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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 35408/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2778/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 120/2013 depositata il05/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, recante determinazione di maggior reddito per il 2005 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivie ha depositato memoria .

Ha resistito con controricorso la societàche deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 5.10.2023 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate.

Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente.

Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2778/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 120/2013 depositata il05/12/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’appello erariale contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, recante determinazione di maggior reddito per il 2005 ai fini IRES, IVA e IRAP, è stato respinto dalla CTR Toscana con la sentenza in epigrafe. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivie ha depositato memoria . Ha resistito con controricorso la societàche deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con istanza depositata il 5.10.2023 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di lite tributaria pendente di cui all’art. 1 comma 197 legge n. 197/2022 e ha depositato copia della domanda e quietanza di versamento della prima rata, chiedendo l’estinzione del giudizio con spese compensate. Con memoria depositata il 23.10.2023 l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta della contribuente. Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico d
Sentenza Cassazione n. 35408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris