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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 2025

Cassazione n. 01502/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo siccome depositato in data 2 giugno 2025 e, dunque, senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge in quanto il termine ultimo per impugnare scadeva il 19 maggio 2025, posto che l'ordinanza è stata emessa in data 28 aprile 2025 e depositata tempestivamente in data 30 aprile 2025, nel quadro di 15 giorni stabiliti per il deposito, nonché notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al difensore in data 30.04.2025.

Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo siccome depositato in data 2 giugno 2025 e, dunque, senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge in quanto il termine ultimo per impugnare scadeva il 19 maggio 2025, posto che l'ordinanza è stata emessa in data 28 aprile 2025 e depositata tempestivamente in data 30 aprile 2025, nel quadro di 15 giorni stabiliti per il deposito, nonché notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e al difensore in data 30.04.2025. Tale evenienza determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile "de plano", ai sensi delle modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 01502/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris