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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 14314/2023

Testo disponibile della fonte

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iscritto al n. 10216/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE SAVONA n. 1153/2017 depositata i l 11/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di pace di Savona per chiedere il pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di reclamo ex art.739 cpc, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituì ed eccepì di aver effettuato il pagamento di € 2000,00 tramite assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di pace ordinò alla banca l’esibizione dell’assegno, e, esaurita l’istruttoria con l’escussione dei testi, l’esibizione dell’assegno e la comparizione personale delle parti, rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Pace fondò la decisione sulla deposizione del teste Pizzati, che aveva dichiarato di aver consegnato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’assegno per il pagamento delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Propose appello l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dedusse che l’assegno le era stato corrisposto in relazione ad una precedente prestazione e, segnatamente, per l’attività difensiva svolta nel giudizio di separazione.

Il Tribunale di Savona, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore della somma di € 2448,00.

Il Tribunale accertò che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] sia nel giudizio di separazione che nel giudizio di reclamo ed aveva maturato il diritto a ricevere un duplice compenso.

In assenza di specifica imputazione da parte della debitrice, l’assegno ricevuto doveva essere imputato alla prestazione più antica, secondo i criteri previsti dall’art.1193 c.c.

Il Tribunale trasse ulteriore argomento di convincimento dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’assegno era stato consegnato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell’udienza tenutasi innanzi alla Corte d’appello, in data 27.10.2006, mentre l’assegno era stato emesso il 5.5.2006 e quindi si riferiva necessariamente all’attività svolta dal difensore nel giudizio di separazione.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.345 c.p.c., per avere l’appellante dedotto fatti nuovi e circostanze non allegate nel corso del giudizio di primo grado; in particolare, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], solo nel giudizio d’appello avrebbe dedotto che l’assegno si riferiva al giudizio di separazione e non al giudizio di reclamo mentre, innanzi al Giudice di Pace, avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcun assegno a titolo di pagamento per le prestazioni svolte.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, che si sostanzia in un error in procedendo, risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il compenso per l’attività difensiva svolta nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Savona nell’ambito della modifica delle condizioni di separazione.

La convenuta, nell’eccepire il pagamento della prestazione, aveva fatto riferimento ad un assegno emesso da un suo conoscente, [OSCURATO:PERSONA].

Avendo il Giudice di pace accertato che l’assegno si riferiva al giudizio di reclamo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio dell’attività difensiva svolta, ha dedotto che l’assegno si riferiva ed andava imputato ad altra prestazione, ovvero all’attività svolta nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione.

Il divieto posto dall’art.345 c.p.c. riguarda le domande nuove e le nuove eccezioni ma non le difese, tanto più se esse costituiscono il naturale sviluppo del dibattito processuale (ex multis Cass.11774/2007; Cass. 11015/2007; Cass. 7107/2017) Le doglianze mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado non costituivano domanda nuova ma una mera difesa al fatto estintivo opposto dalla difesa della cliente, in quanto volte a contestare, in base alle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, l’imputazionedel pagamento attraverso l’assegno.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in primo grado ed in appello la corresponsione delle proprie competenze professionali per il giudizio di reclamo, sicchè non può configurarsi alcuna violazione dell’art.345 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2697 c.c., per avere il Tribunale fatto erronea applicazione del principio affermato con la sentenza delle Sezioni Unite N.13533/2001, secondo cui spetta al creditore provare la fonte, negoziale e legale del proprio credito, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.

Secondo la ricorrente, sarebbe onere dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che agiva per il pagamento, provare di aver assistito la ricorrente nel giudizio di separazione personale e, a fronte della prova dell’adempimento formulata dalla ricorrente, avrebbe dovuto provare che il titolo era stato emesso per il pagamento di altra prestazione.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. per avere il Tribunale tratto la prova della prestazione resa nel giudizio di separazione personale dalla mancata contestazione da parte della ricorrente, sebbene tale circostanza fosse stata prontamente contestata e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato di aver svolto la propria difesa nel giudizio di separazione.

Il richiamo ai criteri di imputazione previsti dall’art.1193 c.c. da parte del giudice d’appello non sarebbero pertinente perché l’imputazione di pagamento presuppone la prova del credito.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto con riferimento sia all’assegno, che attesterebbe il pagamento in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia delle dichiarazioni rese dalla predetta in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale aveva dichiarato di non aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA], che, invece, aveva emesso l’assegno in suo favore.

I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il Tribunale ha accertato, sulla base delle stesse affermazioni contenute nella comparsa di risposta della convenuta, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività difensiva in suo favore nel giudizio di separazione e nel giudizio di reclamo.

Ne consegue che la prestazione professionale svolta nei due giudizi non era stata contestata ma era stata espressamente ammessa da [OSCURATO:PERSONA], che, solo in sede di legittimità ed in modo generico ha ritenuto di porre in discussione l’attività difensiva svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di separazione, in violazione dell’art.366, comma 6 c.p.c.

Il Tribunale non ha, pertanto, violato l’art.2697 c.c., avendo l’attrice fornito la prova delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i giudizi.

Come più volte affermato da questa Corte ( ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare,mentre, nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto probatorio e dei criteri di imputazione del pagamento, ai sensi dell’art.1193 c.c.

Il Tribunale, nell’ambito dell’attività di valutazione delle prove, ha valorizzato, altresì, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale aveva erroneamente indicato che l’assegno era stato emesso il giorno dell’udienza innanzi alla Corte d’appello di Genova mentre, invece, l’emissione era avvenuta in concomitanza del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 10216/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE SAVONA n. 1153/2017 depositata i l 11/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Giudice di pace di Savona per chiedere il pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di reclamo ex art.739 cpc, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione. [OSCURATO:PERSONA] si costituì ed eccepì di aver effettuato il pagamento di € 2000,00 tramite assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di pace ordinò alla banca l’esibizione dell’assegno, e, esaurita l’istruttoria con l’escussione dei testi, l’esibizione dell’assegno e la comparizione personale delle parti, rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Pace fondò la decisione sulla deposizione del teste Pizzati, che aveva dichiarato di aver consegnato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’assegno per il pagamento delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Propose appello l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dedusse che l’assegno le era stato corrisposto in relazione ad una precedente prestazione e, segnatamente, per l’attività difensiva svolta nel giudizio di separazione. Il Tribunale di Savona, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore della somma di € 2448,00. Il Tribunale accertò che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva difeso [OSCURATO:PERSONA] sia nel giudizio di separazione che nel giudizio di reclamo ed aveva maturato il diritto a ricevere un duplice compenso. In assenza di specifica imputazione da parte della debitrice, l’assegno ricevuto doveva essere imputato alla prestazione più antica, secondo i criteri previsti dall’art.1193 c.c. Il Tribunale trasse ulteriore argomento di convincimento dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’assegno era stato consegnato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell’udienza tenutasi innanzi alla Corte d’appello, in data 27.10.2006, mentre l’assegno era stato emesso il 5.5.2006 e quindi si riferiva necessariamente all’attività svolta dal difensore nel giudizio di separazione. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.345 c.p.c., per avere l’appellante dedotto fatti nuovi e circostanze non allegate nel corso del giudizio di primo grado; in particolare, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], solo nel giudizio d’appello avrebbe dedotto che l’assegno si riferiva al giudizio di separazione e non al giudizio di reclamo mentre, innanzi al Giudice di Pace, avrebbe dichiarato di non aver ricevuto alcun assegno a titolo di pagamento per le prestazioni svolte. Il motivo è infondato. Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, che si sostanzia in un error in procedendo, risulta che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il compenso per l’attività difensiva svolta nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Savona nell’ambito della modifica delle condizioni di separazione. La convenuta, nell’eccepire il pagamento della prestazione, aveva fatto riferimento ad un assegno emesso da un suo conoscente, [OSCURATO:PERSONA]. Avendo il Giudice di pace accertato che l’assegno si riferiva al giudizio di reclamo, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio dell’attività difensiva svolta, ha dedotto che l’assegno si riferiva ed andava imputato ad altra prestazione, ovvero all’attività svolta nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione. Il divieto posto dall’art.345 c.p.c. riguarda le domande nuove e le nuove eccezioni ma non le difese, tanto più se esse costituiscono il naturale sviluppo del dibattito processuale (ex multis Cass.11774/2007; Cass. 11015/2007; Cass. 7107/2017) Le doglianze mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado non costituivano domanda nuova ma una mera difesa al fatto estintivo opposto dalla difesa della cliente, in quanto volte a contestare, in base alle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, l’imputazionedel pagamento attraverso l’assegno. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in primo grado ed in appello la corresponsione delle proprie competenze professionali per il giudizio di reclamo, sicchè non può configurarsi alcuna violazione dell’art.345 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2697 c.c., per avere il Tribunale fatto erronea applicazione del principio affermato con la sentenza delle Sezioni Unite N.13533/2001, secondo cui spetta al creditore provare la fonte, negoziale e legale del proprio credito, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Secondo la ricorrente, sarebbe onere dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che agiva per il pagamento, provare di aver assistito la ricorrente nel giudizio di separazione personale e, a fronte della prova dell’adempimento formulata dalla ricorrente, avrebbe dovuto provare che il titolo era stato emesso per il pagamento di altra prestazione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. per avere il Tribunale tratto la prova della prestazione resa nel giudizio di separazione personale dalla mancata contestazione da parte della ricorrente, sebbene tale circostanza fosse stata prontamente contestata e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato di aver svolto la propria difesa nel giudizio di separazione. Il richiamo ai criteri di imputazione previsti dall’art.1193 c.c. da parte del giudice d’appello non sarebbero pertinente perché l’imputazione di pagamento presuppone la prova del credito. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto con riferimento sia all’assegno, che attesterebbe il pagamento in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia delle dichiarazioni rese dalla predetta in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale aveva dichiarato di non aver conosciuto [OSCURATO:PERSONA], che, invece, aveva emesso l’assegno in suo favore. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha accertato, sulla base delle stesse affermazioni contenute nella comparsa di risposta della convenuta, che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività difensiva in suo favore nel giudizio di separazione e nel giudizio di reclamo. Ne consegue che la prestazione professionale svolta nei due giudizi non era stata contestata ma era stata espressamente ammessa da [OSCURATO:PERSONA], che, solo in sede di legittimità ed in modo generico ha ritenuto di porre in discussione l’attività difensiva svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di separazione, in violazione dell’art.366, comma 6 c.p.c. Il Tribunale non ha, pertanto, violato l’art.2697 c.c., avendo l’attrice fornito la prova delle prestazioni rese in favore di [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i giudizi. Come più volte affermato da questa Corte ( ex multis Cass.26769/18), in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare,mentre, nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto probatorio e dei criteri di imputazione del pagamento, ai sensi dell’art.1193 c.c. Il Tribunale, nell’ambito dell’attività di valutazione delle prove, ha valorizzato, altresì, dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale aveva erroneamente indicato che l’assegno era stato emesso il giorno dell’udienza innanzi alla Corte d’appello di Genova mentre, invece, l’emissione era avvenuta in concomitanza del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell
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