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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1960

Cassazione n. 36430/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1960 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata con sentenza 1 luglio 2020 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di appropriazione indebita.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata SCATTAREGGIA Giovanna.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione in termini di tentativo, la condanna per fatto diverso e comunque la dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile in quanto alla delimitazione della contestazione risultava nota alle parti in conseguenza dell'imputazione coatta da cui il procedimento trovato origine.

Dalla lettura dell'imputazione risulta che alla ricorrente fosse contestata sia la sottrazione di danaro sia la sottrazione dei documenti contabili.

Quanto alla assoluzione dell'ARCERI, dalla stessa lettera del ricorso non si comprende in che modo tale pronuncia debba portare ad escludere la responsabilità della ricorrente per la contestata sottrazione.

Nemmeno può affermarsi la irrilevanza penale della condotta sia in conseguenza della "scomparsa" di una somma fornita nel contesto della medesima vicenda per motivi connessi sia perché la mancata restituzione dei libri contabili risultava almeno parzialmente strumentale all'occultamento di tale condotta dal che può ipotizzarsi un profitto anche non patrimoniale.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decise n Roma in data 8 luglio 2022 i [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente --- (Vince zo Tutinelli) [OSCURATO:PERSONA]) /i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1960 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata con sentenza 1 luglio 2020 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata SCATTAREGGIA Giovanna. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione in termini di tentativo, la condanna per fatto diverso e comunque la dichiarata penale responsabilità, risulta inammissibile in quanto alla delimitazione della contestazione risultava nota alle parti in conseguenza dell'imputazione coatta da cui il procedimento trovato origine. Dalla lettura dell'imputazione risulta che alla ricorrente fosse contestata sia la sottrazione di danaro sia la sottrazione dei documenti contabili. Quanto alla assoluzione dell'ARCERI, dalla stessa lettera del ricorso non si comprende in che modo tale pronuncia debba portare ad escludere la responsabilità della ricorrente per la contestata sottrazione. Nemmeno può affermarsi la irrilevanza penale della condotta sia in conseguenza della "scomparsa" di una somma fornita nel contesto della medesima vicenda per motivi connessi sia perché la mancata restituzione dei libri contabili risultava almeno parzialmente strumentale all'occultamento di tale condotta dal che può ipotizzarsi un profitto anche non patrimoniale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decise n Roma in data 8 luglio 2022 i [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente --- (Vince zo Tutinelli) [OSCURATO:PERSONA]) /i