CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 9 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza diRoma disponeva la revoca della detenzione domiciliare concessa adXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che veniva eseguita presso l’abitazione dellagenitrice della ricorrente.La revoca della misura alternativa alla detenzione concessa adXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pur in presenza di gravi e conclamati disturbipsichici, veniva giustificata dalle reiterate violazioni del programma trattamentaleconcordato dalla condannata in sede di concessione del beneficio, accentuatedalla scarsa compatibilità del luogo della detenzione domiciliare con le patologiepsichiche che affliggevano la ricorrente.2. Avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolandoun’unica censura difensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, conseguente alla contradditorietà della motivazionedella decisione censurata, non potendo ritenersi congruo quel giudizio con lecondizioni di salute, così come evidenziate nello stesso provvedimentoimpugnato che, pur riconoscendo la gravità delle patologie psichiche, reputavaprevalenti le esigenze connesse al contenimento della pericolosità sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini diseguito indicati.2. Osserva il Collegio che è incontroverso che XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXabbia posto in essere delle condotte che pongono delicati problemi dicompatibilità della detenzione domiciliare presso il domicilio materno con le sueevidenziato nello stesso provvedimento impugnato, dalla gravità delle suecondizioni di salute psichica, attestate dalla documentazione medica versata inNe discende che il compendio informativo acquisito è stato valutatocontraddittoriamente dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che, purevidenziando che le condizioni di salute psichica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXerano estremamente problematiche, esprimeva un giudizio di compatibilità con ilregime carcerario che non appare in linea con le emergenze cliniche richiamatenello stesso provvedimento impugnato. Non può, in proposito, non rilevarsi che ilgiudizio di compatibilità è contraddetto dalla relazione medica redatta l’8 gennaio2026, acquisita al fascicolo processuale, in cui si evidenzia la necessità diun’allocazione della ricorrente in un ambiente comunitario.Le emergenze nosografiche richiamate nello stesso provvedimentoimpugnato, dunque, imponevano l’individuazione preventiva, che doveva essereeseguita con la massima urgenza, di una struttura assistenziale che avrebbepotuto occuparsi del sostegno terapeutico della condannata, essendoincontroverso che le gravi patologie psichiche che la affliggevano, come dettoconclamate, potevano essere adeguatamente curate soltanto in un ambientecomunitario assistito, che, però, non veniva individuato dal Tribunale disorveglianza di Roma.Su questa premessasievidenzia che nelle ipotesi di detenzione domiciliare,concessa per la gravità delle condizioni di salute del condannato, la revoca deveessere subordinata all’accertamento della compatibilità dello stato di salute conla subentrante condizione detentiva e non può prescindere da una valutazione,anche di tipo comparativo, che contemperi le esigenze di tutela della collettivitàcon quelle del rispetto del principio dell’umanità della pena, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 27 e 32 Cost., in termini che non possono ritenersisoddisfatti nel caso di specie. Sul punto, non si può che richiamare il principio didiritto affermato da Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904 - 01,secondo cui: «Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel casoin cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena permotivi di salute, deve essere rinnovata, alla luce degli elementi sopravvenuti, lacomparazione tra le esigenze di tutela della collettività ed il principio di umanitàdella pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue allavalutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilitàdel ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute».In altri termini, prima di procedere alla revoca della detenzione domiciliareconcessa per motivi di salute , occorreva verificare se il regime detentivointramurario si sarebbe postoin termini di compatibilità con le patologie psichicheda cui era affetta la condannata e non avrebbe comportato rischi per le suecondizioni di salute, oppure, ove tale verifica fosse stata di esitonegativo,avrebbe dovuto preliminarmente individuare una struttura assistenzialedi natura comunitaria, alternativa al luogo dell’attuale detenzione domiciliaredella condannata, dove potere allocare la ricorrente.3. Ricostruito in questi termini, il provvedimento revocatorio adottato dalTribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione disarmonicarispetto alle emergenze nosografiche e difforme dalle indicazioni dellagiurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nella materia in esame,occorre valutare preventivamente se la patologia, fisica o psichica, da cui èaffetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose, esigendo un trattamento terapeutico che – alcontrario di quanto r iscontrato con r i fer imento al la posiz ione diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – si possa agevolmente attuare nello stato didetenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se l’eventuale stato didetenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di taleintensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena,rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umanadel condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale disorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie(tra le altre, Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01; Sez. 1, n.789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01).Né potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, nella materia inesame, esprimersi in termini astratti e svincolati dalla condizione nosografica deldetenuto, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudicechiamato a decidere sulla concessione o sulla revoca della detenzione domiciliareper motivi di salute «deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute diquest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeuticidisponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenzache nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anchele possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa,Rv. 273699 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Deve, infine, evidenziarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.