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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30462/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2022, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 12.200,00 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati.

2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'affermazione di penale responsabilità e al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La Corte ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati valorizzando le rispettive dichiarazioni di ammissione di responsabilità per un fatto di particolare ampiezza.Quanto al generico motivo in ordine alla affermazione di responsabilità, valga rilevare che i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi di appello in ordine alla attribuzione della penale responsabilità, concordando la misura della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso proposto attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

La fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).

La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte di legittimità, ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che dalle conversazioni di cui è protagonista l'imputato (il quale ha ammesso gli addebiti in sede di interrogatorio di garanzia) emerge che egli fosse uno dei punti di riferimento dell'articolata organizzazione di spaccio di cui si tratta, la quale operava stabilmente sul territorio (come rilevato dal numero di episodi contestati).

Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2022, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi nove di reclusione ed euro 12.200,00 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, confermando la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente contestati. 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'affermazione di penale responsabilità e al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati valorizzando le rispettive dichiarazioni di ammissione di responsabilità per un fatto di particolare ampiezza.Quanto al generico motivo in ordine alla affermazione di responsabilità, valga rilevare che i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi di appello in ordine alla attribuzione della penale responsabilità, concordando la misura della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). 4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. L'unico motivo di ricorso proposto attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. La fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte di legittimità, ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che dalle conversazioni di cui è protagonista l'imputato (il quale ha ammesso gli addebiti in sede di interrogatorio di garanzia) emerge che egli fosse uno dei punti di riferimento dell'articolata organizzazione di spaccio di cui si tratta, la quale operava stabilmente sul territorio (come rilevato dal numero di episodi contestati). Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
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