 226478-01; Sez. 1, nr. 2498 del 3/4/2000, Nicoletti, Rv. 216019-01). 4Si è invero ritenuto che tale conclusione si impone in ragione «dell'esigenza di consentire una forma di controllo e di verifica da parte di autorità giudiziaria diversa da quella che ha imposto il provvedimento sfavorevole» (Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, cit.), nonché al fine di evitare disarmonie di sistema e ingiustificate disparità di trattamento con la disciplina fallimentare, la quale prevede la reclamabilità al Tribunale dei provvedimenti del giudice delegato e alla Corte di appello di quelli del Tribunale (Sez. 5, n. 7271 del 28/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 287618-01). 6. Il rimedio dell'opposizione è stato ritenuto esperibile con riguardo sia ai provvedimenti propriamente gestori, disciplinati dall'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, sia con riguardo a quelli aventi natura dispositiva ed incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi. Si è in effetti correttamente osservato come l'opposizione attraverso le forme dell'incidente di esecuzione sia idonea ad assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito, che garantisce la piena tutela giurisdizionale degli interessi giuridicamente rilevanti che vengono in gioco, protetti a livello costituzionale e convenzionale (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369-01). 7. [OSCURATO:PERSONA] intende dare piena continuità a tale orientamento, convinto della bontà delle ragioni che lo sorreggono, testé esposte. La Corte di appello ha peraltro errato, allorché ha dichiarato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] inammissibile. Essa avrebbe dovuto, in realtà, applicare, il principio di diritto secondo cui, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale di grado ulteriore, deve trasmettere il fascicolo, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01). Quest'ultimo era dunque, nella specie, il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione. Per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità, oggetto del decreto in questa sede impugnato, deve essere annullata d'ufficio, senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale suindicato, perché esso proceda, nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen., sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del giudice delegato adottato il 1° agosto 2025. 5 P.Q.M