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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26462/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola.

In particolare, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la mancanza di giustificazione circa l'allontanamento dal domicilio (caratterizzato dalla rimozione del "braccialetto elettronico"), l'assenza di resipiscenza del ricorrente, la presenza di precedenti, anche specifici (condanna per evasione irrevocabile nel dicembre del 2021).

Elementi, questi, che hanno correttamente condotto il giudice di merito ad escludere la particolare tenuità del fatto.

Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede una riduzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.

Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell'art. 62 bis cod. pen. (in misura di poco inferiore al massimo di un terzo).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola. In particolare, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la mancanza di giustificazione circa l'allontanamento dal domicilio (caratterizzato dalla rimozione del "braccialetto elettronico"), l'assenza di resipiscenza del ricorrente, la presenza di precedenti, anche specifici (condanna per evasione irrevocabile nel dicembre del 2021). Elementi, questi, che hanno correttamente condotto il giudice di merito ad escludere la particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa chiede una riduzione della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. Il giudice di merito ha infatti valutato in modo non illogico la complessiva congruità della pena e giudicata adeguata la riduzione operata per effetto dell'art. 62 bis cod. pen. (in misura di poco inferiore al massimo di un terzo). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 26462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris