CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., contro l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Roma aveva rigettato la richiesta dello stesso Napoli di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, custodia carceraria che era stata applicata all'indagato con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma in relazione al reato di rapina aggravata. Dalla stessa ordinanza del 08/07/2022, risulta che il Napoli era stato medio tempore condannato per tale reato, in esito a giudizio abbreviato, con una sentenza che era stata confermata con sentenza del 04/02/2022 della Corte d'appello di Roma. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce «[v]iolazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 274 let. C), 275 comma 3 C.p.p.». Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, applicando erroneamente la legge penale e con una motivazione contraddittoria e illogica, non avrebbe congruamente valutato, nel formulare il proprio giudizio di pericolosità sociale dell'indagato e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, le circostanze che i precedenti penali del Napoli erano molto risalenti nel tempo (due condanne, nel 1992 e nel 1994, per fatti commessi nel 1992, e una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine a un fatto del 2006), che egli era «disoccupato solo da pochi mesi», della «condotta marginale nel compimento del delitto in contestazione», della già patita carcerazione per un anno (pari a oltre un quarto della pena a lui irrogata) e della possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Si deve premettere che, in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito del Tribunale, ove non riconosca la novità o la decisività dei predetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376-01). Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha adeguatamente dato conto delle ragioni del mancato riconoscimento delle novità e decisività, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, degli elementi prospettati dall'appellante. Il giudice cautelare ha anzitutto evidenziato come sia l'istanza di sostituzione della misura sia l'appello cautelare riproponessero elementi e argomenti già valutati nel precedente procedimento di riesame, che si era concluso con un'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame sulla quale si era formato il giudicato cautelare a seguito della dichiarazione di inammissibilità (Sez. 2, n. 39185 del 15/09/2021) del ricorso per cassazione che era stato proposto avverso la stessa ordinanza. In particolare, da tale ordinanza - di cui il Tribunale di Roma ha riportato un ampio stralcio - risultava come, in sede di riesame, lo stesso Tribunale di Roma avesse già valutato sia la valenza dei precedenti penali del Napoli (gravato da «precedenti per reati contro il patrimonio»), sia lo stato di disoccupazione dello stesso («privo di redditi leciti»), sia il ruolo da lui avuto nella commissione del reato (frutto di un «progetto criminoso programmato e concordato»). Rilevata l'assenza di novità di tali elementi, il Tribunale di Roma osservava - in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01, che ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia; in senso analogo, Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119-01) - come l'ulteriore residuo elemento prospettato del tempo decorso dall'esecuzione della misura non potesse, di per sé, acquisire positivo rilievo, in assenza di altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo stato cautelare del Napoli. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare quindi senz'altro rispettosa dei principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, nonché priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae alle censure sollevate con l'unico motivo di ricorso in esame. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui