CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA J (ettm,c, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di MILANO Kato avviso alle parti;li udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per reati di cui agli artt. 633, 624 e 385 cod. pen., commessi dall'il giugno 2018 al 2 gennaio 2020; - che l'unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare la recidiva, in modo tale da consentire un'ulteriore diminuzione della pena, è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il