CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che sostanzialmente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione della responsabilità del ricorrente per il reato di detenzione di stupefacente del tipo cocaina non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tale motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla prova della responsabilità dell'imputato), sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, che non censuravano la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giulio S