CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08998/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 41390/23 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza del Tribunale del Riesame della stessa città che aveva caducato per difetto di gravità indiziaria il provvedimento del Gip di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. con ruolo apicale. Giudicando in sede di rinvio il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificata la condotta contestata quale mera partecipazione, confermava il provvedimento genetico e ripristinava la misura della custodia in carcere nei confronti del Romagnosi. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Romagnosi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], iI quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera semplicistica le indicazioni della pronunzia rescindente, valorizzando la pregressa condanna per l'addebito associativo riportata dal prevenuto nell'ambito del processo c.d. Atlantide per fatti accertati fino all'anno 2018 e interpretando gli elementi sopravvenuti in maniera antitetica rispetto all'ordinanza annullata. Le conversazioni intercettate tra il Messineo e il nipote del ricorrente sono state ritenute indizianti dell'attuale partecipazione al sodalizio mafioso in difformità dalla precedente valutazione senza che il collegio abbia effettuato un autonomo e logico apprezzamento delle stesse. Aggiunge che, alla luce del tenore della pronunzia rescindente, il Tribunale manteneva inalterati i propri poteri, non essendo stati enunziati principi di diritto cui attenersi ma di detta facoltà non ha fatto corretto governo. Il ricorrente procede, quindi, ad un'ampia rassegna dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione mafiosa, richiamando stralci di numerose pronunzie sul tema; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, avendo l'ordinanza impugnata valorizzato le precedenti condanne del Romagnosi facendo ricorso ad un illegittimo automatismo senza dare conto delle circostanze che sostanziano il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità delle doglianze formulate. L'ordinanza impugnata si è mossa nel solco tracciato dalla pronunzia rescindente, rivisitando il compendio acquisito alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate in sede di legittimità. In particolare, i giudici cautelari hanno ricostruito in termini di continuità criminosa la partecipazione del prevenuto alla cosca Piromani, evidenziando l'attitudine delle conversazioni intercettate tra figure apicali quali Messineo e Zito con il nipote del prevenuto a dimostrare la perdurante messa a disposizione del sodalizio ndranghetista, nonostante lo stato di detenzione in regime di arresti domiciliari disposto nell'ambito del proc.c.d. Atlantide che lo vede imputato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. In dettaglio l'ordinanza impugnata ha rimarcato la capacità dimostrativa della partecipazione che si ricollega alla vicenda estorsiva in danno degli imprenditori Sigilli, sottolineando come dalla conversazione intercettata il 9/2/21 emerga con chiarezza che l'indagato era, anche se detenuto, autorizzato ad incamerare le somme richieste a titolo di "messa a posto", avendo i conversanti convenuto sulla necessità di accertare un eventuale pagamento a mani del Romagnosi prima di assumere determinazioni nei confronti delle vittime, recedendo dall'intento solo dopo che il Messineo aveva assicurato di aver interloquito al riguardo con il ricorrente, ricevendo risposta negativa. 1.1 L'ordinanza impugnata ha, altresì, adeguatamente scrutinato la vicenda relativa alla "protezione" richiesta alla cosca Piromalli da [OSCURATO:PERSONA], vittima di un attentato incendiario ricondotto al mancato conferimento del pescato alla famiglia Molè di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale i sodali intendevano acquisire il parere dell'indagato prima di assumere determinazioni suscettibili di ingenerare frizioni con la cosca Molè, episodio anch'esso ritenuto dimostrativo dell'autorevolezza del prevenuto che, per i suoi trascorsi ndranghetistici, era chiamato a concorrere a livello verticistico alle scelte associative. Il ricorrente non si confronta in termini puntuali con l'ampia motivazione rassegnata dai giudici cautelari, insistendo su una lettura alternativa e liberatoria del materiale indiziario, già smentita in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo in punto di esigenze cautelari è caratterizzato da radicale genericità dal momento che il difensore omette di considerare che le due precedenti condanne per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. che militano a carico del prevenuto e la protrazione della condotta associativa mentre il medesimo era sottoposto a custodia domiciliare nell'ambito del processo Atlantide integrano un elevatissimo e non altrimenti contenibile rischio di ulteriore recidivanza e danno conto dell'adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, come correttamente ritenuto dall'ordinanza censurata. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempiment