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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 19930/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui alt' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.

Si tratta di doglianze inammissibili in quanto ripropongono i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507); Nel caso in esame, il fatto che il Sechi non fosse stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza era circostanza che veniva superata attraverso la valorizzazione della testimonianza del Romano, mentre il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62. n. 49 veniva giustificato con il fatto che erano stati trafugati numerosi capi di abbigliamento.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]qCHIONE C DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] zi I FqIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui alt' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto ripropongono i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507); Nel caso in esame, il fatto che il Sechi non fosse stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza era circostanza che veniva superata attraverso la valorizzazione della testimonianza del Romano, mentre il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62. n. 49 veniva giustificato con il fatto che erano stati trafugati numerosi capi di abbigliamento. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]qCHIONE C DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] zi I FqIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris