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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13178/2026

Testo disponibile della fonte

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a Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 289/2023 depositata il28/03/2023, RG 721/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 289/2023 del 28 marzo 2023, la Corte d’appello diBari ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Trani, cheNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coniugesuperstite di [OSCURATO:PERSONA], accertando che il decesso di quest’ultimoera dipeso dal contatto avuto con sangue infetto nel corso della suaMinistero della salute a versare in favore della Pugliese l’assegno previstodalla legge n. 210 del 1992.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, il Ministero dellasalute ricorre sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso assistito da memoria depositatail 30 marzo 2026, con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedottol'avvenuto decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originariamente anch'eglicostituito nel presente giudizio, in data 26.08.2024, e ha concluso perl’inammissibilità ancor prima che il rigetto del ricorso con ogniconseguenza in ordine alle spese di lite, di cui si è dichiarato antistatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att.c.p.c., 4 e 5 della legge n. 210 del 1992Sostiene il Ministero che il giudice d’appello avrebbe omesso dipronunciarsi su due motivi d’appello, l’uno concernente l’eccezione diimprocedibilità della originaria domanda giudiziale, sollevata in primogrado e non esaminata dal Tribunale di Trani, l’altro avente per oggettol’asserita inammissibilità della stessa domanda introduttiva, per avere laricorrente adito il Tribunale «pur a fronte di un procedimentoamministrativo che, per sua inerzia, si è concluso con un provvedimento diarchiviazione».2.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.3.

Per quanto attiene alla asserita omessa pronuncia sul motivo d’appelloconcernente l’eccezione di improcedibilità, è agevole osservare che nellaNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026sentenza impugnata (v. pagg. 7-9, in particolare) la Corte territoriale hadedicato ampio spazio, con numerosi pertinenti richiami di giurisprudenza,alle ragioni per cui il vizio derivante dall’introduzione del giudizio primadella conclusione del procedimento amministrativo sarebbe stato sanatonel corso del giudizio di primo grado, facendo tra l’altro applicazione di uncostante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 24926 del 09/09/2025, Sez.

L, Ordinanza n. 28721 del16/10/2023, e già Sez.

L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003).Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare come nellecontroversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, siasottratta alla disponibilità delle parti la questione di procedibilità delladomanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento delprocedimento amministrativo.

Tale questione è rimessa al potere –dovere del giudice del merito, che, tuttavia, ai sensi del secondo commadell’art. 443 cod. proc. civ., può essere esercitato soltanto nella primaudienza di discussione.

Pertanto, ove l’improcedibilità, pur segnalata, nonsia rilevata dal giudice entro il predetto termine, prevale l’azionegiudiziaria già intrapresa e la relativa questione non può essere piùriproposta nei successivi gradi del giudizio (citata Ordinanza n. 28721 del16/10/2023).4.

Quanto all’eccezione di inammissibilità derivante dal preteso abuso delprocesso, anch’essa è stata presa in esame dalla Corte territoriale, laquale, dopo averne esposto i contenuti nella parte narrativa, a pag. 5 dellasentenza, ha ritenuto che sebbene il comportamento addebitato dalricorrente alla parte privata avesse determinato un difettoso sviluppodell’iter procedimentale amministrativo, era da escludere che ciò si fosseriverberato sul giudizio, sempre in ragione dell’avvenuta sanatoria delvizio di improcedibilità.La sentenza impugnata non è dunque incorsa in alcun vizio di omessapronuncia, avendo al contrario fornito una spiegazione chiara edNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026esaustiva, ancorché sintetica, delle ragioni che l’hanno portata adisattendere il motivo d’appello.5.

Per quanto riguarda le altre violazioni di legge indicate nella rubrica delmotivo, esse non sono state in alcun modo sviluppate nel corpo del motivostesso, sicché le stesse sono inammissibili , non essendo stata la Cortemessa nelle condizioni di comprendere in che senso tale violazionicolpirebbero la sentenza impugnata.Va al riguardo rammentato che il principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazionedegli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analiticaprecisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, comeespressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020 per tutte).6.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato trattandosi diAmministrazione statale.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 289/2023 depositata il28/03/2023, RG 721/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 289/2023 del 28 marzo 2023, la Corte d’appello diBari ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Trani, cheNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coniugesuperstite di [OSCURATO:PERSONA], accertando che il decesso di quest’ultimoera dipeso dal contatto avuto con sangue infetto nel corso della suaMinistero della salute a versare in favore della Pugliese l’assegno previstodalla legge n. 210 del 1992.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, il Ministero dellasalute ricorre sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso assistito da memoria depositatail 30 marzo 2026, con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedottol'avvenuto decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], originariamente anch'eglicostituito nel presente giudizio, in data 26.08.2024, e ha concluso perl’inammissibilità ancor prima che il rigetto del ricorso con ogniconseguenza in ordine alle spese di lite, di cui si è dichiarato antistatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att.c.p.c., 4 e 5 della legge n. 210 del 1992Sostiene il Ministero che il giudice d’appello avrebbe omesso dipronunciarsi su due motivi d’appello, l’uno concernente l’eccezione diimprocedibilità della originaria domanda giudiziale, sollevata in primogrado e non esaminata dal Tribunale di Trani, l’altro avente per oggettol’asserita inammissibilità della stessa domanda introduttiva, per avere laricorrente adito il Tribunale «pur a fronte di un procedimentoamministrativo che, per sua inerzia, si è concluso con un provvedimento diarchiviazione».2. Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.3. Per quanto attiene alla asserita omessa pronuncia sul motivo d’appelloconcernente l’eccezione di improcedibilità, è agevole osservare che nellaNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026sentenza impugnata (v. pagg. 7-9, in particolare) la Corte territoriale hadedicato ampio spazio, con numerosi pertinenti richiami di giurisprudenza,alle ragioni per cui il vizio derivante dall’introduzione del giudizio primadella conclusione del procedimento amministrativo sarebbe stato sanatonel corso del giudizio di primo grado, facendo tra l’altro applicazione di uncostante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 24926 del 09/09/2025, Sez. L, Ordinanza n. 28721 del16/10/2023, e già Sez. L, Sentenza n. 9150 del 07/06/2003).Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare come nellecontroversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, siasottratta alla disponibilità delle parti la questione di procedibilità delladomanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento delprocedimento amministrativo. Tale questione è rimessa al potere –dovere del giudice del merito, che, tuttavia, ai sensi del secondo commadell’art. 443 cod. proc. civ., può essere esercitato soltanto nella primaudienza di discussione. Pertanto, ove l’improcedibilità, pur segnalata, nonsia rilevata dal giudice entro il predetto termine, prevale l’azionegiudiziaria già intrapresa e la relativa questione non può essere piùriproposta nei successivi gradi del giudizio (citata Ordinanza n. 28721 del16/10/2023).4. Quanto all’eccezione di inammissibilità derivante dal preteso abuso delprocesso, anch’essa è stata presa in esame dalla Corte territoriale, laquale, dopo averne esposto i contenuti nella parte narrativa, a pag. 5 dellasentenza, ha ritenuto che sebbene il comportamento addebitato dalricorrente alla parte privata avesse determinato un difettoso sviluppodell’iter procedimentale amministrativo, era da escludere che ciò si fosseriverberato sul giudizio, sempre in ragione dell’avvenuta sanatoria delvizio di improcedibilità.La sentenza impugnata non è dunque incorsa in alcun vizio di omessapronuncia, avendo al contrario fornito una spiegazione chiara edNumero registro generale 9711/2023Numero sezionale 1779/2026Numero di raccolta generale 13178/2026Data pubblicazione 07/05/2026esaustiva, ancorché sintetica, delle ragioni che l’hanno portata adisattendere il motivo d’appello.5. Per quanto riguarda le altre violazioni di legge indicate nella rubrica delmotivo, esse non sono state in alcun modo sviluppate nel corpo del motivostesso, sicché le stesse sono inammissibili , non essendo stata la Cortemessa nelle condizioni di comprendere in che senso tale violazionicolpirebbero la sentenza impugnata.Va al riguardo rammentato che il principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, lapuntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazionedegli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analiticaprecisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, comeespressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione dellapronunzia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020 per tutte).6. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosiantistatario.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato trattandosi diAmministrazione statale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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