CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28848/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15496-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001; - intimato - avverso la sentenza n. 1630/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ig'og R.G. 15496/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], diretta a sentir dichiarare il diritto alla rinnovazione dell'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per aver svolto nell'anno 2000 dodici giornate lavorative presso l'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e condannare l'[OSCURATO:PERSONA] ai conseguenti adempimenti; la Corte territoriale ha affermato che il lavoratore non aveva provato la ricorrenza dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle giornate di lavoro ai fini contributivi; che tale prova deve essere vieppiù rigorosa quando esiste un provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici susseguente ad un accertamento ispettivo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; che la prova testimoniale richiesta in primo grado e coltivata in appello da [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata in modo totalmente generico e inadeguato, non essendo rivolta a dimostrare: l'orario osservato secondo la stagionalità della coltivazione; i compiti svolti in concreto; l'ubicazione dei fondi rustici; l'ammontare e le modalità di corresponsione della retribuzione; i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere i terreni; le forme in cui si sostanziava il potere direttivo del datore; se vi fossero preposti o intermediari; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione dell'art. 97 comma 2 Cost. - Violazione dell'art. 3 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 241" per avere, la Corte territoriale, escluso l'applicabilità della legge n. 241 del 1990 alla posizione dedotta in giudizio avendo rigettato la domanda con cui il ricorrente si doleva della mancata motivazione del provvedimento con cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omessa valutazione delle motivazioni della cancellazione dagli elenchi anagrafici in relazione alla loro sufficienza - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" per avere, la Corte territoriale, omesso di esaminare la motivazione del provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, fatto decisivo per il giudizio; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n.5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ."; afferma che il verbale ispettivo dell'[OSCURATO:PERSONA], a cui il giudice dell'appello ha erroneamente conferito valore di piena prova, è totalmente generico e laconico, privo di riferimenti specifici al rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente, focalizzato prevalentemente sull'attività dell'impresa a titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e sull'asserita omissione contributiva a questa imputata per le giornate agricole denunciate dalla stessa nel periodo di attività 1998-2007, con l'effetto di spostare sul lavoratore l'onere probatorio che va posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]; col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e artt. 244, 420 e 421 c.p.c.", atteso che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato inadeguata e generica la prova testimoniale, non esercitando correttamente i propri poteri istruttori con l'assegnare alla parte un termine per porre rimedio all'irregolarità nell'articolazione del mezzo; il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibilmente formulati; il ricorrente solo apparentemente contesta una violazione di legge, mentre in realtà chiede a questa Corte di riesaminare le circostanze di causa e, segnatamente, la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello circa la legittimità della cancellazione del Murgolo dagli elenchi anagrafici del Comune, raggiunta anche valorizzando la circostanza che l'esito dell'attività ispettiva di vigilanza e controllo concerneva una realtà aziendale già nota all'[OSCURATO:PERSONA], il quale più volte aveva avuto modo di pronunciarsi in ordine alla totale o grave irregolarità del suo operato; la censura con l'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ. è anch'essa inammissibile, in presenza di una doppia conforme;secondo il costante orientamento di legittimità "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); i motivi sono, comunque, infondati in base al consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. 18605 del 2017) il quale attribuisce all'iscrizione negli elenchi nominativi una mera funzione di agevolazione probatoria, la quale viene meno nel caso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una facoltà riconosciutagli dalla legge (art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993); conseguentemente, in tal caso, sarà il lavoratore a dover provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio; la stessa giurisprudenza ha altresì affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere il rinnovo dell'iscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né presenta carattere pregiudiziale al punto che nella controversia avente a oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere probatorio a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco; la Corte d'appello, ritenendo non sussistere nessun dubbio circa la legittimità della cancellazione a seguito dell'ispezione, ha conseguentemente attuato in maniera corretta i principi sopra richiamati; per il terzo motivo vale il medesimo giudizio d'inammissibilità per la sussistenza di una doppia conforme;il quarto motivo, che denuncia la violazione di legge per la mancata ammissione delle prove richieste dall'appellante è parimenti inammissibile; alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23194 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del com