CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17371/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge inrelazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – comecorrettamente evidenziato dalla Corte territoriale e in conformità del dato normativo di cuiall’art. 157, secondo e terzo comma, e dell’indirizzo consolidato nella giurisprudenza dilegittimità la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale applicata nel caso di specieassume rilevanza sul calcolo del termine ordinario e complessivo della prescrizione, a nullarilevando che, nel giudizio di bilanciamento, tale aggravante sia stata ritenuta equivalenterispetto alle riconosciute circostanze attenuanti (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 39439 del06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288869 – 01; Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv.283815 – 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01Sez. 5, n.41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271 – 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui -senza puntualità e pertinenzacensoria- si contestano presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata, è genericoper indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]