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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01134/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/L973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminati le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità.

Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/L973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminati le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità. Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relato [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris