CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA, in data 13/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640, 477-482, 494 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, alla procedibilità dell'azione penale, all'assorbimento del reato di falso e sostituzione di persona in quello di truffa. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo che inerisce alla procedibilità dell'azione penale, la Corte ha sottolineato che la querela era stata sporta dalla persona che aveva la detenzione del bene cui era indirizzata la truffa quale responsabile del punto vendita dell'esercizio commerciale ove la cassiera aveva subito il tentativo del ricorrente, sicché la querelante si trovava in rapporto diretto con il soggetto danneggiato dal reato ed era in tale veste legittimata a proporre querela (Sez. 2, n. 10085 del 2008, Rv. 239508). Quanto ai restanti motivi, essi sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte ha sottolineato che il falso non era grossolano ma che la sua scoperta si doveva alla particolare attenzione della cassiera e che la truffa ed i reati di falso e sostituzione di persona, avendo diversa obbiettività giuridica, non potevano ritenersi assorbiti nella truffa. Di tanto il ricorrente non tiene conto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2