CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03221/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 157 Gattuso NRG 27267/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - quanto al primo motivo e al secondo motivo sulla responsabilità per il reato sub a), generiche e meramente oppositive quanto alla consistenza del materiale probatorio e al giudizio di condanna, rispetto alla motivazione che non presenta i vizi segnalati (sulla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); - in ordine al secondo motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondate, stante la continuata cessione di stupefacenti e il precedente specifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il